Cassazione Civile, Sentenza n. 8080/2020 del 23/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio di bonifica)
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa ai contributi consortili dovuti per l’anno 2012. La CTP di Grosseto ha respinto il ricorso e la CTR della Toscana, con sentenza n. 1880/35/2016 depositata il 25 ottobre 2016, ha rigettato l’appello, ritenendo che la riscossione mediante ruolo prevista dall’art. 21 del R.D. n. 215 del 1933 non fosse stata abrogata dalla L. n. 246 del 2005. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse indicato gli elementi posti a fondamento della decisione né le ragioni del rigetto delle specifiche censure. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi 14 e 14-ter, della L. n. 246 del 2005 e del D.Lgs. n. 179 del 2009: poiché l’art. 21 del R.D. n. 215 del 1933 non sarebbe stato incluso nell’elenco delle disposizioni mantenute in vigore, il contribuente ha sostenuto che la norma fosse stata abrogata e che, di conseguenza, il consorzio non potesse riscuotere i contributi tramite ruolo. Ha inoltre lamentato che la CTR non avesse adeguatamente considerato le argomentazioni svolte in appello.
La decisione
La Corte ha respinto entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva chiaramente affermato la persistente efficacia della riscossione mediante ruolo e che il riferimento a precedenti relativi ad annualità anteriori al 2005 non rendeva inadeguata la motivazione. Sul secondo motivo, la Corte ha affermato che il sistema di riscossione mediante ruolo dei contributi consortili continua a operare. In particolare, l’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 46 del 1999 conserva la riscossione a ruolo delle entrate che erano già riscosse con tale sistema alla data di entrata in vigore del decreto, e i contributi consortili rientravano in tale categoria in forza dell’art. 21 del R.D. n. 215 del 1933. La continuità del sistema di riscossione permane anche ipotizzando l’abrogazione successiva della norma originaria, poiché la clausola di continuità dell’art. 17, comma 3, preserva la modalità di riscossione. La Corte ha inoltre richiamato l’art. 864 c.c. quanto all’esigibilità dei contributi secondo le norme e i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria, con riferimento alle imposte che l’hanno sostituita e alla disciplina della riscossione delle imposte sul reddito. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la novità della questione. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 132, n. 4, c.p.c.
La prima censura non merita accoglimento, avendo la CTR chiaramente affermato che l’art. 21 cit., non poteva ritenersi abrogato dalla L. n. 246 del 2005, anche alla luce delle pronunce della Corte.
La motivazione non è apparente quando la sentenza espone con chiarezza la ragione decisoria, anche se non replica analiticamente a ogni argomentazione difensiva.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La prima censura non merita accoglimento, avendo la CTR chiaramente affermato che l’art. 21 cit., non poteva ritenersi abrogato dalla L. n. 246 del 2005, anche alla luce delle pronunce della Corte.
La denuncia di nullità per vizio di motivazione va respinta se la decisione impugnata rende comprensibile la ragione del convincimento del giudice.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
In conclusione, il R.D. 13 dicembre 1933, n. 215, art. 21, comma 2, dispone che la riscossione dei contributi di bonifica debba avvenire secondo la disciplina stabilita per le imposte dirette; e il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, comma 3, espressamente mantiene il sistema di riscossione mediante ruolo per i tributi che, come quelli consortili in discorso, erano già in questo modo coattivamente richiesti (Cass. sez. trib. n. 8371 del 2013).
La violazione o falsa applicazione di legge non sussiste se la decisione impugnata riconosce correttamente la persistente applicabilità della disciplina della riscossione a ruolo ai contributi consortili.
art. 14, commi 14 e 14-ter, L. n. 246 del 2005
Il D.Lgs. n. 246 del 2005, facendo salve le disposizioni tributarie, ammette la riconferma della legittimità del sistema di riscossione dei contributi consortili che, per espresso dettato normativo, costituiscono oneri reali e hanno natura tributaria e vengono riscossi con le stesse modalità previste, per la riscossione delle imposte dirette mediante ruoli esattoriali.
La disciplina di abrogazione e ricognizione normativa non comporta, nel caso esaminato, il venir meno del sistema di riscossione mediante ruolo dei contributi consortili, che la Corte considera preservato dalla disciplina di continuità della riscossione.
art. 1 D.Lgs. n. 179 del 2009
Ai sensi del D.L.gs. n. 179 del 2009, art. 1, Ai fini e per gli effetti della L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, e successive modificazioni, nel D.Lgs., Allegato 1, sono individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore.
Il decreto individua le disposizioni statali anteriori al 1° gennaio 1970 la cui permanenza in vigore è ritenuta indispensabile; la mancata inclusione di una norma nell’elenco non esclude, da sola, la prosecuzione della modalità di riscossione conservata da una distinta disposizione di continuità.
art. 21 R.D. n. 215 del 1933
Alla data del 1 luglio 1999, data di entrata in vigore di detto decreto, ai consorzi la riscossione mediante ruolo era consentita dal disposto del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21, secondo cui “I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette” e, quindi, mediante l’utilizzo del ruolo.
La norma assoggetta i contributi di bonifica alle modalità di esazione delle imposte dirette, consentendone la riscossione mediante ruolo; tale previsione costituisce il presupposto storico della continuità riconosciuta dall’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 46 del 1999.
art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 46 del 1999
Il richiamo che il cit. art. 17, fa alle disposizioni esistenti al momento della sua entrata in vigore (1.7.1999) non significa che detta procedura di riscossione rimane in vigore sin che vigono le disposizioni originarie che le hanno istituite, atteso che il legislatore con il termine “comunque” ha inteso indubbiamente preservare il sistema di riscossione mediante ruolo, introdotto dalla previgente normativa. Pertanto, la dedotta abrogazione delle disposizioni istitutive e non dell’art. 17 cit., consentirebbe di ritenere ancora vigente detto sistema di riscossione.
La clausola di continuità mantiene la riscossione mediante ruolo per le entrate già riscosse con tale sistema alla data di entrata in vigore del decreto, anche se in seguito viene abrogata la disposizione originaria che aveva previsto quella modalità.
art. 864 c.c.
Del resto, non va sottaciuto che l’art. 864 c.c., prevede che i contributi di bonifica sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria, la quale risulta abolita a decorrere dal primo gennaio 1974, di guisa che il richiamo deve intendersi effettuato con riferimento alle imposte che l’hanno sostituita (Irpef e Irpeg) con la conseguente applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, sulla riscossione delle imposte sul reddito.
Il rinvio dell’art. 864 c.c. alle norme e ai privilegi dell’imposta fondiaria va inteso, dopo la sua abolizione, come riferito alle imposte che l’hanno sostituita e alla disciplina della riscossione delle imposte sul reddito.
D.P.R. n. 602 del 1973
Del resto, non va sottaciuto che l’art. 864 c.c., prevede che i contributi di bonifica sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria, la quale risulta abolita a decorrere dal primo gennaio 1974, di guisa che il richiamo deve intendersi effettuato con riferimento alle imposte che l’hanno sostituita (Irpef e Irpeg) con la conseguente applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, sulla riscossione delle imposte sul reddito.
La disciplina di riscossione delle imposte sul reddito è richiamata quale disciplina applicabile, per effetto del rinvio dell’art. 864 c.c., alla riscossione dei contributi di bonifica.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovute.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovute.
Il comma 1-bis è richiamato per determinare l’importo del contributo unificato dovuto in misura pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- La clausola di continuità prevista dall’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 46 del 1999 conserva la riscossione mediante ruolo delle entrate che, alla data di entrata in vigore della disciplina, erano già riscosse con tale sistema; la continuità della modalità di riscossione non dipende dalla persistente vigenza della norma originaria che l’aveva istituita.
- I contributi consortili di bonifica, già assoggettati alla riscossione mediante ruolo in forza dell’art. 21 del R.D. n. 215 del 1933, continuano a poter essere riscossi con tale modalità in virtù della clausola di continuità dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 46 del 1999.
- Il rinvio dell’art. 864 c.c. alle norme e ai privilegi dell’imposta fondiaria, cessata quest’ultima, va riferito alle imposte che l’hanno sostituita e alla disciplina della riscossione delle imposte sul reddito.
- La motivazione della sentenza non è apparente quando il giudice espone chiaramente la ragione decisoria; il fatto che essa richiami precedenti relativi ad annualità diverse da quella controversa non ne determina, di per sé, l’inadeguatezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8133/2020 del 23/04/2020
- Sentenza civile · 23 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8132/2020 del 23/04/2020
- Sentenza civile · 23 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8131/2020 del 23/04/2020
- Sentenza civile · 23 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8121/2020 del 23/04/2020
- Sentenza civile · 23 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8129/2020 del 23/04/2020
- Sentenza civile · 23 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8128/2020 del 23/04/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →