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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-679/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 luglio 2018. — Causa promossa da A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Assistenza sociale – Prestazioni di malattia – Servizi per le persone con disabilità – Obbligo spettante al comune di uno Stato membro di fornire a uno dei suoi residenti l’assistenza personale prevista dalla normativa nazionale durante gli studi superiori effettuati da tale residente in un altro Stato membro. — Causa C-679/16

Giurisprudenza europea62016CJ0679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato l’assistenza personale finlandese per le persone con disabilità grave come misura di sostegno all’autonomia e non come prestazione di malattia ai fini del regolamento n. 883/2004. Ha poi ritenuto che il diniego della prestazione a un cittadino finlandese che studiava temporaneamente in Estonia, pur mantenendo la residenza in Finlandia, ostacolasse la libera circolazione e il soggiorno nell’Unione. Tale restrizione non era giustificata dagli obiettivi invocati dal comune e dal governo svedese.

Assistenza personale a persona con disabilità grave: esclusione dalla nozione di prestazione di malattia ex regolamento n. 883/2004 e incompatibilità con la libera circolazione del diniego fondato sul soggiorno per studi in un altro Stato membro

La questione giuridica

Se l’assistenza personale prevista dalla normativa finlandese per le persone con grave disabilità costituisca una "prestazione di malattia" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004; in subordine, se il diniego di tale prestazione al residente che soggiorna in un altro Stato membro per frequentarvi studi superiori costituisca una restrizione alla libertà di circolazione e soggiorno ex articoli 20 e 21 TFUE e, in caso affermativo, se sia giustificabile da motivi imperativi di interesse generale; irrilevanza, ai fini della risposta, dell’articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Principio di diritto

L’assistenza personale prevista dalla normativa finlandese per consentire a una persona con grave disabilità di svolgere attività quotidiane e proseguire gli studi superiori non costituisce una "prestazione di malattia" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, perché non mira a migliorare lo stato di salute del beneficiario ma a favorirne l’autonomia e l’integrazione sociale; essa è quindi esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento. Tuttavia, il diniego di tale prestazione, fondato unicamente sul fatto che il beneficiario soggiorna in un altro Stato membro per ivi studiare, costituisce una restrizione alla libertà di circolazione e soggiorno garantita dagli articoli 20 e 21 TFUE e non risulta giustificato, in circostanze come quelle di causa, da motivi imperativi di interesse generale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articoli 20 e 21 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (CE) n. 988/2009
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 11 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
  • Decisione 2010/48/CE

Assistenza personale a persona con disabilità grave e soggiorno per studi in un altro Stato membro

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema finlandese) in materia di coordinamento della sicurezza sociale e cittadinanza dell’Unione. La Corte era chiamata a stabilire se l’assistenza personale prevista dal diritto finlandese per una persona con grave disabilità rientrasse nel regolamento n. 883/2004 e, in caso contrario, se il suo diniego per il solo fatto che il beneficiario svolgesse studi superiori in Estonia fosse compatibile con gli articoli 20 e 21 TFUE.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente, residente nel comune di Espoo, era affetto da grave disabilità e riceveva assistenza personale in Finlandia. Aveva chiesto al comune circa cinque ore settimanali di assistenza per mansioni domestiche durante un ciclo di studi di diritto a tempo pieno a Tallinn, in Estonia, dove si sarebbe recato per tre o quattro giorni alla settimana, tornando a Espoo ogni fine settimana. La domanda era stata respinta perché il soggiorno all’estero non era considerato occasionale; il rigetto era stato confermato in sede amministrativa e poi dal tribunale amministrativo di Helsinki. Il giudice del rinvio ha evidenziato che, secondo il diritto nazionale, il domicilio del ricorrente restava in Finlandia e che la prestazione poteva essere concessa per studi in un altro comune finlandese, ma non era espressamente prevista per studi in un altro Stato membro.

Normativa rilevante

La Corte ha esaminato, in particolare:

  • gli articoli 20 e 21 TFUE sulla cittadinanza dell’Unione e la libera circolazione e soggiorno;
  • il regolamento (CE) n. 883/2004, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sull’ambito materiale relativo alle prestazioni di malattia, nonché gli articoli 9 e 11;
  • la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, in particolare l’articolo 19, richiamata dal giudice nazionale. Ha inoltre ricostruito il quadro normativo finlandese sull’assistenza sociale e sull’assistenza personale alle persone con disabilità grave, evidenziando che la prestazione ha finalità di autonomia, studio, lavoro e integrazione sociale.

Prima questione: qualificazione della prestazione come prestazione di malattia

La Corte ricorda che una prestazione rientra nel regolamento n. 883/2004 solo se, cumulativamente:

  • è attribuita sulla base di una situazione legalmente definita, senza valutazione discrezionale delle esigenze personali ai fini del sorgere del diritto;
  • si riferisce a uno dei rischi elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento. Nel caso di specie, l’assistenza personale era concessa in presenza di requisiti oggettivi e il margine di discrezionalità del comune riguardava solo le modalità e l’ampiezza della prestazione, non il suo riconoscimento in sé. Quanto alla natura della prestazione, la Corte rileva che essa non mira a migliorare lo stato di salute del beneficiario, ma a consentirgli di vivere in autonomia e partecipare alla società. Inoltre, i bisogni di cure, trattamenti o sorveglianza erano espressamente esclusi dai lavori preparatori richiamati nel fascicolo. Di conseguenza, la prestazione non è una "prestazione di malattia" e non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004.

Seconda e terza questione: libera circolazione e giustificazioni

Esclusa l’applicazione del regolamento, la Corte esamina gli articoli 20 e 21 TFUE. Il ricorrente, in quanto cittadino finlandese, poteva invocare lo status di cittadino dell’Unione anche nei confronti del proprio Stato membro di origine. Il diniego della prestazione è stato fondato esclusivamente sul fatto che gli studi si svolgevano in Estonia, benché il ricorrente mantenesse la residenza in Finlandia e rientrasse ogni settimana a Espoo. Secondo la Corte, una normativa nazionale che svantaggia un cittadino per il solo fatto di aver esercitato la libertà di circolare e soggiornare in un altro Stato membro costituisce una restrizione ai sensi dell’articolo 21 TFUE. La restrizione può essere giustificata solo da obiettivi legittimi e proporzionati; nel caso concreto, tuttavia, né le esigenze di controllo del comune né la salvaguardia dell’equilibrio finanziario del sistema né l’esigenza di un collegamento reale con lo Stato competente sono stati ritenuti sufficienti. La Corte osserva, in particolare, che il comune non dimostrava difficoltà specifiche di vigilanza e che la situazione era assimilabile a ipotesi già ammesse dal diritto finlandese per soggiorni all’estero durante viaggi di lavoro o vacanze, oltre al fatto che la prestazione poteva essere concessa anche per studi in un altro comune finlandese.

Rilevanza della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

La Corte ha ritenuto non necessario pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 19 della Convenzione ONU, poiché tale interpretazione non avrebbe modificato la soluzione delle questioni poste. La Convenzione resta comunque richiamata come fonte da interpretare in modo conforme, ma non incide sul dispositivo.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che l’assistenza personale in questione non è una prestazione di malattia ed è quindi esclusa dal regolamento;
  • gli articoli 20 e 21 TFUE ostano a che un residente di uno Stato membro con grave disabilità sia privato della prestazione dal comune di residenza solo perché soggiorna in un altro Stato membro per proseguirvi studi superiori.

Principio affermato

La sentenza conferma che le prestazioni di assistenza personale finalizzate all’autonomia e all’inclusione sociale delle persone con disabilità non si qualificano automaticamente come prestazioni di malattia ai fini del coordinamento europeo della sicurezza sociale. Al tempo stesso, uno Stato membro non può disincentivare la mobilità degli studenti con disabilità negando una prestazione collegata alla residenza in base al solo fatto che gli studi si svolgano in un altro Stato membro, salvo una giustificazione rigorosa che nel caso concreto non è stata dimostrata.

Come è indicizzato

Materiesicurezza socialeprestazioni di malattialibera circolazione dei cittadini dell’unionedisabilità e inclusione socialediritto allo studio

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