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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01841/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente, assunto come pilota/primo ufficiale di elicotteri, dopo un malore intervenuto nel novembre 2014 era stato giudicato idoneo al pilotaggio solo con funzioni di copilota e la società lo aveva collocato in una situazione di sostanziale inattività, con riconoscimento della conservazione del posto per un anno. Il lavoratore aveva chiesto di accertare l'illegittimità del comportamento datoriale e di ottenere il reinserimento nel ruolo di pilota o comunque in altra posizione aziendale. La Corte d'appello aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo il diritto alla ricollocazione nel personale tecnico-manutentivo dal 21.12.2015, ritenendo non provata l'impossibilità di impiegarlo in mansioni non naviganti. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato vizi di motivazione, sostenendo che il lavoratore non possedeva la licenza necessaria per svolgere attività tecnico-manutentiva e che la Corte territoriale aveva male valutato la documentazione; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 4, comma 4, L. n. 68/1999 e 2103 c.c., contestando l'assolvimento dell'obbligo di repechage e affermando che una proposta di demansionamento era stata comunque formulata al dipendente, il quale l'aveva rifiutata preferendo tornare a pilotare per ragioni economiche. Il controricorso del lavoratore è stato ritenuto tardivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. Ha ritenuto che entrambe le censure mirassero in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il primo motivo era prospettato secondo il vecchio art. 360, n. 5, c.p.c., non più applicabile nella formulazione invocata, essendo oggi deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o i vizi estremi della motivazione. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito sul punto, senza provvedere sulle spese per la tardività del controricorso, e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    vecchia formulazione; non applicabile ratione temporis alla fattispecie

    Dopo la riformulazione del 2012 non sono ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo di legittimità resta limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È la norma processuale che viene in rilievo quando la motivazione sia assente o solo apparente, con conseguente nullità della sentenza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato sulla motivazione è confinato al cosiddetto minimo costituzionale.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso è tardivo se proposto oltre i termini previsti.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 4, comma 4, L. n. 68/1999

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina dell'obbligo di repechage, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare accertamenti di merito.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato con riferimento al demansionamento e alla ricollocazione del lavoratore, ma la relativa doglianza è stata ritenuta inammissibile in quanto volta a riesaminare i fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito prospettare, sotto forma di vizio motivazionale, una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sono deducibili solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o i vizi estremi della motivazione, non più l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione in sé.
  • L'accertamento della possibilità di ricollocare un lavoratore in mansioni diverse e l'eventuale assolvimento dell'obbligo di repechage costituiscono valutazioni di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti dei vizi di legittimità tipizzati.
  • Se il controricorso è tardivo, non può produrre effetti nel giudizio di cassazione e può giustificare la mancata regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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