Cassazione Civile, Ordinanza n. 26339/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giornalista)
La controversia
Una giornalista aveva pubblicato, in un articolo sui lavori di ricostruzione post terremoto a L'Aquila, la revoca di un subappalto concessa a una società poi divenuta Mondello S.p.A., riferendo che tale revoca sarebbe stata dovuta a sospetti di infiltrazione mafiosa e richiamando anche precedenti di polizia di alcuni esponenti della società, oltre ad ipotizzare l'assunzione di persone coinvolte in indagini di polizia per vicende mafiose. La società e alcuni suoi esponenti avevano agito per diffamazione e ottenuto in primo e secondo grado il risarcimento del danno non patrimoniale. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente escluso la verità sostanziale della notizia e trascurato atti istruttori e informative DIA che avrebbero mostrato collegamenti mafiosi; 2) omesso esame e mancata decisione sull'istanza di esibizione dell'informativa DIA; 3) violazione degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., perché il danno sarebbe stato liquidato senza prova concreta del pregiudizio, come se il danno fosse in re ipsa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che essi mirassero a contestare l'accertamento di merito sulla verità della notizia facendo riferimento ad atti non acquisiti al processo e a una diversa lettura delle prove, non consentita in cassazione. Ha invece accolto il terzo motivo: ha ribadito che, anche nei casi di lesione dell'onore e della reputazione, il danno non patrimoniale non coincide con la lesione dell'interesse protetto ma richiede la prova delle conseguenze pregiudizievoli effettivamente derivate, prova che può essere anche presuntiva ma deve comunque sussistere; la liquidazione equitativa è possibile solo se il danno sia stato prima dimostrato e sia difficile quantificarlo. Poiché i giudici di merito avevano sostanzialmente sovrapposto danno e lesione, senza verificare l'assolvimento dell'onere probatorio, la sentenza è stata cassata con rinvio per nuovo esame limitato a tale profilo, senza ammettere nuove prove, ma solo sulla base di quelle già acquisite.
Norme richiamate
art. 2059 c.c.
Il danno non patrimoniale è risarcibile solo come conseguenza pregiudizievole della lesione, non come mera lesione del bene protetto; deve esserne provata l'effettiva esistenza prima della liquidazione equitativa.
art. 185 c.p.
Richiamato come base del risarcimento del danno non patrimoniale da reato, ma sempre nei limiti dell'onere di prova delle conseguenze dannose.
Massime di principio
- Nel danno non patrimoniale da diffamazione, la prova non riguarda la sola lesione della reputazione, ma le concrete conseguenze pregiudizievoli che da tale lesione siano derivate; tali conseguenze possono essere provate anche per presunzioni, ma non possono essere presunte in re ipsa.
- La liquidazione equitativa è consentita solo quando l'esistenza del danno sia stata dimostrata e residui soltanto una difficoltà oggettiva nella quantificazione; non può essere utilizzata per supplire alla mancanza di prova del pregiudizio.
- In cassazione è inammissibile una censura che, sotto la veste di omesso esame o motivazione apparente, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio o a valorizzare documenti non acquisiti al processo.
- Non può essere dedotto come fatto decisivo omesso un documento il cui contenuto non sia processualmente conoscibile o comunque non sia stato acquisito agli atti, poiché la rilevanza della prova dipende dal suo effettivo contenuto.
Come è indicizzato
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