Cassazione Civile, Ordinanza n. 21301/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attrice)
La controversia
Un soggetto aveva promosso azione per far dichiarare l'usucapione di un piccolo fabbricato su due piani e del giardino pertinenziale, assumendo di averli posseduti per oltre vent'anni a decorrere dal 1989. In primo grado la domanda era stata respinta e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che l'allegato possesso non fosse stato dimostrato con riferimento a tutto il bene e che, per la parte dell'appartamento al primo piano effettivamente utilizzata, la relazione materiale fosse compatibile con mera tolleranza o con un originario titolo detentivo, comunque non idoneo a fondare il possesso utile ad usucapire. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, per l'incoerenza tra tolleranza, comodato e locazione; 2) violazione degli artt. 1440, 1141, 1158 e 1144 c.c., per mancato riconoscimento dell'animus possidendi e per l'erroneo richiamo alla tolleranza; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la data di inizio del possesso, indicata nell'atto introduttivo al 1989, non sarebbe stata specificamente contestata; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello valorizzato la tolleranza pur in assenza di una specifica eccezione in tal senso da parte dei convenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello affetta da gravi profili di incomprensibilità e contraddittorietà: la Corte territoriale aveva, in modo non coerente tra loro, parlato di tolleranza, locazione e comodato, senza chiarire quale fosse il titolo originario della relazione materiale con l'immobile e senza spiegare in modo logicamente compatibile come da quei dati potesse ricavarsi l'esclusione del possesso utile all'usucapione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda e sani il vizio motivazionale; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese dell'intero processo.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La motivazione della sentenza deve essere effettiva, coerente e intellegibile; il vizio è ravvisabile, nel sindacato di legittimità, quando la motivazione sia apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
art. 360 c.p.c.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale dopo la riforma del 2012; restano censurabili solo i vizi estremi di mancanza assoluta, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà.
art. 1141 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che, una volta accertata la relazione materiale con il bene, dovesse presumersi il possesso, salvo prova contraria sulla detenzione.
art. 1144 c.c.
Gli atti di tolleranza presuppongono spirito di condiscendenza e rapporti di amicizia o buon vicinato, con carattere di saltuarietà e transitorietà; non sono compatibili, di regola, con un'occupazione stabile e protratta nel tempo.
art. 1158 c.c.
L'usucapione richiede il possesso continuato per il tempo previsto dalla legge; la mera detenzione o una relazione materiale non qualificata da animus possidendi non sono sufficienti.
art. 1164 c.c.
Il richiamo all'interversione del possesso presuppone che il giudice identifichi con chiarezza il titolo originario della relazione con il bene e il momento dal quale essa sia divenuta possesso utile.
art. 1440 c.c.
La norma è stata solo richiamata nel motivo di ricorso; il testo non consente di ricavare un principio specifico applicato dalla Corte.
art. 115 c.p.c.
La mancata contestazione specifica di un fatto allegato può assumere rilievo processuale; nel caso, il motivo era volto a contestare la valutazione della Corte d'appello sulla data di inizio del possesso.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può porre a fondamento della decisione una specifica eccezione non ritualmente proposta; il motivo denunciava l'asserita introduzione officiosa della tolleranza.
Massime di principio
- In tema di usucapione, il giudice deve indicare con chiarezza quale sia la natura della relazione iniziale con il bene; non è logicamente ammissibile escludere il possesso utile alternando o sovrapponendo, senza coerenza, categorie tra loro incompatibili come tolleranza, locazione e comodato.
- La motivazione è solo apparentemente valida quando contiene affermazioni tra loro inconciliabili o non intellegibili; in cassazione il vizio è rilevante se impedisce di comprendere l'iter logico-giuridico che sorregge la decisione.
- La mera utilizzazione o manutenzione di un immobile non basta, di per sé, a integrare il possesso ad usucapionem: occorrono elementi univoci da cui desumere l'esercizio del potere sulla cosa uti dominus.
- Gli atti di tolleranza richiedono un contesto relazionale che ne spieghi la natura condiscendente e la saltuarietà; non possono essere affermati in modo apodittico rispetto a un'occupazione stabile e protratta.
- Quando la detenzione è originariamente sorretta da un titolo negoziale o da una situazione di tolleranza, il passaggio al possesso utile richiede una chiara individuazione dell'interversione e del momento in cui essa si è verificata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21203/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21214/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21219/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21220/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21225/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21227/2024 del 30/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →