Cassazione Penale, Sentenza n. 704/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato, in sede di convalida dell'arresto, le misure cautelari dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G. e dell'obbligo di dimora con divieto di allontanamento notturno, contestate per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. per omesso e ingiustificato esame delle deduzioni difensive e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva dato una lettura opinabile e non approfondita della gravità, della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari, basandosi in modo acritico su atti e dichiarazioni degli operanti
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo logicamente plausibile la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base della serialità dei comportamenti del ricorrente (contraffazione di molti documenti d'identità, plurimi episodi di aggressione al patrimonio e utilizzazione di carte sottratte a persone anziane), della sua permanenza in Italia senza titolo di soggiorno e della sua inottemperanza alle prescrizioni cautelari (irreperibilità dopo tre giorni). La Corte ha inoltre sottolineato l'incostituzionalità delle censure generiche sull'omesso esame delle deduzioni difensive e il divieto di riesaminare i fatti nella sostanza nel giudizio di legittimità. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 497-bis cod.pen.
Norma applicata per la contestazione di formazione e detenzione di documenti validi per l'espatrio contraffatti; la Corte accetta che i fatti contestati integrano la fattispecie rilevante ai fini cautelari
art. 178, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.
art. 178, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.
Richiesta di motivazione sul mancato esame delle deduzioni difensive: la Corte rileva che la censura è generica e che il ricorrente non ha indicato con specificità quali deduzioni sarebbero state omesse
art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Norma procedurale richiamata per i limiti di enunciazione del motivo in Cassazione; il ricorso è stato enunciato nei limiti imposti da questa disposizione
Giurisprudenza su limiti del riesame e controllo di motivazione
richiami a Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998; Sez. 4, n. 41151 del 23/03/2004; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018
Principi utilizzati: il giudice del riesame non ha poteri istruttori ampi e decide sugli elementi trasmessi; in Cassazione il controllo è limitato alla verifica della logica e dei requisiti minimi della motivazione, non ad una riconsiderazione del valore degli indizi; la reiterazione e le modalità del fatto possono giustificare il pericolo di reiterazione
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione contro un provvedimento cautelare è inammissibile se le censure sull'omesso esame delle deduzioni difensive sono espresse in modo generico: occorre indicare con precisione quali deduzioni non sono state valutate
- Il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione dei provvedimenti cautelari è limitato alla verifica della logica e dei requisiti minimi di motivazione; non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio o degli indizi nel merito
- Il Tribunale per il riesame (Tribunale della libertà) non dispone di ampi poteri istruttori: decide sugli elementi trasmessi dal P.M. e su quanto eventualmente prodotto dalle parti durante l'udienza, per cui mancanze istruttorie non giustificano automaticamente l'annullamento se la decisione è logicamente motivata
- Fatti che evidenziano serialità del comportamento criminoso, modalità organizzative, sfruttamento del profitto di reati e inottemperanza a precedenti prescrizioni (es. irreperibilità) possono legittimare la valutazione di un pericolo concreto e attuale di reiterazione e dunque l'applicazione di misure cautelari
- Per impugnare con successo misure cautelari bisogna dimostrare vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e logicità della motivazione, non solo proporre un'interpretazione alternativa dei fatti
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