Cassazione Civile, Ordinanza n. 04739/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza e di processo verbale di constatazione relativi all'anno d'imposta 2005, l'Amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP, recuperando a tassazione maggiori imposte e irrogando sanzioni per indebite deduzioni di componenti negativi e omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti ai giudici tributari, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso era stato respinto. In cassazione ha dedotto un unico motivo, denunciando nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di extrapetizione, sostenendo che la CTR avrebbe deciso su una questione diversa da quelle devolute e, comunque, omesso di pronunciarsi sui motivi di appello relativi all'infondatezza dei rilievi fiscali, al difetto di motivazione dell'atto e alla mancanza di prova dei maggiori ricavi contestati. Il ricorrente ha inoltre insistito sul fatto che le fatture contestate si riferivano a forniture e lavorazioni effettivamente utilizzate in cantieri da lui gestiti e che la ricostruzione induttiva dei ricavi era arbitraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto insussistente il vizio di extrapetizione, perché la CTR non aveva mutato petitum o causa petendi, ma si era limitata a valutare la legittimità dell'accertamento e la tenuta probatoria della pretesa fiscale. Ha escluso anche il vizio di omessa pronuncia, rilevando che i giudici d'appello avevano effettivamente esaminato le questioni di merito devolute, respingendole sulla base della ritenuta efficacia delle presunzioni poste a fondamento dell'accertamento analitico-induttivo e della mancata prova contraria del contribuente. La Corte ha inoltre osservato che, poiché la doglianza era incentrata formalmente sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. ma in realtà atteneva a un preteso difetto motivazionale, il motivo era inammissibile sotto il profilo dedotto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura per extrapetizione o omessa pronuncia presuppone l'alterazione del petitum o della causa petendi, oppure il totale mancato esame di una domanda o eccezione; non basta che il giudice non condivida le ragioni del ricorrente o dia una motivazione ritenuta insufficiente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale invocabile per nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Se il giudice decide sulla domanda ma omette l'esame di questioni o fatti decisivi, la censura riguarda il vizio motivazionale, non l'omessa pronuncia.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
È richiamato quale base del metodo di accertamento analitico-induttivo contestato dal contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il vizio di extrapetizione sussiste solo quando il giudice altera gli elementi oggettivi della domanda, sostituendo causa petendi o petitum, e non quando si limita a valorizzare una diversa argomentazione giuridica o probatoria.
- L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non decide affatto su una domanda o eccezione; se invece decide nel merito ma omette di esaminare alcune questioni interne alla domanda, il vizio è di motivazione e non di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente costruita come violazione dell'art. 112 c.p.c., miri in realtà a contestare la sufficienza o la congruità della motivazione della sentenza impugnata.
- In materia di accertamento analitico-induttivo, la tenuta della pretesa fiscale è valutata anche alla luce delle presunzioni poste a base dell'accertamento e della capacità del contribuente di fornire prova contraria idonea a superarle.
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