Cassazione Penale, Sentenza n. 20124/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto per presunta violazione della normativa sulle misure di prevenzione patrimoniali, deducendo che la corte territoriale ha adottato il provvedimento di conferma della confisca dopo un periodo complessivo superiore al termine di un anno e sei mesi previsto dalla normativa (norma richiamata in ricorso: art. 24, co. 6, d.lgs. n. 159/2011), con conseguente sopravvenuta inefficacia della misura patrimoniale. Ha inoltre censurato la carenza di coerenza, completezza e logicità della motivazione della corte d'appello in esecuzione della precedente sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo. Ha applicato il principio secondo cui, in caso di annullamento con rinvio di un decreto di confisca, il termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 decorre "ex novo" dal deposito della sentenza di annullamento con rinvio. Per il caso concreto la sentenza rescindente è stata depositata il 23/04/2020, quindi il decreto di conferma avrebbe dovuto essere depositato entro il 23/10/2021; invece il deposito è intervenuto il 05/09/2023, oltre il termine, con conseguente sopravvenuta inefficacia della confisca. La Corte ha ritenuto irrilevante la data della camera di consiglio (21/01/2022), posto che il provvedimento ha efficacia giuridica solo con il deposito. Ha altresì valutato le sospensioni e proroghe eventualmente richiamabili ma le ha ritenute insufficienti a coprire il ritardo. Esito: annullamento senza rinvio del decreto impugnato, dichiarazione di perdita di efficacia della confisca e restituzione dei beni a Leone Rosa.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 27, comma 6
Il termine di un anno e sei mesi per la corte d'appello decorre ex novo dal deposito della sentenza di annullamento con rinvio; il dies ad quem è la data di deposito del decreto motivato e il mancato deposito entro tale termine determina l'inefficacia della confisca.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 24 (richiamato dall'art. 27)
Le cause di proroga e sospensione previste (es. proroga per indagini complesse, sospensioni compatibili del codice di rito, sospensione per accertamenti peritali ecc.) si applicano anche al termine di un anno e sei mesi, ma devono essere concretamente configurate e risultare idonee a giustificare il ritardo.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 7, commi 10-sexies, 10-septies, 10-octies
Le specifiche sospensioni previste dall'art. 7 possono sospendere il termine per il deposito della motivazione per periodi predeterminati (es. 15 o fino a 90 giorni), ma il loro computo non può compensare ritardi molto superiori se non espressamente applicati e motivati.
codice di procedura penale - art. 304, comma 6
La Corte esclude l'analogia con la disciplina dei termini massimi di durata della custodia cautelare: il calcolo del termine di efficacia della confisca non si estende con criteri analoghi a quelli dell'art. 304 c.p.p.
Massime di principio
- In caso di annullamento con rinvio della Cassazione, il termine di un anno e sei mesi previsto per la corte d'appello decorre ex novo dal deposito della sentenza di annullamento e va calcolato fino al deposito del decreto motivato; la data della camera di consiglio non è rilevante.
- Se il decreto di conferma della confisca è depositato oltre il termine di un anno e sei mesi (salvo proroghe/sospensioni concretamente applicate ed efficaci), la confisca perde efficacia e il provvedimento va annullato senza rinvio con restituzione dei beni.
- Le sospensioni e proroghe previste dalla normativa antimafia possono essere invocate, ma devono risultare espressamente applicate e, se di durata limitata, potrebbero non essere sufficienti a sanare ritardi rilevanti.
- Non è possibile trasferire automaticamente regole di calcolo di termini da altre fattispecie (per es. durata massima della custodia cautelare) alle misure di prevenzione patrimoniali: l'interpretazione giurisprudenziale prevalente esclude tale analogia.
- Per il difensore è essenziale vigilare sulle date di deposito delle pronunce e sulle eventuali sospensioni/proroghe disposte, richiedendo, se del caso, che il giudice motivi l'applicazione di tali cause e segnalando tempestivamente i superamenti dei termini a tutela del diritto alla restituzione.
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