Cassazione Penale, Sentenza n. 1982/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Messina del 20/10/2022 che, accogliendo l'appello delle parti civili, aveva riformato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Barcellona P.G. e riconosciuto la sussistenza del fatto illecito civile correlato ai reati di cui agli artt. 513 e 635 c.p., con condanna al risarcimento. I motivi di ricorso sono: (1) errore di applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 513 c.p., sostenendo che i giudizi dispregiativi dell'imputato non costituiscono "mezzi fraudolenti" necessari per la configurazione del reato; (2) inosservanza dell'art. 649 c.p. in relazione all'art. 635 c.p., sostenendo l'improcedibilità dei reati contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti e che tale improcedibilità avrebbe dovuto estendersi anche agli effetti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In relazione al primo motivo, ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di Appello secondo cui i commenti dispregiativi rivolti ai turisti e potenziali avventori avevano lo scopo di sviare la clientela e perturbarne l'attività commerciale, rientrando nei "mezzi fraudolenti" (comprendendo insidia, inganno, astuzia e mendacio) ai fini dell'art. 513 c.p. In relazione al secondo motivo, la Corte ha osservato che la condanna includeva anche il delitto di cui all'art. 513 c.p. per il quale l'art. 649 c.p. non trova applicazione; inoltre ha ricordato che le cause di non punibilità hanno natura di scusante che eliminano la rimproverabilità penale ma non l'illiceità del fatto né l'obbligo risarcitorio in sede civile. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. È stata altresì respinta la richiesta di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in Cassazione, per mancata prova di un utile contributo scritto alla decisione.
Norme richiamate
art. 513 c.p.
La nozione di "mezzi fraudolenti" comprende qualsiasi azione insidiosa, ingannevole o astuta, inclusivo del mendacio, idonea a turbare o impedire il normale svolgimento dell'attività commerciale e volta a sviarne la clientela.
art. 635 c.p.
Rilevato come reato richiamato nella sentenza di merito (danneggiamento) rispetto al quale la Corte di Appello ha riconosciuto responsabilità civile; l'eventuale causa di non punibilità invocata (art. 649) non è automaticamente estesa agli effetti civili.
art. 649 c.p.
La norma invocata come causa di non punibilità non è applicabile al delitto di cui all'art. 513 c.p. e, in generale, le cause di non punibilità hanno natura di scusante che eliminano la rimproverabilità penale ma non l'illiceità del fatto né l'obbligo risarcitorio in sede civile.
art. 578 c.p.p.
Richiamata come disciplina non trovante applicazione nel concreto: la dissociazione tra improcedibilità penale e statuizioni civili è stata ribadita, e l'art. 578 c.p.p. non giustifica l'estensione dell'improcedibilità agli effetti civili nel caso concreto.
Massime di principio
- Espressioni o commenti dispregiativi rivolti al pubblico e volti a sviare la clientela possono costituire "mezzi fraudolenti" ai sensi dell'art. 513 c.p. se sono idonei a turbare l'attività commerciale, includendo il mendacio e comportamenti astuti o ingannevoli.
- Una causa di non punibilità che elimina la responsabilità penale (scusante) non elimina automaticamente l'illiceità del fatto né l'obbligo di risarcire il danno in sede civile; quindi anche comportamenti non punibili penalmente possono dar luogo a responsabilità civile.
- Prima di invocare l'improcedibilità o la non punibilità (es. art. 649 c.p.) occorre verificare se la norma si applica al reato contestato; la sua inapplicabilità non preclude la responsabilità civile accertata in sede di merito.
- In Cassazione, nel rito camerale non partecipato, la parte civile può ottenere la rifusione delle spese solo se dimostra di aver fornito un utile contributo scritto alla decisione; semplici richieste o istanze non sono sufficienti.
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