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Sentenza

Sentenza n. 15559/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento: - del giudizio di non idoneità emesso dalla Commissione medica del Centro aeromedico psicofisiologico di -OMISSIS- dell’Aeronautica militare, afferente la partecipazione al concorso per il reclutamento di 775 volontari in ferma prefissata iniziale (-OMISSIS-) nell’Aeronautica militare per il 2023, notificato a mani proprie in data 21 giugno 2023; - in parte qua, nei limiti dell’interesse dell’odierno ricorrente e per quanto lesivo, dell’articolo 10, comma 8, del bando di concorso; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale comunque incompatibile con le richieste di cui al ricorso.

Giustizia amministrativa202310920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Giudizio di non idoneità al concorso per il reclutamento di 775 volontari in ferma prefissata iniziale nell'Aeronautica Militare per il 2023, fondato sulla presenza di tatuaggi alle gambe e alle regioni tibiotarsiche; impugnato anche l'art. 10, comma 8, del bando

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato il giudizio di non idoneità, notificato il 21 giugno 2023, nonché in parte qua la disposizione del bando relativa ai tatuaggi. Con il primo motivo ha dedotto violazione delle norme sul procedimento e della direttiva tecnica di sanità militare, abnormità e carenza di motivazione e istruttoria, violazione dell'art. 97 Cost., travisamento, ingiustizia manifesta e irragionevolezza: la previsione del bando sarebbe generica e sproporzionata perché non limiterebbe l'esclusione ai tatuaggi visibili con l'uniforme; inoltre, i suoi tatuaggi sarebbero coperti dalla divisa e non pregiudicherebbero decoro o dignità. Con il secondo motivo ha denunciato eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà e violazione dell'imparzialità. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. In udienza il Collegio ha segnalato anche possibili profili di improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria finale, ma ha deciso nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso perché infondato, prescindendo dalle questioni in rito. Ha ricostruito la disciplina secondo cui sono causa di esclusione i tatuaggi lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione militare, coordinandola con il regolamento sulle uniformi: i tatuaggi non visibili indossando qualsiasi uniforme sono tollerati, mentre quelli visibili sono vietati. Richiamando la distinzione giurisprudenziale tra tatuaggi assolutamente vietati per contenuto deturpante o indicativo di personalità anomala e tatuaggi relativamente vietati perché collocati in parti scoperte dall'uniforme, ha ritenuto decisivo il mero accertamento tecnico della visibilità, senza necessità di valutare in concreto il contenuto o il pregiudizio all'immagine quando il tatuaggio è visibile. Nel caso concreto non era contestata la collocazione dei tatuaggi su entrambe le gambe, comprese le regioni tibiotarsiche; essi potevano risultare visibili secondo i criteri indicati dall'Amministrazione e, in particolare, con l'uniforme da ginnastica, che prevede pantaloni corti. La visibilità comportava quindi la non idoneità, indipendentemente dalla sede precisa o dal contenuto dei tatuaggi. Le doglianze di genericità e sproporzione della norma del bando, nonché di difetto di istruttoria e motivazione, sono state pertanto disattese. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 635, comma 1-ter, d.lgs. 66/2010

    L'art. 635, c. 1-ter, d.lgs. n. 66/2010, afferma che: "I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando".

    La norma individua nei tatuaggi lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione militare una causa di esclusione dal concorso, secondo quanto specificato dal bando e dal regolamento applicabile.

  • art. 582, comma 1, lett. u), d.P.R. 90/2010

    L'art. 582, c. 1, lett. u), d.P.R. n. 90/2010 (t.u. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) individua, tra le cause di non idoneità al servizio militare "le alterazioni congenite e acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea".

    La disposizione include tra le cause di non idoneità le alterazioni cutanee croniche che siano estese o gravi, oppure che per la loro sede determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche.

  • art. 6, comma 8, ultimo alinea, del bando di concorso

    In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento.

    La clausola del bando va applicata in coerenza con il regolamento dell'uniforme: i tatuaggi che risultano visibili indossando un'uniforme utilizzata o utilizzabile nel servizio determinano la non idoneità.

  • art. 97 Cost.

    Con il primo motivo di ricorso (1) violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi generali in materia di procedimento – violazione falsa applicazione direttiva tecnica di sanità militare – abnormità – carenza assoluta di motivazione – carenza di adeguata istruttoria – violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della p.a. ex art. 97 della Costituzione – errore nel procedimento – ingiustizia manifesta – irragionevolezza – travisamento dei fatti)

    La violazione dei principi di buon andamento e imparzialità è stata dedotta dal ricorrente, ma il giudice non ne ha ricavato un autonomo principio interpretativo e ha respinto la censura nel quadro della ritenuta legittimità dell'accertamento di visibilità.

Massime di principio

  • Nelle procedure di reclutamento militare, la disciplina dei tatuaggi deve essere letta congiuntamente alle norme di legge, al bando e al regolamento sull'uniforme: sono tollerati i tatuaggi non visibili indossando qualsiasi uniforme utilizzata o utilizzabile nel servizio, mentre la visibilità può costituire causa di non idoneità.
  • Quando l'esclusione dipende dalla collocazione di un tatuaggio in una parte del corpo non coperta dall'uniforme, l'accertamento ha natura tecnica e riguarda la visibilità; una volta accertata questa, non occorre valutare la particolare sede o natura del tatuaggio né dimostrare uno specifico pregiudizio al decoro o all'immagine dell'Amministrazione.
  • La verifica della visibilità deve considerare anche le uniformi da ginnastica o le altre uniformi utilizzate o utilizzabili durante il servizio; la copertura con la sola uniforme ordinaria non è sufficiente a escludere la rilevanza del tatuaggio.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneità
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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