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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40528/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la restituzione nel termine per proporre appello della sentenza di condanna (Tribunale di Forlì, 3 ottobre 2023) per rapina aggravata e lesioni personali volontarie aggravate. Con un unico motivo di cassazione si denunciava la nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e inesistenza di prova decisiva (art. 606, lett. e) cod. proc. pen.; art. 107 cod. proc. pen.). La difesa deduceva che: a) in data 21 dicembre 2023 l'avv. Enrico Pontieri era stato nominato e aveva richiesto la sentenza e gli atti all'avv. Ceccarini; b) esistono scambi di PEC tra i due difensori ma non prove di contatti tra la cliente e il nuovo difensore; c) il comportamento dell'avv. Pontieri (mancata attivazione, mancata rinuncia al mandato) avrebbe avuto rilievo decisivo e la Corte avrebbe omesso di valutare se un diverso comportamento del difensore avrebbe potuto portare alla proposizione dell'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che aveva rigettato la richiesta di restituzione del termine. Il Collegio ha ritenuto che, pur emergendo scambi documentali tra i difensori e la circostanza che il nuovo difensore non aveva acquisito informazioni dalla cliente, non risulta che la ricorrente abbia provato di non aver potuto vigilare o di aver compiuto atti idonei a revocare tempestivamente il mandato e conferire incarico ad altro professionista. Ne consegue che l'eventuale responsabilità del difensore non esclude una parallela negligenza della cliente e che l'ipotesi di caso fortuito/forza maggiore (art. 175 cod. proc. pen.) non è stata provata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    È richiamata quale parametro per censurare la motivazione (nullità per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). La Corte ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza adeguata e non affetta da i vizi denunciati.

  • art. 107 cod. proc. pen.

    Riferita alla rilevanza della prova decisiva; la Corte ha valutato la documentazione prodotta e ha ritenuto che non emergesse prova decisiva a favore della ricorrente (ad es. di contatti diretti tra cliente e nuovo difensore sufficienti a escludere la possibilità per la cliente di revocare/ricorrere ad altro avvocato).

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il caso fortuito o forza maggiore che legittima la restituzione nel termine. La Corte ha ritenuto non provato il caso fortuito/forza maggiore invocato, perché la mancata attività del difensore non è, di per sé, idonea a integrare tali ipotesi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato come base normativa per la condanna della ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in relazione ai profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La mera negligenza o il mancato adempimento del difensore non costituiscono automaticamente caso fortuito o forza maggiore che giustifichi la restituzione del termine per proporre impugnazione.
  • Il cliente ha l'onere, salvo situazioni eccezionali e dimostrate, di vigilare sull'esatto adempimento dell'incarico conferito al difensore e, se necessario, di revocare il mandato e conferire incarico ad altro professionista prima della scadenza del termine utile.
  • Per ottenere la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. è necessario provare in modo concreto e documentato l'impedimento obiettivo (caso fortuito/forza maggiore) che ha reso impossibile l'adempimento entro il termine; la prova di semplici inadempienze difensive non è sufficiente.
  • In situazioni analoghe è fondamentale conservare e produrre ogni elemento probatorio (PEC, email, sms, richieste formali di informazioni al difensore, eventuali rinunce o mancate rinunce del professionista) che dimostri la buona fede del cliente e l'impossibilità oggettiva di vigilare o reagire tempestivamente.
  • La valutazione è comunque fattuale e caso per caso: la giurisprudenza richiede un bilanciamento tra il dovere di diligenza del difensore e l'onere di controllo del cliente, considerando il quadro concreto delle comunicazioni e delle circostanze personali del ricorrente.

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