Cassazione Penale, Sentenza n. 36653/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva autorizzato il detenuto, sottoposto al regime 41-bis, a svolgere colloqui con il figlio quindicenne senza vetro divisorio. Il Ministero ha dedotto violazione dell'art. 41-bis (comma 2-quater) e vizio di motivazione, sostenendo che la barriera è misura rilevante per la sicurezza e che la deroga è ammessa solo per ragioni eccezionali non riscontrate nel caso; ha anche contestato un eccesso di sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del Ministero: ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che si era limitato a riferire la nota della Direzione carceraria senza approfondire se esistessero elementi concreti per escludere la strumentalizzazione del minore (tenendo conto dell'età matura, del contesto familiare e della gravità della posizione penale del genitore). L'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al giudice di merito per una rinnovata valutazione, con indicazione di svolgere, se necessario, supplementi istruttori e di interpellare le autorità competenti (es. DDA).
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-quater, Ord. pen.
Prevede che i colloqui avvengano "in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti"; la Corte ne riconosce la base legale per l'imposizione del vetro ma ammette la possibilità di deroghe motivate per tutelare l'interesse del minore, purché la scelta sia adeguatamente motivata e idonea a escludere la strumentalizzazione del minore.
art. 8 CEDU
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare pesa nel bilanciamento; limitazioni sono ammissibili se giustificate da esigenze di sicurezza e preventive e se previste dalla legge.
Corte costituzionale, sentenza n. 105 del 2023
Ha affermato che l'impiego del vetro divisorio non è imposto dalla legge primaria in modo assoluto e può essere surrogato da altre soluzioni tecniche quando vi siano motivate ragioni a tutela dell'interesse preminente del minore; tuttavia l'Amministrazione può vietare colloqui non schermati se emergono elementi che rendono prevalente la necessità di contenimento del rischio.
Circolare 2 ottobre 2017, art. 16 (organizzazione circuito detentivo speciale)
Regola i colloqui nel circuito speciale prevedendo che il colloquio avvenga senza vetro per figli/nipoti in linea retta minori di 12 anni e con cautele ordinarie per altri parenti; costituisce riferimento operativo e punto di equilibrio amministrativo tra relazioni familiari e esigenze di controllo.
Legge 27 maggio 1991, n. 176 (ratifica Convenzione sui diritti del fanciullo)
Richiama la necessità di considerare l'interesse superiore del minore nelle scelte che lo riguardano, rilevante nel bilanciamento con esigenze di sicurezza penitenziaria.
Norme della legge di ordinamento penitenziario (art. 28; art. 18 comma 3; artt. 1 comma 6 e 15) e Regolamento (artt. 61, 73)
Richiamano il dovere di favorire i rapporti familiari del detenuto e considerano i colloqui utili alla rieducazione; le limitazioni devono essere giustificate e proporzionate.
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis il vetro divisorio è la regola, ma non una prescrizione assoluta: è ammessa deroga per colloqui con minori se vi sono motivazioni adeguate e specifiche che escludano la loro strumentalizzazione.
- La decisione amministrativa che vieta il colloquio senza barriera deve poter essere oggettivamente motivata; in sede giurisdizionale il giudice verifica concretamente l'esistenza di elementi di rischio e può ordinare approfondimenti istruttori.
- Quando il minore è oltre i limiti d'età previsti dalla circolare (es. oltre 12 anni), la valutazione richiede un bilanciamento caso per caso tenendo conto dell'età, del contesto familiare, della gravità della posizione del detenuto e di segnalazioni di rischio (es. DDA).
- La mera constatazione che in passato i colloqui sono avvenuti con vetro non è sufficiente a escludere il rischio: è necessario accertare concretamente se permangono ragioni che giustifichino la barriera o se misure alternative (controlli, soluzioni tecniche) possano garantire la prevenzione dei reati.
- Per ottenere il consenso giudiziale a colloqui non schermati l'onere probatorio non è esclusivamente del detenuto: l'Amministrazione deve fornire elementi in ordine al rischio, e il giudice deve motivare dettagliatamente la scelta di accogliere o respingere la deroga.
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