Ordinanza n. 1752/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio del rilascio del libretto e della licenza di porto di pistola a tassa ridotta per l’attività di guardia particolare giurata
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Prefettura di Palermo relativo al rilascio, in suo favore, del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola a tassa ridotta, nonché la comunicazione dei motivi ostativi. L’Amministrazione aveva fondato il diniego, inizialmente, su una condanna del 2010 e su un’indagine del 2009 per truffa, oltre che sulla segnalazione del ricorrente all’Autorità giudiziaria nel 2022 per i reati di cui agli artt. 609-bis e 609-ter c.p. e sul controllo effettuato il 24 settembre 2022 in compagnia di un soggetto segnalato ai sensi dell’art. 75 d.P.R. 309/1990. Con un successivo provvedimento, impugnato con motivi aggiunti, la Prefettura ha eliminato il riferimento alla condanna e all’indagine per truffa, confermando il diniego sulla base della segnalazione del 2022 e del controllo del 24 settembre 2022. Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, carenza istruttoria e motivazionale, contestando la mancata chiara individuazione della propria posizione nella vicenda penale e l’assenza di elementi concreti idonei a fondare un giudizio di inaffidabilità incompatibile con il rilascio del titolo.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia, ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi istruttori sulla vicenda penale richiamata nei provvedimenti impugnati. Ha ordinato alle parti costituite di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, chiarimenti e documentazione concernenti la posizione concretamente rivestita dal ricorrente nel procedimento penale relativo alla segnalazione del 2022, l’eventuale iscrizione nel registro degli indagati, gli sviluppi investigativi e processuali, nonché l’eventuale definizione del procedimento e i provvedimenti adottati dall’Autorità giudiziaria. Secondo il Collegio, tali informazioni sono rilevanti per valutare compiutamente la legittimità del giudizio prognostico dell’Autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del ricorrente ai sensi degli artt. 11, 43 e 138 T.U.L.P.S. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 2 dicembre 2026. Le spese non sono state definite.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento della comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del titolo.
art. 11 T.U.L.P.S.
Indicato tra le norme rilevanti per il giudizio prognostico dell’Autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del richiedente.
art. 43 T.U.L.P.S.
Indicato tra le norme rilevanti per la valutazione dell’affidabilità ai fini del rilascio del titolo di polizia.
art. 138 T.U.L.P.S.
Indicato tra le norme rilevanti per la valutazione dell’affidabilità del richiedente la nomina a guardia particolare giurata.
art. 609-bis c.p.
Richiamato in relazione alla segnalazione del ricorrente all’Autorità giudiziaria nel 2022.
art. 609-ter c.p.
Richiamato in relazione alla segnalazione del ricorrente all’Autorità giudiziaria nel 2022.
art. 75 d.P.R. 309/1990
Richiamato per la segnalazione del soggetto in compagnia del quale il ricorrente era stato controllato il 24 settembre 2022.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il diniego di un titolo di polizia è fondato su una vicenda penale, la legittimità del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente richiede che l’Amministrazione individui e rappresenti in modo sufficientemente chiaro la posizione concretamente rivestita dall’interessato nel procedimento penale.
- Ai fini della valutazione dell’affidabilità richiesta per il rilascio di titoli di polizia, sono rilevanti la concreta posizione processuale del richiedente, l’eventuale iscrizione nel registro degli indagati, gli sviluppi investigativi e processuali e l’esito del procedimento; tali elementi devono poter essere verificati nel giudizio.
- Quando gli elementi posti a fondamento del diniego non consentono di ricostruire adeguatamente la posizione dell’interessato nella vicenda penale, il giudice può disporre incombenti istruttori prima di pronunciarsi sulla legittimità del giudizio prognostico dell’Autorità di pubblica sicurezza.
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