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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23418/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello denunciando tre censure principali: (1) nullità degli atti per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare del 19/11/2014 (violazione artt. 178, 179, 419 e 420-bis c.p.p.), con conseguente richiesta di annullamento di tutti gli atti successivi; (2) vizio di motivazione rispetto all'elemento soggettivo del reato contestato (mancata prova che il ricorrente fosse consapevole della provenienza furtiva dell'assegno) e alla qualificazione dell'elemento oggettivo (concorso nel delitto presupposto); (3) errore e contraddittorietà nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche e nel giudizio di bilanciamento con la recidiva specifica, nonché mancato riconoscimento o corretta valorizzazione delle attenuanti richieste per il comportamento della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo della mancata notifica in quanto dagli atti risulta regolare consegna, il 10/10/2014, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare nelle mani della convivente del ricorrente; ha respinto il rilievo sulla prova della consapevolezza ritenendo che la mancanza di plausibili giustificazioni del possesso degli assegni costituisca base sufficiente per ritenere la consapevolezza dell'origine illecita; ha considerato infondato il rilievo circa il bilanciamento delle circostanze attenuanti e la recidiva, precisando che la Corte territoriale ha concesso le attenuanti generiche in equivalenza alla recidiva e rideterminato la pena sulla base della rivalutazione del disvalore del fatto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. In precedenza la Corte d'appello di Napoli aveva confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 648, comma 2 c.p., concedendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva e rideterminando la pena in 1 anno di reclusione e euro 300 di multa.

Norme richiamate

  • art. 648, comma 2 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di ricettazione; nel caso è stata applicata nella forma contestata all'imputato e la Corte ha ritenuto provata la responsabilità, valorizzando l'assenza di giustificazioni sul possesso degli assegni come elemento per ritenere la consapevolezza dell'origine illecita.

  • art. 99, quarto comma cod. pen.

    Norma sulla recidiva specifica; nella motivazione è stata invocata per il bilanciamento con le circostanze attenuanti e per il computo della pena, con riconoscimento di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità processuali; il ricorrente ha invocato questa fattispecie per la mancata conoscenza del processo, ma la Corte ha rilevato la regolare notifica agli atti.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Disciplina le conseguenze delle nullità; la censura per nullità a regime intermedio è stata esaminata e rigettata perché la notifica risulta effettuata.

  • art. 419 cod. proc. pen.

    Riguarda la declaratoria di nullità di atti del dibattimento e loro eventuale sanatoria; richiamata dalla difesa, la Corte ha verificato la regolare formazione del fascicolo e delle notifiche.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma sulle conseguenze della nullità del processo; evocata in relazione alle conseguenze della presunta mancata notifica, ma la Corte ne ha escluso l'applicazione essendo la notifica risultata regolare.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alle censure ammissibili in Cassazione; il ricorso doveva attenersi ai vincoli fissati da tale disposizione e la Corte ha ritenuto che talune doglianze non assolcessero alla funzione di critica argomentata richiesta per l'ammissibilità.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Norma menzionata in relazione alle nullità successive; richiamata dalla difesa ma la Corte ha ritenuto infondato il rilievo in presenza di prova della notifica.

  • art. 431 cod. proc. pen.

    Regole sulla formazione del fascicolo per il dibattimento; la Corte ha osservato che nel fascicolo risultano inseriti gli atti relativi alla notifica per l'udienza preliminare, utile a valutare la regolarità procedimentale.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante specifica richiamata nel procedimento di primo grado; discussa nella fase di bilanciamento con la recidiva e con le attenuanti generiche.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la corte di appello ha riconosciuto le attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva, decisione confermata implicitamente dalla Cassazione.

  • art. 69, quarto comma cod. pen.

    Previsione sulla prevalenza delle aggravanti rispetto alle attenuanti (quadro oggetto di pronunce di illegittimità costituzionale); la Corte ha richiamato le pronunce della Consulta ma ha comunque motivato la propria decisione concedendo attenuanti in equivalenza alla recidiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; applicato per la condanna alle spese e per disporre il versamento alla Cassa delle ammende in presenza di carattere di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso di udienza effettuata a persona convivente o comunque presente in casa può essere considerata valida: il ricorrente deve provare l'inesistenza della notifica per ottenere la nullità degli atti.
  • In reati di ricettazione, la mancata giustificazione plausibile del possesso del bene può costituire elemento probatorio per ritenere la consapevolezza della provenienza illecita; la valutazione resta comunque di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • La Cassazione non riesamina liberamente le prove o compie un nuovo apprezzamento del materiale probatorio: i motivi devono consistere in censure di diritto e in una critica argomentata della motivazione per essere ammissibili.
  • Le censure sulla valutazione delle circostanze attenuanti e sul loro bilanciamento con la recidiva sono questioni tipicamente di merito e possono risultare inammissibili se il ricorrente non ha devoluto correttamente la questione al giudice d'appello o si è "autolimitato" nelle richieste.
  • Richieste di nullità sostanziali per difetti procedurali richiedono la prova dell'effettiva inesistenza dell'atto notificatorio: la presenza del relativo decreto o della ricevuta di notifica nel fascicolo processuale indebolisce la doglianza.
  • Le pronunce della Corte Costituzionale che incidono sul rapporto tra recidiva e attenuanti possono modificare il quadro interpretativo, ma la loro efficacia pratica dipende da come il giudice di merito le applica nel singolo caso; la mera richiamata non garantisce automaticamente un esito favorevole all'imputato in Cassazione.

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