Sentenza n. 1264/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - della Determina Dirigenziale del 10-3-2022 con cui la Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la graduatoria definitiva delle numerazioni automatiche dei canali (LCN) per l'Area Tecnica n. 17 – Sicilia, contenente l'elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale assegnatari di capacità trasmissiva; - della relativa graduatoria definitiva allegata alla predetta determina, nella parte in cui la Intermed S.r.l. è stata inserita, con “0” (zero) punti, in coda alle numerazioni disponibili con l'assegnazione del canale n.178, omettendo ogni valutazione in ordine alla domanda di partecipazione ed alle risultanze dei punteggi spettanti; - nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali anche non espressamente richiamati nel predetto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina dirigenziale del 10 marzo 2022 di approvazione della graduatoria definitiva LCN per l’Area Tecnica n. 17 – Sicilia e graduatoria, nella parte in cui l’emittente è stata collocata con zero punti al canale n. 178 senza valutazione della domanda
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato al precedente Bando FSMA, risultando idonea e assegnataria di capacità trasmissiva, e aveva quindi presentato domanda per il Bando LCN del 24 gennaio 2022. La domanda era stata trasmessa tramite PEC entro il termine, ma non era stata caricata sull’apposita piattaforma informatica prevista dal bando. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 1 e 9, e dell’art. 8, comma 8, del bando; eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto di istruttoria, sviamento, ingiustizia manifesta e difetto di proporzionalità; mancata attivazione del soccorso istruttorio; violazione delle cause tassative di esclusione; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per carenza di motivazione. Il Ministero ha eccepito anche l’inammissibilità o tardività derivante dalla trasposizione del ricorso straordinario e dalla competenza funzionale del TAR Lazio, ma il Collegio ha ritenuto di poter prescindere da tali questioni, respingendo il ricorso nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 4 del Bando LCN imponesse in modo chiaro e tassativo la presentazione della domanda esclusivamente tramite la piattaforma informatica indicata dall’amministrazione. La piattaforma garantiva cifratura, segretezza, certezza del momento di invio e ricezione, immodificabilità dei documenti e parità di trattamento, rilasciando una ricevuta elettronica con codice univoco. L’invio tramite PEC, anche se tempestivo, protocollato e ricevuto dall’amministrazione, non costituiva modalità alternativa ammessa dalla lex specialis. La domanda è stata qualificata come inammissibile, non come domanda validamente presentata ma irregolare o tardiva; pertanto non era applicabile il soccorso istruttorio previsto dal bando. Il Ministero non era quindi tenuto a valutare i titoli e i criteri di merito né ad attribuire il relativo punteggio. Sono state respinte anche le censure partecipative: nelle procedure selettive dirette all’ottenimento di un vantaggio non è necessario comunicare l’avvio del procedimento di esclusione né il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, a maggior ragione quando la domanda è inammissibile. Gli atti impugnati sono stati ritenuti immuni dai vizi dedotti. Le spese di lite sono state compensate per la specificità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 4 del Bando LCN
La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata ... esclusivamente tramite procedura informatizzata
La piattaforma indicata dal bando costituisce modalità esclusiva di presentazione della domanda; l’invio tramite PEC non è modalità alternativa ammessa.
art. 4, comma 4, del Bando LCN
La domanda di partecipazione viene sottoposta a cifratura prima di essere memorizzata nel sistema informatico di acquisizione
La cifratura tutela la segretezza delle informazioni e la regolarità della procedura selettiva.
art. 4, comma 5, del Bando LCN
Il sistema informatico di acquisizione ... invia una PEC ... allegando la ricevuta elettronica che attesta la presa in carico della domanda, tramite l'assegnazione di un codice univoco di identificazione
La ricevuta della piattaforma costituisce attestazione della presa in carico della domanda e del corretto perfezionamento della presentazione.
art. 4, comma 9, del Bando LCN
Il soccorso istruttorio previsto dal bando non opera in favore di una domanda inammissibile perché presentata con modalità diversa da quella esclusivamente prescritta.
art. 10-bis l. 241/1990
Nelle procedure selettive dirette all’ottenimento di un vantaggio non è necessario il preavviso di rigetto, in particolare quando la domanda è inammissibile.
art. 3 l. 241/1990
La censura di carenza motivazionale è stata respinta in quanto l’omessa valutazione del merito dipendeva dall’inammissibilità della domanda.
art. 1, comma 1034, l. 205/2017
Costituisce il fondamento del Bando FSMA per la predisposizione delle graduatorie dei soggetti abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi locali.
art. 1, comma 1037, l. 205/2017
È stato richiamato dal Ministero in relazione alla competenza funzionale del TAR Lazio, ma il giudice ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione processuale.
d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)
Le modalità telematiche previste dal bando sono state ritenute compatibili con la disciplina della trasmissione dei documenti informatici e funzionali a garantire certezza, immodificabilità, trasparenza e par condicio.
Massime di principio
- Quando la lex specialis prescrive espressamente una specifica piattaforma informatica come modalità esclusiva di presentazione della domanda, l’invio tramite PEC, anche se tempestivo, ricevuto e protocollato dall’amministrazione, non equivale alla valida presentazione della domanda secondo il bando.
- La prescrizione della piattaforma informatica può essere legittimamente finalizzata a garantire segretezza, cifratura, certezza del momento di invio e ricezione, immodificabilità dei documenti e parità di trattamento tra i partecipanti.
- Il soccorso istruttorio non è applicabile a una domanda radicalmente inammissibile perché presentata con una modalità diversa da quella tassativamente prevista dalla lex specialis; esso non può trasformare un invio non conforme in una domanda validamente partecipante alla procedura.
- Nelle procedure selettive dirette all’ottenimento di un vantaggio, l’amministrazione non è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento di esclusione né il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, soprattutto quando la domanda è inammissibile.
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