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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21070/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma di condanna per ricettazione, sostituzione di persona e truffa, deducendo: 1) nullità/procedure viziate per mancata indicazione della trattazione in camera di consiglio (art. 23-bis d.l. 137/2020) pur essendo il decreto di citazione indicante udienza pubblica; 2) inutilizzabilità dei tabulati telefonici per violazione della normativa europea (Corte di giustizia UE) e del d.lgs. 196/2003; 3) vizi nella valutazione della prova indiziaria (art. 192 c.p.p.) e illegittimità delle scritture di comparazione (art. 75 disp. att. c.p.p.); 4) illogicità/contraddittorietà nella valutazione delle testimonianze e dei tabulati (mancata individuazione di utenza intestata al ricorrente); 5) contraddittorietà nell'individuazione degli assegni provenienti dal furto rispetto a quelli usati nelle truffe.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: sul primo motivo ha ritenuto che, alla data del decreto di citazione, la normativa (art. 23-bis d.l. 137/2020 convertito dalla L. 176/2020) consentiva la decisione in camera di consiglio senza intervento delle parti salvo richiesta, e la mancata indicazione nel decreto non costituisce causa di nullità; sul secondo motivo ha valutato che il legislatore nazionale ha introdotto una disciplina transitoria (art. 1-bis dl. 30/09/2021, n.132, convertito) che consente l'utilizzo dei tabulati solo se corroborati da altri elementi di prova e limitatamente a specifici reati: nel caso i tabulati sono stati incrociati con testimonianze e accertamenti tecnici e quindi ritenuti utilizzabili; sul terzo motivo ha chiarito che la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., salvo vizio motivazionale grave (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), e ha ritenuto infondate le eccezioni relative alle scritture di comparazione perché la comparazione era stata fatta su plurime scritture, molte provenienti da uffici pubblici; sul quarto motivo ha qualificato la censura come generica e non confrontata con la motivazione di merito; sul quinto motivo ha constatato che la sentenza ha indicato chiaramente la numerazione degli assegni rubati e quelli usati nelle truffe. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n.176)

    "per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire"

    La Corte ha ritenuto che questa norma, vigente all'epoca, legittimava la decisione in camera di consiglio senza intervento delle parti salvo richiesta; la mancata indicazione nel decreto di citazione della modalità non costituisce causa di nullità processuale.

  • art. 1-bis dl. 30 settembre 2021, n. 132 (conv. L. 23 novembre 2021, n. 178)

    Disposizione transitoria di adeguamento alla giurisprudenza UE che limita l'utilizzo dei dati derivanti da tabulati telefonici: possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova e per i reati indicati dall'art. 132 d.lgs. 196/2003; la Corte ha applicato questa regola ritenendo i tabulati adeguatamente corroborati da altre prove.

  • art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Individua la tipologia di reati per i quali la disciplina sui dati personali e le modalità di utilizzo dei dati di traffico possono applicarsi: la Corte ha verificato che i reati contestati rientravano nei limiti previsti per l'utilizzo dei dati.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di inutilizzabilità di atti/prove; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze attinenti all'inutilizzabilità dei tabulati, stante la presenza di altre prove corroboranti.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri di valutazione della prova (congetture, indizi, gravità, concordanza). La Corte ha ricordato che la loro valutazione è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se non nei limiti della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 75 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola l'uso delle scritture di comparazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sull'inutilizzabilità delle comparazioni in assenza di specifiche e circostanziate deduzioni, evidenziando l'esistenza di numerosi esemplari di confronto, anche da uffici pubblici.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c), e))

    Indica i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ricordato i limiti di ammissibilità del motivo per vizio di legge (lett. c) non essendo utilizzabile per sindacare la valutazione della prova ai sensi dell'art. 192, salvo i casi previsti dalla lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione).

  • art. 601, comma 6 cod. proc. pen.

    Richiamata nella discussione sulla nullità: la Corte ha ritenuto che il mancato avvertimento relativo alla modalità di trattazione non era richiamato tra i vizi tassativi di nullità indicati dall'art. 601 comma 6.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente a versare euro 3.000.

  • Corte di giustizia dell'Unione Europea, Grande Camera, 2 marzo 2021

    Giurisprudenza eurounitaria che ha influenzato la disciplina sull'utilizzabilità dei dati di traffico telefonico; la Corte di Cassazione ha considerato i principi comunitari, ma ha ritenuto che il legislatore nazionale abbia introdotto norme transitorie che consentono l'utilizzo dei dati se corroborati.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 497 del 1995

    Richiamata dal ricorrente in relazione al diritto dell'imputato a conoscere le facoltà difensive; la Corte di Cassazione ha ritenuto comunque applicabile la normativa speciale vigente (art. 23-bis) e non sussistente nullità.

  • Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata a supporto della contestazione di colpa nella proposizione del ricorso; utilizzata come riferimento per la valutazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La previsione normativa che autorizza la decisione degli appelli in camera di consiglio senza intervento delle parti (art. 23-bis) è efficace se vigente al momento dell'atto: la mancata indicazione nel decreto di citazione non implica automaticamente nullità.
  • Le censure di inutilizzabilità dei tabulati telefonici alla luce della giurisprudenza UE richiedono l'analisi della normativa nazionale di recepimento/transitoria: se i tabulati sono stati adeguatamente corroborati da altre prove, essi possono rimanere utilizzabili.
  • La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione meramente discrezionale dei criteri probatori (art. 192 c.p.p.); può intervenire solo se sussistono manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione della motivazione.
  • Le eccezioni generiche o non specificamente fondate (es. non indicare quali scritture di comparazione si ritengono invalide) sono destinate a fallire: occorre specificare quale atto/elemento si contesta e in quale misura incide sul convincimento del giudice.
  • Per contestare l'utilizzabilità di documenti o risultati tecnici è essenziale sollevare il vizio entro i termini processuali e indicare in modo circostanziato la violazione normativa o procedurale; omissioni o vaghezze precludono il successo in sede di legittimità.
  • Proporre ricorsi infondati o colposamente inammissibili può comportare sanzioni economiche (spese e contributi alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare preventivamente la fondatezza delle censure prima di ricorrere in Cassazione.

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