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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33460/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione in cassazione di una sentenza della Corte d'appello di Bologna. Nel testo disponibile non emergono i fatti sostanziali originari della lite né il contenuto dei quattro e dei cinque motivi di ricorso rispettivamente proposti dai due ricorrenti, perché l'ordinanza si concentra esclusivamente sugli eventi processuali successivi. Nelle more della fissazione dell'adunanza camerale, entrambi i ricorrenti hanno depositato rinuncia ai rispettivi ricorsi, rinunce poi accettate dalla sola controricorrente costituita. Tutte le parti costituite hanno quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rilevato la presenza dei requisiti di cui all'art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso, ritenendo tali atti idonei a determinare l'estinzione integrale del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso la debenza del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. Il processo di cassazione è stato quindi dichiarato estinto integralmente, senza pronuncia sulle spese, poiché le parti costituite ne avevano concordato la compensazione totale.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se ritualmente sottoscritta e accettata dalla parte costituita, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha ritenuto inapplicabile il raddoppio del contributo unificato in presenza dell'estinzione del giudizio per rinuncia.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato come norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia formalmente valida e accettata dalla controparte costituita, estingue l'intero giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia concordata dalle parti costituite, il giudice può prendere atto della compensazione integrale delle spese senza provvedere ulteriormente su di esse.
  • Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia rituale del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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