Cassazione Penale, Sentenza n. 08615/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi. Primo motivo: censura sulla qualificazione delle stipule contrattuali (contratto di servizio tra Sibor s.r.l. e Aries s.r.l. per gli anni 2010-2011) ritenendo che la loro antecedenza temporale al fallimento (2015) e la proficuità gestionale della fallita escludessero la finalità distrattiva, denunciando una valutazione a posteriori dei giudici. Secondo motivo: contestazione di violazione e falsa applicazione di norme fallimentari (artt. 110, 216, 219, 223 L. Fall.) e vizio di motivazione per incoerenza logica, in particolare per l'assoluzione su una delle distrazioni (legata a somme percepite dalla madre) e la conferma della condanna per le altre fattispecie; infine contestazione della valenza probatoria degli accertamenti della Guardia di Finanza relativi a versamenti per complessivi circa euro 82.838.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che le condotte di distrazione rilevano anche se poste in essere tempo prima della dichiarazione di fallimento e che la rilevanza temporale non esclude di per sé la finalità distrattiva. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: i giudici di merito hanno correttamente applicato i principi sulla bancarotta fraudolenta e sull'eventuale concorso dell'extraneus, desumendo il dolo da "indici di fraudolenza" e dalla combinazione degli elementi probatori (contratto, incongruità delle clausole, mancanza di vantaggi per la fallita, circostanza della esecuzione da parte di Unicredit, e riscontri della Guardia di Finanza). La sentenza impugnata è dunque confermata nella sostanza e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione all'enunciazione dei motivi di ricorso in Cassazione; utilizzata solo come riferimento formale per l'impugnazione.
art. 41 Cost.
Richiamato come principio generale del diritto di iniziativa economica: la Corte segnala che anche l'esercizio di facoltà legittime può, in concreto, costituire strumento di pregiudizio per i creditori e quindi risultare distrattivo se le conseguenze ledono i diritti del ceto creditorio.
artt. 110, 216, 219 e 223 L. Fall.
Norme del diritto fallimentare richiamate nella questione del concorso e delle diverse fattispecie di bancarotta. La Corte valuta la natura distrattiva degli atti e la responsabilità del concorrente (extraneus) in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla fattispecie, confermando che la legittimità formale di un atto non esclude la sua qualificazione come distrattivo se produce effetti pregiudizievoli per i creditori.
Massime di principio
- La rilevanza temporale della condotta distrattiva: atti di distrazione posti in essere anche anni prima del fallimento possono integrare bancarotta fraudolenta se, alla stregua degli indici di fraudolenza e degli effetti prodotti, risultano idonei a pregiudicare i creditori.
- Contratti apparentemente legittimi possono essere qualificati come distrattivi se, nella valutazione concreta, risultano privi di vantaggi certi per la società concedente e comportano un depauperamento a favore di terzi.
- La responsabilità dell'extraneus richiede la consapevolezza del contributo al depauperamento e l'incidenza causale del suo comportamento: non è necessario che l'extraneus conosca il dissesto formale, purché vi siano indici oggettivi che dimostrino la rappresentazione della pericolosità della condotta per i creditori.
- Il rapporto familiare tra chi riceve i benefici e l'amministratore della fallita non esclude automaticamente la responsabilità: il vantaggio indebito percepito e la natura pregiudizievole dell'atto prevalgono sull'eventuale legittima intenzione di favorire un familiare.
- La Corte di legittimità non riesamina liberamente il merito probatorio: può tuttavia sindacare la correttezza della logica motivazionale e la congruità della valutazione degli indici di fraudolenza svolta dai giudici di merito.
- La documentazione contabile, gli accertamenti della Guardia di Finanza e le risultanze contabili possono costituire elementi idonei a fondare l'inferenza di provenienza indebita di somme quando risultano coerenti e convergenti nel quadro probatorio.
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