Cassazione Penale, Sentenza n. 16213/2022 del 27/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'appello contro la condanna per diffamazione (art. 595, comma 2, c.p.). Il Tribunale di Venezia aveva ritenuto inammissibile l'appello perché depositato il 11 giugno 2020, oltre il termine di 30 giorni, considerando avviato il decorso del termine il 12 maggio 2020 a seguito della sospensione dei termini per l'emergenza COVID (art. 83 d.l. n. 18/2020 e art. 36 d.l. n. 23/2020). Il ricorrente sosteneva che, in applicazione dell'art. 172, comma 4, c.p.p. (secondo cui il dies a quo non si computa), il giorno "12 maggio 2020" non doveva essere computato e quindi il termine fosse ancora valido.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, ove il decorso del termine inizi durante il periodo di sospensione, l'inizio del termine è differito alla fine del periodo di sospensione (art. 83 d.l. n. 18/2020), ossia al 11 maggio 2020; tale giornata non va computata (art. 172 c.p.p.), per cui il primo giorno effettivamente computabile è il 12 maggio 2020. Di conseguenza l'appello, depositato il 11 giugno 2020, è fuori termine. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione resa il 22/03/2022.
Norme richiamate
art. 595, comma 2, codice penale
Norma sostanziale che definisce il reato di diffamazione per cui l'imputato era stato condannato; rilevante come fatto-reato oggetto del procedimento ma non centrale per la questione sui termini processuali.
art. 83, d.l. n. 18 del 2020
Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo
Dispone la sospensione dei termini per l'emergenza COVID e stabilisce che se il termine avrebbe avuto inizio durante la sospensione, il suo decorso inizia alla fine del periodo sospensivo; la Corte ha interpretato la "fine" del periodo come il dies a quo non computabile.
art. 36, d.l. n. 23 del 2020
Proroga del periodo di sospensione previsto dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 fino all'11 maggio 2020; rilevante per individuare la data di fine della sospensione nel caso concreto.
art. 172, comma 4, codice di procedura penale
Il dies a quo non deve essere computato
Regola generale sul computo dei termini (non conteggiare il giorno d'inizio). La Corte ha spiegato che quando il decorso inizia per disposizione normativa alla "fine" del periodo di sospensione, quella "fine" (ultimo giorno della sospensione) è il dies a quo non computabile, per cui si comincia a contare dal giorno successivo.
art. 32, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Richiamato dal ricorrente nel motivo di fatto, ma non decisivo: citazione a supporto di doglianze processuali generali sulla computazione dei termini.
art. 12, comma 1, disposizioni preliminari codice civile
Richiamato dal ricorrente con riferimento a principi interpretativi di diritto sostanziale; non centrale per la soluzione della questione sui termini processuali.
art. 1, codice di procedura penale
Richiamato dal ricorrente a titolo di principio generale del processo; la Corte non lo ha ritenuto idoneo a mutare l'interpretazione della sospensione dei termini disposta dalle norme emergenziali.
art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742
Normativa sul periodo feriale di sospensione dei termini processuali la cui formulazione è simile a quella emergenziale; la giurisprudenza interpretativa consolidata su questa legge è stata utilizzata dalla Corte come supporto argomentativo per l'interpretazione applicata ai decreti emergenziali.
Massime di principio
- Quando una norma dispone che il decorso del termine inizi "alla fine" del periodo di sospensione, la "fine" (ultimo giorno della sospensione) è il dies a quo e non va computata: il primo giorno effettivamente computabile è il giorno successivo.
- La regola generale dell'art. 172 c.p.p. (il dies a quo non si computa) resta operativa, ma va applicata avendo riguardo a quale giorno costituisca effettivamente il dies a quo dopo una sospensione normativa: se il legislatore posticipa l'inizio del termine alla "fine" della sospensione, quella "fine" è il dies a quo non computabile.
- Le disposizioni emergenziali di sospensione dei termini (es. d.l. n. 18/2020 e successive modifiche) devono essere interpretate alla stregua della giurisprudenza sul periodo feriale, quando il testo è coincidente; l'orientamento giurisprudenziale prevalente considera il primo giorno utile successivo alla sospensione quale primo giorno computabile.
- In presenza di termini perentori (es. 30 giorni per proporre appello), è rischioso fare affidamento su interpretazioni minoritarie: meglio rispettare scadenze che tengano conto dell'interpretazione più favorevole alla tempestività (ossia considerare come primo giorno computabile il giorno dopo la fine della sospensione).
- Se un atto ha decorso che avrebbe avuto inizio durante la sospensione, occorre prima individuare esattamente il giorno di "fine" della sospensione (anche rispetto a eventuali proroghe o conversioni) e poi calcolare i termini a partire dal giorno successivo, salvo diversa esplicita disposizione normativa.
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