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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35825/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Nel fallimento di una società cooperativa veniva escluso dallo stato passivo un credito di oltre 111 mila euro vantato da una società operante quale procuratrice di una società veicolo cessionaria del credito originariamente derivante da un mutuo fondiario concesso da un istituto bancario. L’opponente contestava il rigetto dell’insinuazione, sostenendo di aver provato la propria legittimazione sostanziale mediante la documentazione delle vicende circolatorie del credito, inclusa la cessione comunicata dal cedente e l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 T.U.B., e lamentando inoltre che il giudice avesse indebitamente preteso la produzione del piano di ammortamento del mutuo come requisito di prova del credito. Con i due motivi di ricorso per cassazione venivano dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., e, quanto al secondo motivo, anche degli artt. 1218 e 1321 c.c., denunciando errori nella valutazione della prova e nel riparto dell’onere probatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale avesse correttamente applicato il principio per cui chi si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, in presenza di contestazione della controparte, deve fornire prova documentale della propria legittimazione. Ha inoltre giudicato il primo motivo generico e non autosufficiente, perché la ricorrente non aveva trascritto o illustrato in modo adeguato le difese avversarie da cui desumere che la fusione societaria e le successive vicende del credito fossero pacifiche. Quanto alla censura sul piano di ammortamento, la Corte ha rilevato la mancanza di interesse, poiché, una volta esclusa la legittimazione della ricorrente a insinuarsi al passivo, non restava utilmente sindacabile la motivazione del giudice di merito sui presupposti probatori del credito. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese per mancata costituzione della curatela intimata; è stata inoltre data atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La ricorrente non poteva limitarsi ad affermare come pacifica una circostanza contestata senza specificare adeguatamente il contenuto delle difese avversarie; il principio di non contestazione rileva solo nei limiti in cui la circostanza sia effettivamente non contestata.

  • art. 116 c.p.c.

    Le doglianze sulla valutazione delle prove sono state ritenute inidonee a scardinare il ragionamento del giudice di merito, che aveva valorizzato correttamente la mancanza di prova documentale della legittimazione.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che si afferma titolare del credito per successione a titolo particolare sopporta l’onere di provarne documentalmente la propria legittimazione quando essa sia specificamente contestata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le censure sono state formulate come violazioni di legge, ma sono state reputate inammissibili perché non incidevano realmente sulla ratio decidendi e difettavano di decisività/specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    È necessario indicare specificamente gli atti e il contenuto rilevante delle difese, non essendo sufficiente un richiamo generico a un documento o a un atto notarile.

  • art. 58 T.U.B.

    L’avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale è richiamato dalla parte ricorrente come elemento di prova della cessione, ma la Corte non ne ha riconosciuto efficacia decisiva nel caso concreto.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il riparto dell’onere probatorio nei rapporti contrattuali; la Corte non entra nel merito perché assorbe la questione l’insussistenza della legittimazione a insinuarsi.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato dal ricorrente senza che la Corte ne facesse applicazione decisiva, essendo assorbente il difetto di legittimazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma richiamata quale base della previsione dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Chi afferma di essere successore a titolo particolare del creditore originario deve fornire prova documentale della propria legittimazione, specialmente quando la controparte la contesti espressamente.
  • La prova della titolarità del credito non può essere sostituita da affermazioni generiche sulla "pacificità" di una vicenda societaria o circolatoria: nel ricorso per cassazione occorre riportare in modo specifico gli atti e le difese rilevanti, in ossequio al principio di autosufficienza.
  • In una catena di successive cessioni o trasformazioni societarie, la dichiarazione dell’ultimo cedente non vale di per sé a dimostrare le vicende traslative anteriori, se manca la prova del passaggio intermedio contestato.
  • Quando viene meno la legittimazione a insinuarsi al passivo, diventa privo di interesse censurare la motivazione di merito sui singoli oneri probatori relativi all’esistenza o quantificazione del credito.
  • Nel giudizio di cassazione, le doglianze che non colpiscono la ratio decidendi o che risultano generiche e non autosufficienti sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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