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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00393/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un soggetto che aveva versato, tra il 1983 e il 1988, contributi volontari al Fondo elettrici chiedeva la restituzione dell'importo versato, sostenendo che quei versamenti non fossero più utili ai fini di una pensione supplementare dopo il trasferimento della propria posizione previdenziale al fondo dei dipendenti della Commissione europea. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte; in appello l'ente previdenziale aveva ottenuto la riforma della decisione, con declaratoria di prescrizione del diritto alla ripetizione. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2033 e 2946 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe errato nel far decorrere la prescrizione dal momento del trasferimento della posizione previdenziale/ultimo pagamento e non dalla reiezione della domanda di pensione supplementare; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e nullità del procedimento per omesso esame della documentazione prodotta, che secondo il ricorrente dimostrava l'interruzione della prescrizione mediante scambi di missive tra ente previdenziale e Commissione europea.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva individuato il dies a quo della prescrizione non nell'ultimo pagamento, ma nel 14.12.2000, data in cui la contribuzione obbligatoria era stata trasferita al fondo europeo con estinzione della posizione previdenziale presso l'ente: da quel momento la contribuzione volontaria era rimasta priva di causa e il diritto alla ripetizione era esercitabile, ma non era stato tempestivamente fatto valere. Ha inoltre escluso che il secondo motivo fosse fondato, osservando che l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito; gli scambi di corrispondenza richiamati non erano idonei a scalfire l'accertamento della prescrizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato come base dell'azione di ripetizione dell'indebito e come parametro per individuare il termine di prescrizione decennale del diritto alla restituzione.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione ordinaria decennale del diritto azionato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'omesso esame della documentazione prodotta; la Corte ha ribadito che l'omesso esame di elementi istruttori non è di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Norme sul sindacato di legittimità invocate per i vizi di violazione di legge, nullità del procedimento e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su una ricostruzione solo personale o erronea della motivazione di merito.
  • In tema di ripetizione dell'indebito, il diritto alla restituzione è soggetto a prescrizione decennale e il dies a quo decorre dal momento in cui il versamento perde la propria causa giustificativa ed il credito restitutorio diviene azionabile.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra automaticamente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque valutato dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione, occorre allegare e dimostrare atti effettivamente idonei a interrompere il termine; mere comunicazioni interne o scambi di corrispondenza non sono sufficienti se non incidono sul fatto storico decisivo accertato dal giudice.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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