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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35621/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a imposta INVIM 1989. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Lazio che aveva respinto l'appello avverso il diniego della CTP di Roma. Con quattro motivi ha dedotto: 1) violazione dell'art. 17 d.P.R. n. 602/1973, lamentando la decadenza della potestà esattoriale poiché il ruolo era stato reso esecutivo il 4.12.2008, a fronte di un accertamento divenuto definitivo dal 14.7.1999; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c., 76, comma 2, lett. b), e 78 d.P.R. n. 131/1986, nonché dell'art. 2943 c.c., sostenendo che fossero decorsi sia il termine triennale di decadenza per la riscossione sia il termine decennale di prescrizione, senza prova di atti interruttivi; 3) e 4) violazione degli artt. 115 c.p.c., 58 d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c., censurando l'affermazione di un valido atto interruttivo basato su un avviso di liquidazione notificato il 29.3.2002, atto che la ricorrente assumeva non provato in giudizio, anche perché in appello era stata prodotta solo una copia dell'avviso di ricevimento priva di adeguata riconducibilità alla notifica e priva dell'indicazione del destinatario concreto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la decadenza dalla riscossione osservando che, per l'imposta INVIM, dopo il 10 luglio 1999 il sistema di riscossione mediante ruolo con i termini decadenziali dell'art. 17 d.P.R. n. 602/1973 non si applica alle imposte indirette, essendo venuto meno il fondamento normativo dell'estensione; la cartella svolge quindi solo funzione di riscossione e non è soggetta a quel termine decadenziale. Ha inoltre respinto le doglianze sulla prescrizione e sulla prova della notifica dell'avviso di liquidazione, rilevando che nel processo tributario è ammessa la produzione in appello dei documenti, compresi gli atti impositivi notificati, e che comunque il ricorso difettava di specificità perché non trascriveva la relata di notifica né l'avviso di ricevimento, impedendo il controllo di decisività delle censure. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 17 d.P.R. n. 602/1973

    Il termine decadenziale per la formazione/esecutività del ruolo, nel periodo considerato, riguarda le imposte dirette; non si applica all'INVIM dopo il venir meno del fondamento estensivo alle imposte indirette.

  • art. 76 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la decadenza; la Corte non accoglie la censura, poiché la questione della decadenza non è configurabile nei termini prospettati per la riscossione dell'INVIM tramite cartella.

  • art. 78 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale; la Corte non ravvisa elementi idonei a sovvertire la decisione impugnata.

  • art. 2943 c.c.

    Invocato per sostenere l'interruzione della prescrizione; la censura è respinta anche per difetto di specificità e di prova adeguata della mancata notifica o dell'assenza di atti interruttivi.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non vi ravvisa violazione decisiva.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, anche dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato indirettamente per evidenziare che la preclusione riguarda le eccezioni in senso stretto, non la produzione documentale difensiva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte rileva comunque il difetto di specificità delle censure e l'insufficienza dell'allegazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il principio di specificità del ricorso per cassazione impone la trascrizione integrale della relata di notifica quando la censura investe la notifica stessa.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di riscossione coattiva di imposte indirette, la decadenza dai termini di iscrizione a ruolo prevista per le imposte dirette non si estende automaticamente, se manca un fondamento normativo vigente che la giustifichi.
  • Quando il tributo è liquidato tramite avviso di liquidazione e il credito, una volta liquidato, è assoggettato a prescrizione ordinaria, la cartella di pagamento svolge funzione meramente esecutiva e non è di per sé soggetta al termine decadenziale dedotto.
  • Nel processo tributario è ammissibile la produzione in appello di documenti nuovi, compreso l'atto impositivo notificato, poiché si tratta di difesa e non di eccezione in senso stretto.
  • Il ricorso per cassazione che censuri la notifica di un atto deve rispettare un rigoroso onere di specificità: occorre riportare integralmente la relata di notifica e gli elementi documentali rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza/specificità.
  • La deduzione di vizi di notifica o di mancata prova dell'atto presuppone allegazioni puntuali e verificabili; in mancanza, la Corte può dichiarare inammissibile il motivo senza esaminare il merito della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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