Ordinanza n. 123/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - Della Nota Prot. -OMISSIS- del Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza, notificata al ricorrente in data 08.03.2024, con cui il Maresciallo Ordinario -OMISSIS- è stato “sospeso dalla promozione a titolo onorifico al grado di Maresciallo Capo, fino alla completa definizione della vicenda giudiziaria nonché amministrativa”; - Ove occorra, della circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. -OMISSIS- e della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. -OMISSIS-, se ed in quanto interpretabili in senso avverso al ricorrente; - Ove occorra, dei seguenti atti e provvedimenti preordinati e connessi alla impugnata nota Prot. -OMISSIS- del Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza, notificata al ricorrente in data 08.03.2024, e segnatamente: i) della Nota prot. -OMISSIS-della Guardia di Finanza - Comando Regionale Marche (Ufficio Personale e AA.GG. – Sezione Pe.ISAF/Avanzamento), recante oggetto “avanzamento <<ad anzianità>> al grado di maresciallo capo. Esito della valutazione”, con cui il Comando Regionale Marche G.d.F. ha notificato al ricorrente il “(…) <<provvedimento n. 2>> accluso al verbale redatto dalla Commissione Permanente di Avanzamento in data 31 maggio 2023, pervenuto con il foglio n. -OMISSIS-, del Comando Generale – I Reparto – Ufficio Pe.I.S.A.F. (…)” con cui il Maresciallo Ordinario -OMISSIS- è stato sospeso “(…) dalla valutazione in oggetto ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D. Lgs. n. 199 del 12.05.1999”; ii) della Nota prot. -OMISSIS-del Comando Generale della Guardia di Finanza (I Reparto – Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri), con cui il Comando Generale G.d.F. ha trasmesso al Comando G.d.F. Regionale delle Marche il “(…) <<provvedimento n. 2>> accluso al verbale redatto dalla Commissione Permanente di Avanzamento in data 31 maggio 2023 (…)” concernente la posizione del Maresciallo Ordinario -OMISSIS-; iii) del provvedimento n. 2 allegato al verbale datato 31.05.2023 del Comando Generale della Guardia di Finanza (Commissione Permanente di Avanzamento), con cui la Commissione Permanente di Avanzamento del Comando Generale G.d.F., presa in esame la posizione del Maresciallo Ordinario -OMISSIS-, ha sospeso “(…) la valutazione ai sensi dell'art. 56, comma 2, del (…) D. Lgs. n. 199 del 12.05.1995, riservandosi di riesaminare la posizione al venir meno della causa impeditiva”; - Di ogni altro atto ad essi preordinato, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di sospensione dalla promozione a titolo onorifico e dalla valutazione per l'avanzamento al grado di maresciallo capo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota del Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza, notificata l'8 marzo 2024, con cui è stata disposta la sospensione dalla promozione a titolo onorifico al grado di maresciallo capo fino alla completa definizione della vicenda giudiziaria e amministrativa. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente, una circolare del Comando Generale e una determinazione del Comandante Generale, nonché gli atti presupposti, tra cui la sospensione dalla valutazione per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo capo, deliberata dalla Commissione Permanente di Avanzamento ai sensi dell'art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 199/1999, con riserva di riesame al venir meno della causa impeditiva. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso né ha assunto una decisione sulla legittimità degli atti impugnati. Ravvisando esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando all'Amministrazione di depositare al più presto una dettagliata relazione sulla vicenda e ogni ulteriore atto o documento ritenuto utile ai fini della decisione. L'ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione e comunicata alle parti.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei principi di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 1 c.p.a. per giustificare l'esigenza di una trattazione celere, effettiva e concentrata.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Utilizzato quale base normativa per ordinare all'Amministrazione il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda e degli atti e documenti utili.
art. 56, comma 2, d.lgs. n. 199/1999
Indicato negli atti amministrativi impugnati quale norma posta a fondamento della sospensione della valutazione del militare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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