Sentenza del 14/01/2016 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sulla base di studi di settore - Contabilità formalmente regolare - Presenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli attribuibili - Rettifica induttiva - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva confermato l'avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per il 2006. Ha contestato il difetto di motivazione dell'avviso, l'assenza di un sopralluogo e di un'analisi concreta dell'attività, la mancata convocazione per l'accertamento con adesione, l'illegittimità dell'accertamento induttivo e l'uso di dati e presunzioni ritenuti inattendibili. Ha inoltre sostenuto che la contabilità fosse formalmente regolare e che la società si fosse adeguata agli studi di settore.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato l'accertamento. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo fondato sull'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973, poiché l'Ufficio aveva indicato elementi sufficienti a dimostrare l'inattendibilità di alcune poste contabili e gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli ragionevolmente attribuibili all'attività. La contabilità formalmente regolare non è stata ritenuta sufficiente a escludere la rettifica, né è stato considerato necessario un sopralluogo, salvo che fosse indispensabile. È stato posto a carico della contribuente l'onere di dimostrare la concreta regolarità e attendibilità delle operazioni, anche sotto il profilo dell'antieconomicità. La società è stata condannata al pagamento di 2.500 euro per le spese di lite.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo dei redditi d'impresa quando, sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'Ufficio evidenzi elementi sufficienti a dimostrare l'inattendibilità dei dati dichiarati e delle poste di bilancio.
Art. 62-sexies D.L. 331/1993, convertito dalla legge 427/1993
consente, anche in presenza di contabilità formalmente regolare e senza obbligo di ispezione dei luoghi, se non assolutamente necessaria, la rettifica induttiva del reddito, nel caso in cui emergano gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli ragionevolmente attesi
La rettifica induttiva può essere effettuata anche quando la contabilità appare formalmente regolare, se sussistono gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche concrete dell'attività. L'ispezione dei luoghi non è sempre obbligatoria.
Studi di settore
Gli studi di settore possono costituire elemento presuntivo nell'accertamento quando lo scostamento dai ricavi attesi sia grave e venga valutato insieme alle caratteristiche dell'attività e agli ulteriori elementi disponibili.
Massime di principio
- La regolarità formale della contabilità non impedisce l'accertamento induttivo se emergono elementi concreti di inattendibilità o una grave antieconomicità della gestione.
- Gli studi di settore possono giustificare una rettifica quando lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati è significativo e coerente con le caratteristiche dell'attività; il semplice adeguamento agli studi non esclude automaticamente l'accertamento.
- L'Ufficio deve motivare gli elementi e il ragionamento presuntivo posti a fondamento della rettifica, ma non è necessariamente tenuto a effettuare un sopralluogo, se questo non è indispensabile per accertare i fatti.
- Una volta che l'Ufficio abbia evidenziato specifici indici di inattendibilità, spetta al contribuente fornire una spiegazione documentata delle operazioni, dei ricavi inferiori alle attese e dell'eventuale antieconomicità.
- Contestazioni generiche sull'inattendibilità dei dati o sulla mancata ispezione non sono normalmente sufficienti: occorre produrre elementi concreti idonei a dimostrare che la contabilità rappresenta effettivamente l'attività svolta.
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