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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36021/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina da avvisi di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva negato a una società del gruppo ferroviario l'applicazione di agevolazioni fiscali relative a imposta di registro, catastale, ipotecaria e bollo su atti di acquisizione di immobili. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che la società fosse la naturale continuazione dell'originario organismo pubblico e potesse quindi beneficiare dell'esenzione prevista per lo Stato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 44, comma 2, e 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 1, comma 2, e 10, comma 8, del d.lgs. n. 347 del 1990, sostenendo che il beneficio fiscale spetta solo allo Stato-persona e non è estensibile, per interpretazione analogica o evolutiva, ad altri soggetti pubblici o a società a partecipazione pubblica indiretta. La controricorrente ha resistito anche eccependo un giudicato esterno formatosi su altre decisioni relative ad annualità diverse, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che l'esenzione fiscale prevista dalle norme invocate riguarda esclusivamente lo Stato-persona e non può essere estesa a una società per azioni del gruppo ferroviario, anche se a controllo pubblico o funzionalmente collegata a interessi pubblici. Ha inoltre escluso che potesse operare un giudicato esterno derivante da precedenti pronunce riferite ad altri anni d'imposta, poiché nelle controversie tributarie il giudicato su un periodo d'imposta non si estende automaticamente ad annualità diverse se non per fatti aventi efficacia permanente o pluriennale, e la questione della natura giuridica del soggetto e della spettanza dell'agevolazione va verificata in relazione alla singola annualità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario della contribuente è stato rigettato. Le spese dei gradi sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato come disposizione invocata dalla ricorrente nel quadro dell'esenzione fiscale connessa agli atti di espropriazione o trasferimento coattivo.

  • art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131 del 1986

    "l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato"

    l'esenzione dall'imposta di registro è riferita in via testuale ed esclusiva allo Stato-persona; non è estensibile a soggetti solo indirettamente riconducibili all'amministrazione statale.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347 del 1990

    richiamato tra le norme agevolative sulla cui applicabilità la Corte esclude un'estensione oltre lo Stato-persona.

  • art. 10, comma 8, d.lgs. n. 347 del 1990

    richiamato come base normativa del trattamento agevolativo in materia di imposte ipotecarie/catastali, interpretato restrittivamente in quanto norma di esenzione.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 347 del 1990

    "non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato"

    l'agevolazione sulle volture è limitata alle volture eseguite nell'interesse dello Stato.

  • art. 22, tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972

    "atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici"

    l'esenzione dal bollo è riferita agli atti della procedura di espropriazione promossa dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, ma la Corte la collega comunque al perimetro delle agevolazioni invocate e ne afferma la non estensibilità in via analogica oltre i casi previsti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale che fonda il motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel ragionamento sulla manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità rispetto alla scelta legislativa di limitare il beneficio fiscale.

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel ragionamento sulla discrezionalità legislativa nel limitare l'esenzione fiscale.

Massime di principio

  • Le norme fiscali che prevedono esenzioni o agevolazioni di carattere eccezionale sono di stretta interpretazione e non consentono estensioni analogiche o interpretazioni espansive a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dal legislatore.
  • Quando la legge prevede un'esenzione tributaria riferita allo Stato, il beneficio spetta solo allo Stato-persona e non può essere riconosciuto a società a partecipazione pubblica o a soggetti indirettamente riconducibili all'amministrazione statale, se non vi è una previsione normativa espressa.
  • Nelle società a partecipazione pubblica organizzate secondo il tipo societario civilistico, la soggettività e l'autonomia patrimoniale della società impediscono di equipararla automaticamente allo Stato ai fini fiscali, anche se l'attività persegua finalità di interesse generale.
  • Nel processo tributario, il giudicato formatosi su una determinata annualità d'imposta non si estende automaticamente ad anni diversi; l'efficacia espansiva è ammessa solo per fatti o qualificazioni giuridiche con efficacia permanente o pluriennale, e comunque va verificata la persistenza della situazione rilevante nella singola annualità.
  • L'interpretazione giuridica della norma tributaria, quando costituisce mera argomentazione del giudice e non accertamento di un fatto o di un elemento permanente, non passa in giudicato autonomamente e non vincola altri giudizi su annualità diverse.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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