Cassazione Penale, Sentenza n. 06503/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi principali: 1) Violazione dell'art. 192, commi 2 e 3 c.p.p. e censura sulla presunta intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia (Pietro Formicola e Massimo Conciliano). Il ricorrente invoca astio personale, possibili accordi tra i collaboratori (stessa casa di reclusione), incongruenze nei nomi usati (es. "DE ROSA" e soprannomi "micione", "casatiello"), divergenze sulla provenienza dell'arma, discrasia tra il veicolo descritto dai collaboratori e quello riferito dalla testi oculare Anna Di Giacomo, e dichiarazioni riportate di terzi che avrebbero escluso il nome dell'imputato. Si chiede l'assoluzione ex art. 530, comma 2 c.p.p. 2) Erronea interpretazione/applicazione dell'art. 577 n.3 c.p. (premeditazione): si deduce che DI ROSA non avrebbe partecipato alla fase preparatoria né al primo tentativo, essendo la sua presenza occasionale, per cui la qualificazione della fattispecie come omicidio pluriaggravato con premeditazione sarebbe infondata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato in gran parte inammissibile e, nel complesso, infondato. La Corte ha ritenuto che il primo motivo, formulato come violazione dell'art. 192 c.p.p., fosse sostanzialmente un'attacco alla valutazione della prova e quindi inammissibile in Cassazione alla luce dei limiti dell'art. 606 c.p.p.; anche ove superata tale inammissibilità, le censure risultano generiche e prive di specifica capacità critica rispetto alla motivazione di merito. I giudici di merito sono stati ritenuti aver valutato logicamente e compiutamente la convergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori, la loro capacità identificativa (antica conoscenza personale tra Conciliano e DI ROSA), la spiegazione coerente circa la provenienza dell'arma, e le ragioni per le quali le discrepanze sul tipo di motoveicolo o sulle dichiarazioni de relato non intaccano il quadro probatorio principale. Il secondo motivo (premeditazione) è stato ritenuto non confrontarsi con un errore di diritto e quindi inammissibile o infondato: la Corte d'assise di merito aveva adeguatamente motivato la premeditazione richiamando riunioni organizzative, la volontà dichiarata di partecipare e l'intervallo temporale utile alla cementificazione della decisione omicida. Esito: ricorso respinto, confermata la condanna per concorso nell'omicidio pluriaggravato e la qualificazione con le aggravanti richiamate; la sentenza impugnata resta efficace.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
Limita l'ammissibilità dei motivi in Cassazione: non è possibile trasformare critiche sulla valutazione della prova in profili di violazione di norme processuali. Il ricorso che si limita a contestare la valutazione dell'attendibilità dei testi è inammissibile.
art. 192, commi 2 e 3 c.p.p.
Regola la valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti in reità o correità; fornisce criteri probatori ma non prevede nullità formali. In Cassazione non può essere usata per rinnovare una rivalutazione globale della prova salvo critica specifica ai principi di diritto applicati.
art. 577 n. 3 c.p.
Norma sull'omicidio pluriaggravato per premeditazione; la Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per la premeditazione (intervallo temporale apprezzabile e persistenza della risoluzione criminosa) ritenendoli soddisfatti.
art. 416-bis.1 c.p.
Circostanza aggravante collegata all'utilizzo delle condizioni previste dalla disciplina mafiosa; è stata richiamata per inquadrare le condizioni dell'azione delittuosa.
art. 530, comma 2 c.p.p.
Norma prevista per l'assoluzione quando manca la prova; il ricorrente invocava questa norma, ma la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori convergenti superassero la soglia dell'affermazione di responsabilità.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui non è possibile eludere i limiti dell'art. 606 c.p.p. utilizzando l'art. 192 c.p.p.; stabilisce il perimetro di ciò che Cassazione può sindacare sulla valutazione della prova.
Sez. U, n. 337 del 18/12/2008 (Antonucci)
Giurisprudenza circa la premeditazione: chiarisce gli elementi cronologico e ideologico necessari per configurare la circostanza aggravante della premeditazione.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione globale della prova se il motivo si limita a mettere in dubbio l'attendibilità dei testi senza indicare un errore di diritto o di motivazione specifico: le censure devono essere formulate nei termini previsti dall'art. 606 c.p.p.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire prova sufficiente se risultano convergenti, riscontrate da elementi estrinseci e adeguatamente motivate; discrepanze su dettagli secondari (tipo di veicolo, piccoli contrastanti resoconti) non invalidano automaticamente il nucleo probatorio principale.
- Quando si deduce la collusione o la simulazione tra più testi, occorre fornire elementi concreti e non mere supposizioni (es. evidenze di comunicazioni, prove di accordo formale/strumentale); la mera co-reclusione non è di per sé prova di accordo probatorio.
- La premeditazione richiede prova della esistenza di un piano o di un proposito stabile nel tempo (intervallo e persistenza dell'intenzione): l'assenza a momenti operativi preparatori non esclude la responsabilità se l'imputato ha partecipato alla pianificazione e ha mantenuto la risoluzione criminosa fino all'esecuzione.
- Attacchi basati su dichiarazioni de relato o su prove non verbalizzate sono deboli in sede di cassazione se i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la valutazione della loro attendibilità e impatto sul quadro probatorio complessivo.
- Per ottenere accoglimento in Cassazione è essenziale indicare errori di diritto o vizî motivazionali specifici e non limitarsi a un dissenso ermeneutico o a una nuova valutazione del materiale probatorio.
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