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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07210/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, mediante scrittura privata del 1981, di un appartamento e di due negozi da un consorzio edilizio, con dedotta presenza di vincoli non dichiarati e con successive vicende di doppia alienazione di uno degli immobili. L'acquirente aveva proposto due giudizi riuniti: nel primo chiedeva l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata, la riduzione del prezzo, nonché il risarcimento del danno per mancata stipula dell'atto pubblico e mancata consegna degli immobili; nel secondo domandava il risarcimento dei danni per la doppia alienazione dell'appartamento successivamente venduto al fratello. Nel corso dell'appello emergeva una transazione del 1997 tra i fratelli, poi ritenuta novativa in un distinto giudizio. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, ha ritenuto che la transazione avesse efficacia sulla sola parte della controversia rimasta sub iudice, escludendo che potesse estinguere anche la domanda risarcitoria proposta contro il consorzio e il suo rappresentante; ha inoltre negato la riduzione del prezzo per difetto di prova del pagamento da parte dell'attore e ha rigettato la domanda risarcitoria per mancanza di prova del danno. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e degli artt. 2908 e 2909 c.c., per essersi il giudice del rinvio discostato dal dictum della Cassazione; 2) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e degli artt. 1304, 1362, 1363 e 1372 c.c. per non avere interpretato la transazione alla luce della sua efficacia soggettiva parziale; 3) violazione dell'art. 384 c.p.c. per aver la Corte di rinvio ricondotto il titolo dei negozi alla transazione e non alla scrittura del 1981; 4) violazione dell'art. 384 c.p.c. e degli artt. 2908 e 2909 c.c. per avere la Corte di rinvio affermato la carenza di interesse e il difetto di prova rispetto alle domande di restituzione del prezzo e di risarcimento danni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che il precedente giudicato di legittimità non aveva stabilito che la transazione del 1997 avesse portata globale o che avesse definito anche la domanda risarcitoria relativa alla doppia alienazione, ma aveva solo chiarito che la transazione era parziale e lasciava sub judice la parte relativa ai negozi. Ne deriva che il giudice di rinvio non ha violato l'art. 384 c.p.c. nel pronunciare sulle domande ancora pendenti. La Corte ha inoltre escluso che la sentenza di rinvio avesse attribuito efficacia di giudicato al preteso acquisto dei negozi in base alla scrittura del 1981, osservando che tale affermazione non era contenuta nella precedente decisione di legittimità. Confermata quindi la legittimità del rigetto delle domande dell'attore per carenza di interesse e mancanza di prova del pagamento del prezzo e del danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità in favore dei controricorrenti ed è stato altresì condannato al pagamento di somme ex art. 96, comma 3, c.p.c.; inoltre è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    il giudice del rinvio non può discostarsi dal principio di diritto e dal giudicato formatosi sulla precedente decisione di legittimità; nella specie non vi era alcuna preclusione a decidere sulle questioni rimaste ancora sub judice.

  • art. 2908 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere la preclusione da giudicato, ma la Corte ne esclude la violazione perché il precedente giudicato non copriva le questioni dedotte.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato copre solo ciò che è stato effettivamente deciso; la sentenza di rinvio non ha violato il giudicato perché la precedente cassazione non aveva deciso la portata globale della transazione né il titolo di acquisto dei negozi.

  • art. 1304 c.c.

    richiamato per la disciplina dell'efficacia della transazione verso i condebitori solidali; la Corte esclude che nel caso concreto la transazione abbia estinto anche le pretese verso i soggetti rimasti in giudizio su tutte le domande.

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l'interpretazione della transazione; la Corte ritiene infondata la censura perché il giudice di rinvio si è mosso nel perimetro del giudicato formatosi sulla sua portata.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l'interpretazione sistematica della transazione; la Corte non ravvisa violazioni nell'operato del giudice di rinvio.

  • art. 1372, comma 2, c.c.

    richiamato sulla forza vincolante del contratto e sugli effetti nei confronti dei terzi; non risulta violato nella decisione impugnata.

  • art. 96, 3° co., c.p.c.

    la Corte dispone la condanna del ricorrente al pagamento di somme a titolo di responsabilità aggravata, ritenendo sussistenti i presupposti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio è vincolato dal principio di diritto e dal giudicato implicito o esplicito formatosi sulla precedente decisione di legittimità, ma tale vincolo opera solo nei limiti delle questioni effettivamente decise; ciò che non è stato coperto dal giudicato può essere ancora esaminato.
  • Quando una transazione è stata interpretata con giudicato come avente oggetto parziale, non può essere poi trattata come se avesse definito globalmente ogni rapporto tra le parti o come se estendesse automaticamente i suoi effetti a pretese diverse e ulteriori rispetto a quelle considerate.
  • L'efficacia soggettiva della transazione nei confronti di condebitori o terzi non può essere affermata in via generica: occorre verificare il concreto oggetto dell'accordo e le domande che esso intendeva definire.
  • La deduzione di violazione dell'art. 384 c.p.c. è infondata quando il giudice di rinvio si limita a decidere questioni rimaste aperte dopo la cassazione e non introduce una ricostruzione incompatibile con il dictum della Corte di legittimità.
  • La censura relativa al titolo di acquisto o al contenuto della transazione non può essere accolta se il precedente giudizio di legittimità non contiene un accertamento espresso su quel punto e la parte pretende di trarre dal giudicato un contenuto che non vi è rinvenibile.
  • In tema di domande restitutorie e risarcitorie, il giudice può rigettarle anche per difetto di prova del pagamento del prezzo o del danno concretamente subito, restando a carico dell'attore l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaRisoluzione del contratto

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