Sentenza n. 3919/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 4397/2024 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro in esito al giudizio RG n. 15134/2023, pubblicata in data 11/10/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 4397/2024 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Tale sentenza aveva condannato l’Amministrazione ad assegnarle, con le modalità previste per i docenti a tempo indeterminato, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, mediante buoni elettronici di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi. La ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un termine per l’adempimento, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, limitatamente alla posizione della ricorrente e con esclusione delle spese di lite liquidate nella sentenza del giudice ordinario, poiché il difensore antistatario, titolare di un autonomo diritto di credito sulle spese, non aveva proposto il giudizio di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza per compiere gli atti necessari all’esecuzione. Il compenso commissariale, se dovuto, è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 500,00. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l’art. 114 c.p.a. e, in particolare, il comma 4, lettera e).
La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e determinare una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata in funzione coercitiva dell’adempimento; nel caso concreto è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
DPCM 28 novembre 2016
modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016
Le modalità di concreta attribuzione e utilizzazione dei buoni elettronici della Carta sono quelle stabilite dal DPCM richiamato nel titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all’amministrazione l’esecuzione puntuale e integrale del comando contenuto nel titolo, fissando un termine per adempiere e potendo nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare, in via sostitutiva, tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato; il relativo compenso può essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente e predeterminato dal giudice.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’adempimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso dal creditore principale non possono essere fatte valere, in suo favore, le spese di lite liquidate con distrazione nella sentenza da eseguire, quando il difensore antistatario, titolare di un autonomo diritto di credito, non abbia proposto a sua volta il giudizio di ottemperanza.
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