Cassazione Civile, Ordinanza n. 23765/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da un accordo conciliativo stipulato il 13 luglio 2012 tra le parti, con cui veniva divisa un’area pertinenziale comune a villini di proprietà esclusiva e venivano costituite a favore della porzione della società resistente servitù di passaggio, acquedotto, fognatura ed elettrodotto, da esercitarsi su una strada da realizzare a cura della stessa resistente. I ricorrenti deducevano che, per errore materiale nel frazionamento, alla società resistente era stata attribuita anche una striscia di terreno che sarebbe spettata alla società ricorrente, e contestavano inoltre che la strada fosse stata realizzata in difformità rispetto agli accordi. In primo grado chiedevano l’accertamento del diritto della ricorrente sulla porzione di terreno, il ripristino della strada conforme agli accordi e il risarcimento del danno; la resistente proponeva domande riconvenzionali di rilascio della striscia di terreno, indennità di occupazione e cessazione dello scolo di acque meteoriche. Il Tribunale accoglieva solo parzialmente la domanda attorea e accoglieva le riconvenzionali; la Corte d’appello respingeva entrambi gli appelli. In cassazione i ricorrenti articolavano quattro motivi: 1) violazione delle regole di interpretazione contrattuale per non avere la Corte territoriale considerato tutte le circostanze anteriori e successive al verbale di conciliazione, incluso un precedente accordo del 2010; 2) nullità della sentenza per mancata ammissione di prova testimoniale sull’asserito errore materiale nel frazionamento; 3) mancata ammissione di prova testimoniale sulla volontà delle parti quanto al tracciato della strada e omessa considerazione della terza planimetria allegata; 4) violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum per avere la Corte d’appello ritenuto nuova una eccezione sulla costituzione per destinazione del padre di famiglia di una servitù di scolo. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, senza confrontarsi con i limiti del giudizio di legittimità, e perché il quarto motivo difettava di specificità per mancata puntuale indicazione degli atti e delle conclusioni rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato sulla ricostruzione della volontà negoziale desunta dal verbale di conciliazione, dalle visure e dalle planimetrie ritenute coerenti con lo stato dei luoghi e con le prescrizioni amministrative, e che i ricorrenti, con i primi tre motivi, stessero sostanzialmente chiedendo una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. Quanto alla censura sulla mancata ammissione della prova orale, la Corte ha osservato che la denuncia è ammissibile solo se la prova non ammessa sia decisiva in senso tale da privare di fondamento la ratio decidendi; nel caso di specie tale dimostrazione non era stata fornita. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché non erano state riportate le conclusioni di primo grado né l’esatta prospettazione dell’eccezione nell’atto di appello. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
utilizzato per la definizione camerale del ricorso, con proposta di inammissibilità condivisa dal collegio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
art. 2697 c.c.
richiamato solo come riferimento generale al principio dell'onere della prova nella tassonomia degli istituti, ma non oggetto di statuizione autonoma
art. 380-bis cod. proc. civ.
il collegio ha aderito alla proposta del relatore di definizione in rito
art. 115 c.p.c.
richiamato indirettamente nel contesto del controllo sulla valutazione delle prove, senza una specifica decisione sulla norma
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o del materiale istruttorio; il controllo di legittimità resta limitato ai vizi dedotti nei termini consentiti e non può sostituirsi al giudizio di merito.
- La censura sulla mancata ammissione di una prova è ammissibile solo se la prova stessa, per il suo contenuto, è idonea a dimostrare con certezza circostanze decisive tali da travolgere la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il giudice di merito, quando individua la volontà negoziale attraverso il complesso degli elementi documentali disponibili, non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva o ogni elemento probatorio incompatibile con la soluzione adottata, purché esponga le ragioni del proprio convincimento.
- La denuncia di violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve riprodurre con precisione i passaggi degli atti di primo grado e di appello da cui risulti la tempestiva proposizione della questione.
- L’omessa o inesatta trascrizione, nel ricorso per cassazione, degli atti processuali rilevanti impedisce al giudice di legittimità il controllo sull’asserita novità della domanda o dell’eccezione e conduce all’inammissibilità del motivo.
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