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Sentenza

Sentenza n. 265/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento previa adozione di misure cautelari A)-quanto al ricorso introduttivo n. 1196 del 2025 e ai due ricorsi per motivi aggiunti propri del 28 luglio 2025 e del 31 ottobre 2025: - della determina dell’Ufficio Regionale di Committenza (URC), già UREGA (Ufficio Regionale espletamento gare di appalto), n. 371 del 19 giugno 2025 di aggiudicazione in favore della Caruter s.r.l. del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene pubblica nei Comuni di Altofonte, Balestrate, Carini, Cinisi, Ficarazzi, Giardinello, Isola delle Femmine, Montelepre, Terrasini, Torretta, Trappeto e Villabate, Lotto 4: Comuni di Villabate, Ficarazzi e Altofonte, CIG B4A12FF40F; - del verbale del 30 aprile 2025 recante proposta di aggiudicazione del lotto 4 formulata dalla Commissione giudicatrice in favore della Caruter s.r.l., richiamato nella determina n. 371 del 19 giugno 2025; - dei verbali di gara della suddetta procedura a evidenza pubblica, segnatamente con riguardo alle operazioni di ammissione, valutazione e attribuzione del punteggio alle offerte tecniche ed economiche della prima classificata Caruter s.r.l. e della Progitec s.r.l., seconda classificata; - della nota prot. n. 62950 del 20 maggio 2025 di conclusione con esito favorevole in capo alla Caruter delle verifiche sul sistema FVOE dell’ANAC, richiamata nella determina n. 371 del 19 giugno 2025 di aggiudicazione, ancorché non conosciuta; - della nota dell’Ufficio Regionale di Committenza prot. n. 84704 del 10 luglio 2025 nella quale si dà atto che non è stato attivato nessun subprocedimento di verifica di congruità del costo della manodopera, congruità dell’offerta e anomalia; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; con conseguente declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con l’illegittimo aggiudicatario; e per la condanna della stazione appaltante a risarcire il RTI Gial e Impregico per il danno ingiusto cagionato dall’illegittimo svolgimento della gara e dall'esito dell'aggiudicazione stessa, anzitutto in forma specifica con subentro, ex art. 122 c.p.a., nel contratto qualora stipulato, ovvero - se non possibile - per equivalente economico; B)-quanto al ricorso n. 1296 del 2025: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento previa adozione di misure cautelari - della determina del 19 giugno 2025 numero 371, con cui l’Ufficio Regionale di Committenza - Sezione Territoriale di Palermo, ha aggiudicato all'operatore economico Caruter s.r.l., la procedura aperta relativa al “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nei comuni di Altofonte, Balestrate, Carini, Cinisi, Ficarazzi, Giardinello, Isola delle Femmine, Montelepre, Terrasini, Torretta, Trappeto e Villabate, Lotto 4 - Comuni di Villabate, Ficarazzi e Altofonte”, CIG. B4A12FF40F. - dei verbali della Commissione di gara con cui è stata valutata la documentazione amministrativa dei concorrenti, nella parte in cui la Caruter è stata ammessa alla successiva valutazione tecnica. - dei verbali della Commissione Giudicatrice numeri da 1 a 8 con cui sono state esaminate e valutate le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ed è stata formulata la proposta di aggiudicazione in favore della Caruter s.r.l. - di tutti gli atti connessi, precedenti e successivi alla proposta di aggiudicazione. - ove occorra e per quanto di interesse, dei documenti di gara e di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso ai motivi di ricorso. C)-per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Caruter s.r.l. il 18 settembre 2025 e quello, sempre incidentale del 14 novembre 2025: per l’annullamento - della determina del 19 giugno 2025 n. 371, con cui l’Ufficio Regionale di Committenza - Sezione Territoriale di Palermo, ha approvato gli atti della gara relativa alla procedura aperta relativa al “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nei comuni di Altofonte, Balestrate, Carini, Cinisi, Ficarazzi, Giardinello, Isola delle Femmine, Montelepre, Terrasini, Torretta, Trappeto e Villabate, Lotto 4 - Comuni di Villabate, Ficarazzi e Altofonte”, CIG. B4A12FF40F”; e, segnatamente, nella parte in cui ha ammesso alla gara la Progitec s.r.l. (dopo l’esame della documentazione amministrativa) e poi l’ha mantenuta in gara (dopo l’esame dell’offerta tecnica e/o economica), approvando la graduatoria che l’ha collocata al secondo posto. - dei verbali della Commissione di gara con cui è stata valutata la documentazione amministrativa dei concorrenti, nella parte in cui la Progitec s.r.l. è stata ammessa alla successiva valutazione tecnica. - dei verbali della Commissione Giudicatrice numeri da 1 a 8 con cui sono state esaminate e valutate le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ed è stata formulata la proposta di definitiva graduazione di Progitec s.r.l. al secondo posto della graduatoria. - di tutti gli atti connessi, precedenti e successivi a quelli sopra citati. - ove occorra e per quanto di interesse, dei documenti di gara e di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso ai motivi di ricorso. - gli altri atti infra specificati, incluso il disciplinare di gara. - nonché per la declaratoria di nullità del contratto di avvalimento tra Progitec srl e Gial s.r.l.,

Giustizia amministrativa202501196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione a Caruter s.r.l. del lotto 4 della gara per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e gli atti della relativa procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La gara, indetta con procedura aperta e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riguardava il servizio di gestione dei rifiuti in più Comuni, suddiviso in quattro lotti. Per il lotto 4 la graduatoria vedeva Caruter prima classificata, Progitec seconda e il RTI Gial-Impregico terzo. Il RTI Gial-Impregico ha contestato l'aggiudicazione deducendo: l'omessa dichiarazione, da parte di Caruter, di un sequestro preventivo e di una precedente risoluzione contrattuale, quali possibili gravi illeciti professionali; la scadenza della certificazione ISO 14001; la mancata esclusione di Progitec per omessa dichiarazione dei precedenti e delle pendenze del suo amministratore di fatto; nonché l'erronea compilazione dei piani economici e finanziari, con indicazione di ribassi autonomi per ciascun Comune in violazione dell'unitarietà dell'offerta. Progitec ha impugnato l'aggiudicazione deducendo, a sua volta, che l'offerta tecnica di Caruter avrebbe superato il limite di 100 pagine; che il piano economico finanziario sarebbe stato redatto in modo non conforme al disciplinare e ai criteri ARERA; che Caruter avrebbe omesso di dichiarare la precedente risoluzione contrattuale; e che avrebbe reso una dichiarazione non veritiera in ordine agli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili. Caruter ha proposto ricorsi incidentali escludenti nei confronti di Gial-Impregico e Progitec. Le domande cautelari principali sono state rinunciate; quella incidentale è stata respinta per difetto di periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi perché connessi e ha respinto il ricorso introduttivo di Progitec e il primo ricorso per motivi aggiunti di Gial-Impregico. Ha ritenuto infondate le censure sui gravi illeciti professionali di Caruter, poiché il sequestro preventivo era stato annullato e la risoluzione contrattuale era stata revocata in autotutela, sicché gli atti originari non sussistevano più nel mondo giuridico e non dovevano essere oggetto di dichiarazione. Ha escluso anche la dedotta carenza della certificazione ISO 14001, rilevando che la nuova certificazione decorreva dal 29 marzo 2025, prima della scadenza della precedente, fissata al 12 aprile 2025, assicurando la continuità del requisito. Quanto ai piani economici finanziari, il Collegio ha ritenuto possibile ricostruire, attraverso il raffronto con gli altri documenti dell'offerta, il ribasso e l'equilibrio economico riferiti ai singoli Comuni; l'eventuale irregolarità non avrebbe comunque imposto l'esclusione, anche alla luce del principio del risultato e dell'approccio sostanzialistico alle regole di gara. Ha respinto la censura sul limite di 100 pagine, interpretato come facoltà e non come obbligo, aggiungendo che una clausola espulsiva ulteriore sarebbe nulla ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023. Ha respinto anche la censura relativa alla dichiarazione sugli obblighi di assunzione dei disabili, ritenuta veritiera in assenza di prova contraria. Il motivo di Gial-Impregico relativo alla posizione di Progitec in graduatoria è stato ritenuto virtualmente fondato, poiché Progitec avrebbe dovuto dichiarare i gravi illeciti professionali dell'amministratore di fatto, ma dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il RTI, terzo classificato, non avrebbe comunque conseguito l'affidamento a fronte del rigetto delle impugnazioni contro l'aggiudicazione a Caruter. La censura potrà essere riproposta se l'amministrazione dovesse procedere allo scorrimento della graduatoria. I ricorsi incidentali di Caruter sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Progitec è stata condannata alle spese in favore di Caruter, SRR e Assessorato regionale; le spese relative a Gial-Impregico sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023

    La mancata dichiarazione di fatti rilevanti ai fini dell'affidabilità professionale presuppone che tali fatti siano giuridicamente esistenti e attuali; atti annullati o revocati non devono essere dichiarati come cause rilevanti.

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    La valutazione del grave illecito professionale riguarda circostanze effettivamente sussistenti e rilevanti; il giudice ha escluso la rilevanza di un sequestro annullato e di una risoluzione contrattuale revocata.

  • artt. 96 e 100 d.lgs. 36/2023

    Il requisito speciale relativo alla certificazione ambientale è soddisfatto quando la certificazione è posseduta senza soluzione di continuità, anche mediante una nuova certificazione emessa prima della scadenza della precedente.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023

    le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte

    Una clausola della lex specialis non può introdurre una causa di esclusione ulteriore rispetto a quelle previste dal codice; la violazione di un limite redazionale dell'offerta, ove non sanzionata dal codice, non comporta l'esclusione.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto

    Nelle gare disciplinate dal codice dei contratti pubblici del 2023 deve privilegiarsi un approccio sostanzialistico e antiformalistico, quando i dati necessari alla valutazione dell'offerta siano comunque ricostruibili.

  • art. 122 c.p.a.

    La domanda di subentro o di risarcimento presuppone l'accoglimento dell'impugnazione dell'aggiudicazione; in assenza di tale presupposto non può essere accordata.

Massime di principio

  • Ai fini della valutazione del grave illecito professionale, non devono essere dichiarati come fatti rilevanti atti o provvedimenti che siano stati annullati, revocati o comunque sostituiti da atti non pregiudizievoli, poiché tali circostanze non risultano più giuridicamente esistenti nella loro originaria configurazione.
  • Il requisito di qualificazione costituito da una certificazione ambientale è posseduto senza soluzione di continuità quando la nuova certificazione decorre prima della scadenza della precedente, anche se rilasciata da un diverso organismo certificatore.
  • Il principio del risultato impone, nelle procedure regolate dal d.lgs. 36/2023, un approccio sostanzialistico e antiformalistico: l'irregolarità documentale non giustifica l'esclusione quando, mediante il complesso dell'offerta e degli altri documenti prodotti, siano comunque ricostruibili i dati necessari alla valutazione sostanziale dell'offerta.
  • Il limite massimo di pagine previsto dal disciplinare come mera possibilità redazionale non costituisce un obbligo sanzionabile con l'esclusione; anche ove fosse interpretato come obbligo, una clausola che introducesse una causa di esclusione non prevista dal codice sarebbe nulla ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023.
  • Il concorrente collocato in posizione non utile non conserva un interesse attuale a contestare la posizione di un altro concorrente non aggiudicatario quando, anche in caso di esclusione di quest'ultimo, l'aggiudicazione in favore del primo classificato resterebbe ferma; la censura può essere riproposta se si verifica lo scorrimento della graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneGrave illecito professionale
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblicaVizi formali non invalidanti

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