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Sentenza

Sentenza n. 376/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 324/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1010/2023 del Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10/09/2024, notificata il 26/09/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202500325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva disposto l'accredito di euro 1.500 sulla Carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l'importo nominale di euro 1.500, relativo a tre annualità di servizio. L'azione era procedibile poiché la sentenza era stata notificata all'amministrazione il 26 settembre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni. Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto integralmente all'accredito dovuto. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta durante il giudizio mediante l'esatta esecuzione del giudicato. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato virtualmente il merito e ha ritenuto fondato il ricorso: risultavano il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla certificazione di mancata impugnazione, e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione. Il Ministero è stato pertanto condannato a rifondere le spese di lite, distratte in favore dei difensori antistatari, liquidate nel dispositivo in euro 1.200, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    La condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni è integrata dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non impedisce al giudice dell'ottemperanza di esaminare virtualmente la fondatezza del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese di lite.
  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario presuppone il passaggio in giudicato del titolo e, per le obbligazioni pecuniarie a carico dell'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
  • Quando l'amministrazione adempie spontaneamente solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, a carico dell'amministrazione la cui inerzia aveva reso necessaria l'azione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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