Cassazione Penale, Sentenza n. 26197/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza del 13/09/2022 che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero disponendo il sequestro diretto funzionale alla confisca della somma di Euro 312.061,47 in relazione al capo c) contestato come truffa aggravata (art. 640 c.p. e circ. aggravanti). Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità/violazione dell'art. 157 c.p. per decorso della prescrizione, poiché le condotte contestate erano avvenute tra dicembre 2014 e giugno 2015; 2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 640, 646, 240 c.p. e art. 321, comma 2 c.p.p.), sostenendo che la fattispecie andava qualificata come appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e non come truffa, in quanto vi era possesso originariamente lecito seguito da successiva interversione in senso appropriatvo e gli artifici sarebbero stati posti in essere dopo l'appropriazione a fini dissimulatori.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Potenza abbia erroneamente qualificato il fatto come truffa anziché come appropriazione indebita; ha ribadito il principio che la truffa è configurabile quando l'artificio/raggiro è strumentale e necessario a realizzare l'appropriazione, mentre se gli artifizi sono posti in essere dopo l'appropriazione a fini dissimulatori la fattispecie è appropriazione indebita. Dato che le condotte contestate si collocano tra dicembre 2014 e giugno 2015, la Corte ha ritenuto il reato prescritto e ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, escludendo la legittimità del vincolo cautelare reale disposto.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Invocato dal ricorrente per rilevare la prescrizione; la Corte ha ritenuto che, una volta qualificato il fatto come appropriazione indebita, la fattispecie risultava prescritta e la causa di estinzione impediva il mantenimento del vincolo cautelare.
art. 640 cod. pen. (truffa)
Era la qualificazione originariamente adottata dal Tribunale; la Corte ha invece ritenuto che la fattispecie non rientrava nel paradigma della truffa perché gli artifici non erano necessari per l'appropriazione ma successivi e dissimulatori.
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
La Corte ha ritenuto che il fatto dovesse essere qualificato come appropriazione indebita, in quanto vi era un possesso originariamente lecito seguito da una illecita interversione del possesso e da attività dissimulatorie successive; tale riclassificazione ha comportato la declaratoria di prescrizione.
art. 240 cod. pen.
Citato dal ricorrente fra le norme rilevanti; la decisione si è focalizzata sulla distinzione tra truffa e appropriazione indebita, con esclusione della configurabilità della prima per il capo c).
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione alla legittimità del sequestro finalizzato alla confisca; la Corte ha escluso la sussistenza delle condizioni per il vincolo cautelare reale in presenza di reato estinto per prescrizione.
art. 81 cod. pen. e art. 61 n.7 e n.11 cod. pen. (circostanze aggravanti)
Richiamati nel capo di imputazione iniziale quali aggravanti in relazione alla contestazione per truffa; la riconsiderazione della qualificazione del fatto ha reso irrilevanti tali aggravanti ai fini del provvedimento cautelare impugnato.
Massime di principio
- La distinzione tra truffa (art. 640 c.p.) e appropriazione indebita (art. 646 c.p.) dipende dalla sequenza fattuale: se l'artificio e il raggiro sono strumenti necessari per ottenere il possesso, la fattispecie è truffa; se l'appropriazione avviene prima e gli artifizi sono successivamente impiegati solo per dissimulare, si configura appropriazione indebita.
- La corretta qualificazione giuridica del fatto è cruciale perché incide sulla prescrizione: una riclassificazione può determinare l'estinzione del reato per prescrizione e dunque impedire misure cautelari reali finalizzate alla confisca.
- Quando si procede a misure cautelari reali (sequestro finalizzato alla confisca), il giudice deve verificare che sussistano le condizioni sostanziali per l'azione penale; l'esistenza di una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) esclude la legittimità del vincolo cautelare.
- In difesa, è strategico contestare sia la qualificazione giuridica dei fatti sia la decorrenza dei termini di prescrizione quando la ricostruzione fattuale suggerisce possesso originariamente lecito trasformato in appropriazione.
- I provvedimenti di riesame/tribunale che adottano una lettura corsiva della fattispecie possono essere impugnati in Cassazione con buone possibilità di successo se sussistono elementi chiari sulla sequenza degli eventi (possesso lecito e successiva interversione).
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