Sentenza n. 346/2026 - Palermo, Sezione 5
PER L’ANNULLAMENTO Con riferimento al ricorso introduttivo depositato il 2 aprile 2023: della nota PEC del 2 febbraio 2024, prot. in uscita n. -OMISSIS-, emanata dall’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, con la quale è stata fornita risposta alla diffida del 25 gennaio 2024, trasmessa dal procuratore dei ricorrenti in nome e per conto del sig. -OMISSIS--OMISSIS-, e con cui è stato comunicato il non accoglimento dell’istanza di elargizione proposta dai sigg. -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-; Con riferimento ai motivi aggiunti depositati in data 13 giugno 2024: PER L’ANNULLAMENTO del Decreto -OMISSIS-, emanato dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, notificato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo a mezzo PEC in data 26 marzo 2024 (prot. nn. -OMISSIS-, notificata al sig. -OMISSIS--OMISSIS-, e -OMISSIS-, notificata alla sig.ra -OMISSIS--OMISSIS-), con il quale è stato deliberato il non accoglimento dell’istanza di elargizione presentata dai medesimi ricorrenti (doc. 10 e seguenti); del parere negativo reso dal Comitato di solidarietà nella seduta del 17 gennaio 2024, presupposto del suddetto decreto; nonché di ogni altro atto o documento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’elargizione prevista dalla legge n. 44/1999, inizialmente comunicato con nota PEC e successivamente formalizzato con decreto del Commissario Straordinario, fondato sul parere negativo del Comitato di Solidarietà
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l’accesso al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura. Dopo una precedente deliberazione favorevole del Comitato di Solidarietà, che aveva riconosciuto un’elargizione di euro 61.075,00, e dopo la produzione delle dichiarazioni richieste dalla Prefettura, l’Amministrazione non aveva adottato il decreto concessorio né corrisposto la somma. A distanza di anni era stato avviato un procedimento di riesame, fondato genericamente su pregresse condanne penali del richiedente, conclusosi con il diniego dell’elargizione. I ricorrenti hanno dedotto violazione delle norme sul procedimento amministrativo e dei principi di imparzialità e buon andamento per omessa valutazione delle osservazioni procedimentali; difetto di motivazione, anche in relazione al precedente esito favorevole; eccesso di potere per difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza; violazione del legittimo affidamento ingenerato dalla precedente deliberazione favorevole. Con motivi aggiunti hanno impugnato il decreto formale di diniego e il parere negativo del Comitato, contestando anche il riferimento al difetto dei requisiti soggettivi e al cumulo delle pene.
La decisione
Il TAR ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ha affermato che le controversie sull’elargizione prevista dalla legge n. 44/1999 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’Amministrazione non esercita un potere autoritativo o discrezionale costitutivo, ma svolge un’attività meramente ricognitiva dei requisiti previsti dalla legge. Il diritto del richiedente sorgerebbe direttamente dalla norma, secondo lo schema norma–fatto–effetto, sicché la posizione azionata è un diritto soggettivo pieno. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con indicazione della possibilità di riproporre il giudizio davanti al giudice ordinario nei termini di legge, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori. È stata inoltre revocata l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo integrata la colpa grave per avere instaurato il giudizio davanti al giudice amministrativo in contrasto con un orientamento giurisprudenziale ritenuto consolidato e pacifico.
Norme richiamate
legge n. 44/1999
Le provvidenze previste in favore delle vittime dell’estorsione e dell’usura spettano, secondo il giudice, sulla base della verifica dei requisiti stabiliti dalla legge e danno luogo a una posizione di diritto soggettivo, non a un interesse legittimo correlato all’esercizio di un potere amministrativo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini di legge.
art. 115 d.P.R. n. 115/2002
“con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta (…) se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”
La norma consente la revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato quando la parte abbia agito con colpa grave; il TAR ha ritenuto integrata tale condizione per la proposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo nonostante il consolidato orientamento sulla giurisdizione ordinaria.
Massime di principio
- Le controversie relative alla concessione delle elargizioni previste dalla legge n. 44/1999 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’attività dell’Amministrazione consiste nell’accertamento ricognitivo dei requisiti legali e non nell’esercizio di un potere autoritativo o discrezionale costitutivo.
- Quando il diritto alla prestazione economica sorge direttamente dalla legge al verificarsi di determinati fatti e requisiti, l’attività amministrativa di verifica segue lo schema norma–fatto–effetto e non quello norma–fatto–potere–effetto; la posizione del privato è quindi un diritto soggettivo pieno.
- La declinatoria della giurisdizione amministrativa deve essere accompagnata dall’indicazione del giudice munito di giurisdizione e della possibilità di riproporre il giudizio nei termini previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
- La proposizione di un ricorso davanti al giudice amministrativo può integrare colpa grave ai fini della revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato quando il difetto di giurisdizione risulti agevolmente riconoscibile in ragione di un orientamento giurisprudenziale consolidato e privo di oscillazioni.
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