Cassazione Civile, Ordinanza n. 24416/2023 del 10/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito deducendo che alcuni assegni circolari erano stati emessi e addebitati sul proprio conto in base a richieste recanti firma apocrifa dell'amministratrice legale rappresentante. La società sosteneva che la banca avesse eseguito le operazioni senza un controllo effettivo, pur in presenza di circostanze anomale e di dubbi sulla genuinità delle firme. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano condannato la banca. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva nuovamente rigettato l'appello della banca, escludendo l'efficacia liberatoria della mancata contestazione degli estratti conto, negando rilievo alla rappresentanza apparente e al concorso di colpa della società, e valorizzando l'omesso controllo delle firme da parte della banca. La banca ricorreva per cassazione con sei motivi: nullità dell'atto di riassunzione per carenza di petitum e causa petendi; erronea mancata sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in attesa del processo penale per truffa; violazione degli artt. 1175, 1375 e 1832 c.c. per effetto della mancata contestazione degli estratti conto e conseguente affidamento della banca; errata esclusione della rappresentanza apparente; violazione dell'art. 1227 c.c. per mancato riconoscimento del concorso colposo della società; violazione del principio di non contestazione e del contraddittorio per l'uso di verbali penali non comunicati alla banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ha dichiarato inammissibili il quarto e il sesto, ma ha accolto il terzo e il quinto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la lettura dell'art. 1832 c.c. quanto ai limiti dell'approvazione tacita dell'estratto conto, ma ha censurato la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso ogni rilievo alla mancata contestazione degli estratti conto e al possibile concorso di colpa della società rispetto alle successive operazioni; ha invece confermato l'insussistenza dei presupposti della sospensione necessaria e ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla rappresentanza apparente e sull'utilizzo dei verbali penali.
Norme richiamate
art. 392 c.p.c.
richiamato come parametro del giudizio di rinvio e della riassunzione
art. 394 c.p.c.
richiamato per la disciplina dell'atto di riassunzione nel giudizio di rinvio
art. 156 c.p.c.
la nullità dell'atto è esclusa quando lo scopo dell'atto risulti comunque raggiunto
art. 295 c.p.c.
la sospensione necessaria richiede una pregiudizialità tecnica con rischio di conflitto di giudicati e, di regola, identità o stretta correlazione soggettiva fra i giudizi
art. 654 c.p.p.
la sospensione in attesa del giudicato penale è possibile solo se la sentenza penale possa avere efficacia di giudicato nel civile
art. 211 disp. att. c.p.p.
richiamato insieme all'art. 654 c.p.p. sui limiti dell'efficacia del giudicato penale nel civile
art. 1832 c.c.
la mancata contestazione dell'estratto conto approva le operazioni nella loro realtà effettuale e nella verità contabile e storica, ma non preclude contestazioni sulla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti
art. 1375 c.c.
richiamato come dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto bancario
art. 1175 c.c.
richiamato come dovere di correttezza nell'adempimento delle obbligazioni
art. 1227 c.c.
il concorso colposo del creditore danneggiato va valutato anche alla luce della mancata contestazione tempestiva di operazioni anomale e delle peculiarità del caso
art. 1387 c.c.
richiamato in tema di rappresentanza
art. 1399 c.c.
richiamato in tema di ratifica e rappresentanza
art. 115 c.p.c.
richiamato per il principio di non contestazione
art. 101 c.p.c.
richiamato per il principio del contraddittorio
art. 96 c.p.c.
richiamato dalla parte resistente per la richiesta di condanna per responsabilità aggravata
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, l'atto di riassunzione non è nullo se, pur sinteticamente, consente di individuare la domanda e di raggiungere lo scopo processuale previsto dalla legge.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una vera pregiudizialità tecnica tra i giudizi e il rischio di conflitto di giudicati; non basta un mero collegamento fattuale o la pendenza di un processo penale sugli stessi fatti, specie se le parti non coincidono.
- L'approvazione tacita dell'estratto conto ex art. 1832 c.c. copre la verità contabile e storica delle operazioni annotate, ma non impedisce di contestare la validità del rapporto sottostante o il titolo giuridico delle singole partite.
- La mancata contestazione di operazioni bancarie macroscopicamente anomale può assumere rilievo ai fini del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., soprattutto quando il quadro fattuale presenti ulteriori elementi sintomatici di allarme.
- La deduzione della rappresentanza apparente e delle questioni di merito sulla ricostruzione dei fatti non è, di regola, scrutinabile in cassazione se richiede una nuova valutazione del materiale probatorio.
- L'utilizzo di elementi istruttori richiamati solo come argomento aggiuntivo non determina accoglimento del motivo se la decisione poggia comunque su una ratio autonoma e sufficiente.
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