Sentenza n. 1139/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata iniziale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per determinati anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto a ottenere la Carta elettronica del docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici indicati nella pronuncia, nella misura di euro 500,00 annui per ciascun anno riconosciuto. Il Ministero si è costituito e ha successivamente comunicato che Sogei S.p.A. aveva accreditato nel borsellino elettronico dei ricorrenti gli importi dovuti in esecuzione della sentenza. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese poiché l’adempimento era intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa mediante l’accredito degli importi riconosciuti dal giudicato. Venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, non sussisteva più una controversia sulla quale il giudice dovesse pronunciarsi ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Ministero è stato condannato a rimborsare ai ricorrenti cinque sesti delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 500,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la restante parte è stata compensata. È stata inoltre disposta la restituzione del contributo unificato, ove effettivamente versato. Nel determinare le spese, il TAR ha valorizzato sia il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, sia la serialità dei ricorsi e la conseguente standardizzazione dell’attività difensiva, richiamando l’art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014 quale criterio di adeguamento del compenso in presenza di posizioni processuali sostanzialmente identiche.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato; il giudizio è stato dichiarato privo di ulteriore oggetto dopo l’adempimento dell’Amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando la pretesa azionata viene integralmente soddisfatta nel corso del giudizio e viene meno la posizione di contrasto tra le parti.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
La disposizione è stata richiamata quale criterio per adeguare il compenso professionale in presenza di più soggetti con posizioni processuali identiche o sostanzialmente analoghe, giustificando una riduzione proporzionale dell’impegno per ciascun ricorso seriale.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto nel giudicato, viene meno la posizione di contrasto tra le parti e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- L’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione non esclude la regolazione delle spese di lite, che può essere posta a carico dell’Amministrazione quando l’esecuzione intervenga dopo la proposizione del ricorso e abbia determinato la soddisfazione della pretesa azionata.
- Nella liquidazione delle spese relative a ricorsi seriali patrocinati dai medesimi difensori, la sostanziale identità delle posizioni processuali e delle questioni trattate può giustificare una riduzione proporzionale del compenso rispetto a quello dovuto per un giudizio autonomo, tenendo conto dell’art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014.
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