Cassazione Penale, Sentenza n. 37135/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione della regolarità delle notificazioni (art. 415-bis c.p.p.) e nullità degli atti consequenziali per mancata notifica all'imputato, violazione del diritto alla difesa (art.24 Cost.) e dell'art.6 CEDU; eccezione di incompetenza territoriale (ritenuta competente il Tribunale di Tivoli secondo il ricorrente), censura per violazione dell'art.521 c.p.p. relativa a riqualificazione delle fattispecie e preclusione alla richiesta di messa alla prova, contestazione delle modalità di svolgimento dell'udienza (processo da remoto nei mesi di emergenza COVID ex art.83 D.L. 18/2020) e dedotte carenze probatorie e di motivazione circa l'elemento soggettivo, nonché doglianze sulla quantificazione della pena e sulle attenuanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità di Capone per il reato di ricettazione. Motivi principali: 1) l'imputato aveva eletto domicilio in Italia e dunque le notifiche eseguite tramite il difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p. erano corrette; l'art.169 c.p.p. sulle notificazioni all'estero non si applicava; 2) la competenza territoriale era stata adeguatamente determinata in base agli elementi oggettivi sulla ricezione del bene e, in mancanza di riscontri, usando le regole suppletive (ad.9); 3) non c'è stata violazione dell'art.521 c.p.p. perché non è mutato il fatto storico contestato; 4) la censura relativa al collegamento da remoto non era provata documentalmente; 5) la valutazione sull'esistenza dell'elemento soggettivo, sulla mancata concessione delle attenuanti e sulla dosimetria è motivata e non sindacabile in questa sede. Conseguenze procedurali: condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., ammenda di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 415-bis cod. proc. pen.
La norma relativa all'avviso di esercizio dell'azione penale è stata ricollegata alla regolarità delle notifiche; tuttavia, essendo stata eletta dimora/domicilio in Italia, la Corte ha ritenuto che gli atti consequenziali notificati al difensore non fossero nulli.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
In caso di elezione di domicilio risultata inidonea, la notificazione può essere effettuata mediante consegna al difensore; nel caso di specie tale procedura è stata ritenuta applicabile e corretta.
art. 169 cod. proc. pen.
La disciplina delle notificazioni all'estero si applica solo quando l'imputato, pur con residenza/dimora all'estero, debba essere informato e invitato ad eleggere domicilio. Non si applica se l'imputato ha già eletto domicilio in Italia.
ad. 9 cod. proc. pen.
Regole suppletive per determinare la competenza territoriale quando non è possibile individuare con certezza il luogo di consumazione del reato; applicata dalla Corte quando le dichiarazioni del difensore/imputato non avevano riscontri oggettivi.
art. 8 cod. proc. pen.
Richiamata nella prospettazione difensiva sulla competenza, ma la Corte ha ribadito che per la ricettazione rileva il luogo di ricezione del bene e la prova oggettiva di tale circostanza.
art. 521 cod. proc. pen.
Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è violato quando non si verifica una trasformazione radicale del fatto storico contestato; la riqualificazione non ha modificato il nucleo fattuale e quindi non ha impedito la difesa.
comma 12-bis, art. 83 D.L. n. 18/2020 (conv. con legge 27/2020)
"Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore."
La norma autorizza udienze da remoto nel periodo indicato, ma le eccezioni sull'impossibilità di partecipare devono essere adeguatamente provate; la Corte ha ritenuto insufficiente la mera dichiarazione difensiva circa la presenza all'estero.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente al giudice, quando dichiara inammissibile il ricorso, di condannare la parte privata al pagamento delle spese e, se presenti profili di colpa, a una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata con ammenda di €3.000,00.
art. 24 Cost.
Diritto alla difesa invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non fosse stato violato alla luce delle notifiche effettuate e delle possibilità difensive effettivamente esercitate.
art. 6 CEDU
Diritto al giusto processo invocato; la Corte ha ritenuto che le garanzie previste dall'art.6 non fossero state compromesse da irregolarità notificatorie o procedurali nel caso concreto.
art. 712 cod. pen.
Censurata dal difensore come applicabile ma la Corte non ha ritenuto configurabile la fattispecie invocata nel caso di specie.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio in Italia da parte di un imputato con residenza/dimora all'estero esclude l'automatica applicazione delle regole per le notificazioni all'estero (art.169 c.p.p.); in tale ipotesi le notifiche al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p. sono legittime.
- Per i reati di ricettazione la competenza territoriale si determina in base al luogo in cui il bene è stato effettivamente ricevuto; le dichiarazioni dell'imputato richiedono riscontri oggettivi per avere valore decisivo, altrimenti si applicano le regole suppletive.
- La mutazione della qualificazione giuridica (riqualificazione) non costituisce violazione dell'art.521 c.p.p. se il nucleo fattuale rimane lo stesso e la difesa ha avuto la concreta possibilità di effettuare le proprie scelte processuali.
- Nelle controversie relative allo svolgimento di udienze da remoto in periodi emergenziali, l'assenza o l'impedimento dell'imputato deve essere adeguatamente provato con documentazione; le mere affermazioni difensive sono insufficienti.
- In Cassazione il sindacato sulle valutazioni di fatto e sulla motivazione della Corte di merito è limitato: occorre dimostrare vizi di diritto o manifesta illogicità/mancanza di motivazione per ottenere accoglimento.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese e, ove sussistano profili di colpa, a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
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