Cassazione Civile, Sentenza n. 34818/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva respinto le domande dei coniugi venditori (MARINUCCI, D'ANGELO) relative al pagamento del saldo di prezzo di €29.000 risultante da una scrittura privata e al rilascio di terreni occupati dal sig. DE SANTIS; in via incidentale DE SANTIS chiedeva il riconoscimento del diritto di retratto/prelazione agraria in qualità di affittuario/coltivatore diretto. I ricorrenti principali contestavano altresì la valutazione del valore della quietanza pubblica rispetto alla scrittura privata posteriore
La decisione
La Corte di Cassazione: ha respinto il ricorso incidentale di DE SANTIS (mantenendo l'accertamento che questi non aveva provato la qualifica di coltivatore diretto né gli altri requisiti per il retratto agrario); ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale; ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale relativo al trattamento, da parte della Corte d'appello, del rapporto tra la "quietanza" contenuta nell'atto pubblico e la scrittura privata posteriore che indicava il pagamento dei restanti €29.000, ritenendo che la Corte territoriale abbia deciso oltre quanto effettivamente dedotto in appello e senza adeguata verifica delle prospettazioni delle parti; ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a quel profilo e ha rinviato alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione per nuovo esame anche delle spese del giudizio di legittimità; ha rilevato inoltre profili relativi al contributo unificato ai sensi del DPR 115/02
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (come inserito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Regola la possibilità di trattare le cause in camera di consiglio senza discussione orale; nel caso di specie il collegio ha disposto la trattazione in camera di consiglio ai sensi della norma, essendo nessuno delle parti richiesto la discussione orale
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
Fondamenti di censura in Cassazione: n.3 per violazione di norme di diritto, n.5 per vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto alcune censure inammissibili poiché attengono alla valutazione di merito (riservata al giudice di merito) e non ha ritenuto provata la 'doppia conforme' per poter utilizzare il n.5
art. 8, L. 25 maggio 1965, n. 590
Norma richiamata quanto ai requisiti per la qualifica di coltivatore diretto ai fini della prelazione agraria; la Corte ha rilevato che DE SANTIS non ha fornito prove adeguate circa la qualità di coltivatore diretto e il requisito della mancata alienazione di fondi rustici
art. 7, L. 14 agosto 1971, n. 817
Richiamata come ulteriore norma che disciplina i requisiti per l'esercizio della prelazione/retrato agrario; la Corte ha ritenuto non provati i requisiti invocati
art. 2732 c.c.
Regola la confessione stragiudiziale e i casi di revoca per errore o violenza: la Corte territoriale aveva attribuito valore confessorio alla quietanza contenuta nell'atto pubblico e richiamato l'art. 2732 per affermare che tale confessione può essere messa in discussione solo per i presupposti ivi indicati; la Cassazione ha tuttavia ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente valutato il rapporto fra quella quietanza e la scrittura privata successiva
scrittura privata (documento di causa)
I restanti €29.000,00 saranno pagati dalla parte acquirente alla parte venditrice entro e non oltre il 30.05.2008
La scrittura privata, datata come l'atto notarile, dichiarava l'esistenza di un pagamento residuo che i ricorrenti hanno invocato; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la valutazione del rapporto tra questa scrittura e la quietanza dell'atto pubblico non sia stata correttamente esaminata dalla Corte d'appello
art. 348-ter, comma 5 c.p.c. e art. 54, comma 2 D.L. n. 83/2012 (conv. L. n. 134/2012)
Richiamati a proposito della 'doppia conforme' e delle conseguenze sull'ammissibilità dei motivi di cassazione: la Corte ha evidenziato l'onere del ricorrente di indicare le ragioni di fatto diverse fra primo e secondo grado per poter utilizzare il vizio di motivazione ex art. 360 n.5
art. 1476 c.c.
Richiamato in relazione alla posizione di chi è chiamato in garanzia: la Corte ha spiegato la possibilità di condannare i chiamati in garanzia alle spese anche se non promotori dell'azione, in ragione dell'obbligo di chiamata imposto dalla legge
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalle parti in relazione a vizi di nullità e motivazione; la Corte ha valutato e comunque dichiarato inammissibile parte delle censure per difetto di interesse o per essere questioni di merito
art. 13, commi 1-quater e 1-bis D.P.R. n. 115/02
Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente incidentale
art. 1988 c.c. (citato dalle parti)
Richiamato dai ricorrenti in relazione a vizi connessi alla confessione/ricognizione di debito; la Corte si è concentrata prevalentemente sull'art. 2732 c.c. e sul rapporto probatorio tra atto pubblico e scrittura privata
Massime di principio
- La qualifica di "coltivatore diretto" e l'esistenza dei requisiti per il retratto/prelazione agraria gravano sulla parte che li invoca: occorre prova documentale adeguata; mere deduzioni o presunzioni non bastano.
- La "quietanza" contenuta in un atto pubblico ha forte valore probatorio/confessorio; può essere messa in discussione solo con i presupposti di cui all'art. 2732 c.c. (errore di fatto o violenza) oppure dimostrando simultanea o anteriore simulazione: la valutazione di tali profili è delicata e il giudice deve restare entro i limiti delle questioni sollevate dalle parti.
- Se la Corte d'appello decide su profili non dedotti dalle parti in appello o affronta questioni non adeguatamente prospettate, la Cassazione può cassare per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e deciso e rinviare per nuovo esame.
- Le questioni di merito concernenti la valutazione delle prove (credibilità, valore probatorio di documenti e testimonianze) sono generalmente sottratte al sindacato di legittimità; la Cassazione verifica la logica e la completezza della motivazione ma non sostituisce il giudizio sulle valutazioni di fatto correttamente motivate.
- La condanna alle spese può gravare sui chiamati in garanzia anche se non promotori dell'azione, quando la chiamata fosse necessaria e non arbitraria (effetto a cascata ex art. 1476 c.c.).
- Nel proporre impugnazioni in Cassazione, chi invoca la "doppia conforme" deve indicare le ragioni di fatto diverse fra le due decisioni per poter utilizzare il vizio di motivazione ex art. 360 n.5; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Sempre verificare e documentare correttamente gli importi e la quantificazione delle spese professionali quando si censura la determinazione delle spese giudiziarie: la censura generica senza elementi non supera l'esame di ammissibilità.
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