Sentenza n. 868/2026 - Latina, Sezione 1
per l’ottemperanza 1) alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sez. lavoro, 18 marzo 2021 n. 378; 2) alla sentenza della Corte d’appello di Roma, sez. lavoro e previdenza, 9 maggio 2025 n. 1495, passata in giudicato, che ha confermato la sentenza sub 1); 3) alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sez. lavoro, 21 novembre 2023 n. 1106, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di sentenze civili passate in giudicato aventi ad oggetto il pagamento di un’indennità e l’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. per ottenere l’integrale esecuzione di tre pronunce del giudice civile: la sentenza del Tribunale ordinario di Latina del 18 marzo 2021, confermata in appello e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di un’indennità pari a sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e spese; la sentenza del Tribunale ordinario di Latina del 21 novembre 2023, anch’essa passata in giudicato, che aveva riconosciuto il beneficio di euro 500 annui previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2021/2022, mediante attivazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre alle spese di lite. Le sentenze erano state notificate al Ministero ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, ma l’amministrazione non aveva eseguito le statuizioni né corrisposto quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inadempimento dell’amministrazione rispetto alle sentenze civili passate in giudicato e ordinando al Ministero dell’istruzione e del merito di compiere, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione delle pronunce. Ha previsto, in caso di persistente inadempimento, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o in un funzionario delegato, da insediare nei successivi sessanta giorni su sollecitazione del ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio. Il TAR ha escluso l’applicazione di una penalità di mora, considerando la modesta entità delle somme dovute e la già intervenuta condanna del giudice civile al pagamento degli interessi. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori, contributo unificato e rifusione del contributo versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30
Richiamato quale disciplina ai cui sensi sono state notificate all’amministrazione le sentenze di cui si chiedeva l’esecuzione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015 n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio economico di 500 euro annui e della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di sentenze civili passate in giudicato che impongano a una pubblica amministrazione il pagamento di somme o l’adozione di specifici adempimenti, quando l’amministrazione rimanga inadempiente.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve assegnare un termine per l’esecuzione e può predeterminare la nomina di un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva allo spirare infruttuoso del termine.
- La mancata applicazione di una penalità di mora può essere giustificata dalla modesta entità delle somme dovute e dalla circostanza che il titolo esecutivo abbia già previsto il pagamento degli interessi, ove tali elementi rendano non necessaria un’ulteriore misura coercitiva.
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