Sentenza del 11/03/2015 n. 4835 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per l’anno 1997. Ha dedotto, con il primo motivo, l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR si era limitata a rilevare che il processo verbale di constatazione riguardava il 1996, senza esaminare gli elementi indiziari riportati anche nella motivazione dell’avviso di accertamento. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto viziata la motivazione della CTR, perché il giudice regionale aveva escluso la prova dell’Amministrazione sulla sola base del fatto che il PVC si riferiva a un diverso anno d’imposta, senza valutare se gli elementi indiziari fossero comunque desumibili dall’avviso di accertamento e dagli altri documenti prodotti. Tra tali elementi figuravano l’assenza di indicazione delle quote versate nel libro soci, la differenziazione dei pagamenti in base ai corsi frequentati, l’iscrizione e il recesso degli utenti in coincidenza con i corsi, l’assenza di ulteriori quote sociali e la mancata partecipazione degli iscritti alla vita associativa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, cui spetta riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione vizi della motivazione, come carenze, illogicità, contraddizioni o omissioni decisive. Non permette, invece, di sostituire la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito con una diversa ricostruzione della parte.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Rileva per la nullità della sentenza derivante dalla violazione di norme processuali, tra cui l’eventuale difetto assoluto di motivazione.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e sulle eccezioni dedotte, senza attribuire più di quanto richiesto o decidere su questioni non proposte.
Art. 111, comma 6, Cost.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
La motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice nella ricostruzione dei fatti, nella valutazione delle prove e nell’applicazione della norma.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la mancanza assoluta di motivazione può comportare la nullità della sentenza.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiede che la motivazione esponga in forma concisa le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17
Disciplina la comunicazione e il domicilio delle parti nel processo tributario, rilevante nella regolare notificazione del ricorso all’associazione contribuente.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice di merito abbia valutato male le prove: occorre individuare una carenza, contraddizione o illogicità concreta della motivazione.
- Una sentenza d’appello può motivare per relationem richiamando la decisione di primo grado, ma deve comunque confrontarsi, anche sinteticamente, con le censure specifiche formulate nell’appello.
- Il fatto che un processo verbale di constatazione riguardi un diverso anno d’imposta non comporta automaticamente l’inutilizzabilità o l’irrilevanza degli elementi in esso contenuti, se tali elementi risultano riportati nell’avviso di accertamento o in altri atti ritualmente prodotti.
- Nel valutare se un ente non profit svolga in concreto attività commerciale, possono assumere rilievo indiziario le modalità di pagamento, la correlazione tra importi e servizi offerti, l’iscrizione temporanea degli utenti, l’assenza di effettiva partecipazione associativa e la mancanza di autonome quote sociali.
- Il giudice deve esaminare gli elementi probatori decisivi effettivamente presenti nel fascicolo e spiegare perché li ritenga insufficienti, non potendo fondare la decisione su un’unica circostanza formale senza valutare il complessivo contenuto degli atti.
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