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Sentenza

Sentenza n. 6245/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quarta, n. 3837 del 9 settembre 2016, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa201906107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Condotta del Comune nell’esecuzione del giudicato che aveva imposto la demolizione di opere abusive, con successiva acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale e avvio della procedura alternativa di destinazione a uso pubblico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3837 del 9 settembre 2016, che aveva annullato il titolo edilizio in sanatoria rilasciato dal Comune a un vicino. In precedenza, con sentenza n. 8811 del 24 dicembre 2019, il Consiglio di Stato aveva ordinato al Comune di demolire le opere abusive entro novanta giorni, nominando un commissario ad acta per l’eventuale inerzia. Poiché la demolizione non era stata eseguita, il ricorrente ha sollecitato l’intervento del commissario e ne ha chiesto la sostituzione. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un’ordinanza di demolizione, irrogato la sanzione per inottemperanza, acquisito gratuitamente l’immobile al patrimonio comunale e immessosi nel possesso. Successivamente il Consiglio comunale ha deliberato l’esistenza di prevalenti interessi pubblici ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, individuando l’immobile come idoneo a finalità pubbliche, e la Giunta comunale ha approvato i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del costone e gli interventi funzionali alla destinazione pubblica dell’edificio, con finanziamento mediante mutuo. Il ricorrente ha sostenuto che tali atti fossero meramente dilatori ed elusivi del giudicato, insistendo per la demolizione; ha inoltre dedotto la nullità della deliberazione consiliare per violazione o elusione del giudicato e sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, nella parte in cui consentirebbe l’acquisizione e la conservazione dell’immobile anche quando il Comune abbia contribuito alla sua realizzazione mediante atti illegittimi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha respinto l’eccezione comunale di inammissibilità, ritenendo che l’ammissibilità dell’azione fosse già necessariamente implicita nella sentenza di cognizione della quale si chiedeva l’ottemperanza. Nel merito, ha rilevato che l’immobile era stato acquisito giuridicamente al patrimonio comunale e che il Comune si era immesso nel possesso. La deliberazione consiliare e, soprattutto, la successiva deliberazione giuntale del 7 novembre 2025, con l’approvazione e il finanziamento degli interventi di consolidamento, messa in sicurezza e adeguamento funzionale, nonché il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, hanno dimostrato un decisivo avanzamento della procedura prevista dall’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001. Secondo il Collegio, il Comune non era più inerte, avendo concretamente esercitato la facoltà, prevista dalla legge e alternativa alla demolizione, di destinare l’opera acquisita a una specifica finalità pubblica. Le eventuali illegittimità degli atti comunali non potevano essere fatte valere nel giudizio di ottemperanza, non emergendo profili di nullità o carenza di potere: gli atti avrebbero dovuto essere contestati con un’autonoma azione di annullamento davanti al TAR, deducendo specifici vizi di legittimità. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata, perché il legislatore può prevedere alternative alla demolizione e perché la censura si fondava su presupposti fattuali non dimostrati. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale orienta l’esecuzione del giudicato, ma deve essere coordinato con la ragionevole durata del processo.

  • art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001

    L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico

    La disposizione attribuisce al Comune una facoltà alternativa alla demolizione: dopo l’acquisizione dell’opera, l’ente può dichiarare l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e procedere agli adempimenti necessari per la concreta destinazione dell’immobile a uso pubblico.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è interpretata in senso ampio quale base per consentire la conclusione del procedimento amministrativo alternativo alla demolizione, purché sia evitata una surrettizia elusione dell’obbligo di eseguire il giudicato.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La norma è richiamata quale possibile parametro di valutazione del comportamento inerte dell’amministrazione nel corso del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’azione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo l’originaria inerzia amministrativa, l’amministrazione dimostri di avere concretamente esercitato una facoltà alternativa prevista dalla legge rispetto all’attività imposta dal giudicato, adottando gli atti necessari e materialmente funzionali al conseguimento della finalità alternativa.
  • L’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio comunale e la successiva adozione di atti concreti, finanziati e funzionali alla destinazione dell’immobile a un uso pubblico possono costituire adempimento del giudicato che imponeva la demolizione, quando l’ordinamento consenta espressamente tale alternativa e l’amministrazione non si limiti a un’attività meramente dilatoria.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la contestazione di specifiche illegittimità degli atti adottati dall’amministrazione nell’esercizio di una facoltà alternativa prevista dalla legge deve essere proposta mediante autonoma azione di annullamento; tali vizi non determinano la nullità o l’elusione del giudicato in assenza di una radicale carenza di potere.
  • La previsione legislativa di una soluzione alternativa alla demolizione dell’opera abusiva rientra nella discrezionalità del legislatore, anche in funzione della conservazione di valori economici ed edilizi, e non è di per sé costituzionalmente illegittima.
  • Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando sia formulata sulla base di circostanze fattuali non dimostrate e non evidenzi una concreta incompatibilità della disciplina censurata con i parametri costituzionali.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseNullità del provvedimentoQuestione di legittimità costituzionale

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