Ordinanza n. 210/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del verbale del 5 dicembre 2025 con il quale la Commissione Centrale per l’esame di Avvocato – Sessione per l’anno 2025 presso il Ministero della Giustizia ha approvato i criteri di correzione degli elaborati scritti per la suddetta sessione di esame; - del verbale della seduta del 7 febbraio 2026 con il quale la II Sottocommissione degli Esami di Abilitazione alla Professione Forense 2025 presso la Corte d’Appello di Cagliari ha recepito i suddetti criteri di valutazione e, in sede di correzione dell’elaborato del ricorrente in materia di diritto penale gli ha attribuito un punteggio pari a 12 punti su 30 (conosciuto in data 8 aprile 2026 sulla pagina web riservata del candidato), preclusivo per l’accesso alla prova orale; - dell’elenco degli ammessi alla prova orale, mai comunicato né pubblicato, nella parte in cui non risulta il nome del ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, propedeutico, connesso e consequenziale, ancorché procedimentale e non conosciuto al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: criteri di correzione degli elaborati scritti dell'esame di avvocato 2025, valutazione numerica dell'elaborato di diritto penale con attribuzione di 12/30 e mancata ammissione alla prova orale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato i criteri di correzione approvati dalla Commissione Centrale, il verbale della sottocommissione che li ha recepiti e ha attribuito al suo elaborato di diritto penale il punteggio di 12/30, nonché l'elenco degli ammessi alla prova orale nella parte in cui non lo comprende. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, la contraddittorietà dell'azione amministrativa, assumendo che alcuni elementi del proprio elaborato fossero comuni a compiti valutati positivamente, e l'illegittimità della valutazione per carenza di motivazione, poiché il verbale si limitava all'attribuzione di un voto numerico senza motivazione espressa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha escluso la contraddittorietà dell'azione amministrativa, rilevando che la comunanza di alcuni elementi con elaborati giudicati positivamente non impone un'identica valutazione, poiché i compiti possono differire per capacità espositiva e argomentativa. Ha inoltre ritenuto sufficiente, nella fase cautelare, il voto numerico attribuito dalla commissione, richiamando la giurisprudenza secondo cui il punteggio sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale e contiene di per sé la motivazione, salvo il limite della manifesta contraddizione tra specifici elementi obiettivi, criteri prestabiliti e voto assegnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il giudice ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris e ha respinto la richiesta di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella valutazione degli elaborati di un esame abilitativo, la comunanza di singoli elementi con elaborati valutati positivamente non dimostra di per sé contraddittorietà o illogicità dell'azione amministrativa, poiché la valutazione può legittimamente considerare anche la capacità espositiva e argomentativa complessiva.
- Il voto numerico attribuito da una commissione di concorso o di esame può essere sufficiente a motivare la valutazione tecnico-discrezionale, senza necessità di una motivazione espressa ulteriore, salvo che emerga una manifesta contraddizione tra specifici elementi obiettivi, criteri di massima prestabiliti e punteggio assegnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4263/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4264/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4269/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4272/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4273/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4274/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →