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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4030/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mazza ha impugnato l'ordinanza del 19/02/2021 che ha rigettato la sua richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare in relazione all'esecuzione di una pena di sei mesi inflitta con sentenza del Tribunale di Enna del 26/04/2019. Il Tribunale di sorveglianza ha formulato una prognosi sfavorevole in ordine all'idoneità della misura alternativa a preservare la collettività dal pericolo di recidiva e ha ritenuto più idoneo il trattamento inframurario, considerando anche la pendenza di una vicenda (condanna in primo grado a 6 anni e 8 mesi per estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 c.p.) dalla quale desume un elevato tasso di pericolosità sociale. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per non aver tenuto conto della più recente evoluzione della sua personalità e per aver valorizzato una vicenda ancora sub iudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate o generiche. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse fornito un apparato argomentativo completo e coerente, fondato su elementi istruttori che giustificano la prognosi sfavorevole e la scelta di eseguire la pena in forma inframuraria. La Corte ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Cass. Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009 (Castiglione)

    L'ammissione alla detenzione domiciliare presuppone l'accertamento della concreta attitudine della misura a contribuire alla risocializzazione del condannato e a prevenire il pericolo di nuove manifestazioni criminali.

  • Cass. Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010 (Pennacchio)

    L'ammissione alle misure alternative richiede una prognosi positiva, frutto di un accertamento unitario; la prognosi è elemento essenziale per la valutazione di idoneità della misura.

  • Cass. Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992 (Caroso)

    È rimessa alla discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità delle misure alternative e le relative valutazioni sono sindacabili in Cassazione solo se mancano di adeguata motivazione o risultano illogiche/contraddittorie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso: onere delle spese del procedimento e obbligo del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • Corte Costituzionale, sent. 13/06/2000 n. 186

    Principio secondo cui, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, non si applicano sanzioni ulteriori; la decisione è richiamata per escludere che il ricorrente abbia agito con colpa rilevante.

  • art. 416-bis.1 c.p. (fattispecie richiamata)

    La gravità del reato e il contesto di criminalità organizzata (estorsione aggravata) sono elementi che possono giustificare una prognosi negativa e la conseguente esclusione delle misure alternative.

Massime di principio

  • L'ammissione alla detenzione domiciliare richiede una prognosi positiva sulla risocializzazione e sulla prevenzione della recidiva; senza elementi probatori convincenti di tale evoluzione il giudice può rifiutare la misura.
  • La valutazione dell'idoneità delle misure alternative è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza motivazionale.
  • La pendenza o la esistenza di condanne (anche non definitive) per reati gravi, specialmente in contesti di criminalità organizzata, può giustificare una prognosi sfavorevole e il rifiuto della detenzione domiciliare.
  • Il ricorrente deve fornire elementi concreti e aggiornati che attestino il distacco dagli ambienti delinquenziali e un percorso riabilitativo per contrastare la valutazione negativa del giudice di merito.
  • In caso di ricorso inammissibile per motivi non imputabili a grave colpa, trovano comunque applicazione le norme che prevedono l'onere delle spese e il versamento alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

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