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Sentenza

Sentenza del 17/10/2018 n. 2384 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Dogane aveva irrogato a E. s.p.a. una sanzione amministrativa per l'errata compilazione della dichiarazione annuale dei consumi di energia elettrica e per la conseguente erronea liquidazione dell'imposta erariale di consumo relativa al 2004. La società sosteneva di aver correttamente presentato la dichiarazione, contestava la sanzionabilità dell'eventuale errore di liquidazione e invocava l'esenzione prevista per l'energia consumata nell'ambito del polo petrolchimico di Ravenna, ritenuto un unico opificio industriale. L'Agenzia contestava tale ricostruzione, rilevando che solo il 12% dell'energia prodotta era stato consumato all'interno del gruppo, che il restante quantitativo era stato ceduto a soggetti terzi e che non ricorrevano i presupposti per l'agevolazione né per la qualifica di autoproduttore.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso di E. s.p.a. La Commissione Tributaria Regionale ha invece accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane, riformando la sentenza di primo grado. Ha rilevato che l'atto presupposto, con cui era stata negata l'agevolazione fiscale, era già stato giudicato legittimo in precedenti decisioni e non poteva più essere rimesso in discussione nel giudizio relativo alla sanzione. Ha inoltre escluso l'obiettiva incertezza normativa, ritenendo chiaro l'obbligo di applicare uniformemente le modalità di liquidazione dell'imposta erariale e dell'addizionale provinciale. E. s.p.a. è stata condannata a rifondere all'Agenzia le spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro.

Norme richiamate

  • Articolo 55, comma 1, del D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise)

    L'accertamento e la liquidazione dell'imposta sono effettuati dall'Ufficio sulla base della dichiarazione annuale di consumo.

    La norma è stata richiamata per sostenere l'obbligo del contribuente di presentare correttamente la dichiarazione annuale dei consumi e per fondare la contestazione dell'erronea dichiarazione.

  • Articolo 59, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 504/1995

    Prevede la sanzione amministrativa applicabile per l'errata compilazione della dichiarazione annuale relativa ai consumi di energia elettrica.

  • Articolo 52, comma 2, lettera o-bis), del D.Lgs. 504/1995 (T.U.A.)

    La disposizione prevede un'esenzione dall'imposta sul consumo di energia elettrica al ricorrere di specifici requisiti, tra cui il consumo nell'ambito di un opificio industriale e il superamento delle soglie previste. Nel caso concreto l'esenzione è stata esclusa perché l'energia era stata ceduta anche a soggetti terzi e il polo non è stato considerato un unico opificio ai fini fiscali.

  • Articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79

    È stato richiamato in relazione alla soglia del 70% dell'energia prodotta necessaria per la qualifica di autoproduttore. L'Agenzia sosteneva che il consumo interno, pari soltanto al 12%, fosse insufficiente.

  • Articolo 6, comma 5, del D.L. 511/1988, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20

    Entrambe sono liquidate e riscosse con la stessa modalità di applicazione.

    La Commissione ha ritenuto chiaro l'obbligo di applicare la medesima modalità di liquidazione all'imposta erariale di consumo e all'addizionale provinciale, escludendo quindi l'obiettiva incertezza normativa.

Massime di principio

  • Quando una sanzione dipende da un precedente atto di accertamento tributario, la legittimità dell'atto presupposto può essere decisiva: se tale atto è già stato definitivamente confermato, nel giudizio sulla sanzione non è normalmente possibile rimettere in discussione il tributo o l'agevolazione negata.
  • Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate e applicate solo quando il contribuente dimostra puntualmente tutti i requisiti previsti dalla legge, compresi i requisiti quantitativi di consumo e la qualificazione giuridica dell'impianto o dell'opificio.
  • La cessione di energia a società terze e l'assenza di un effettivo unico ciclo produttivo possono impedire di considerare più imprese come un unico opificio industriale ai fini dell'esenzione.
  • L'errata compilazione della dichiarazione annuale dei consumi può essere sanzionata anche quando il contribuente contesti soltanto il calcolo dell'imposta, se la normativa collega espressamente una sanzione alla dichiarazione inesatta.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa richiede una reale e non meramente soggettiva difficoltà interpretativa; non opera quando la norma appare chiara o quando il contribuente ha applicato criteri incoerenti per tributi collegati.
  • Per ottenere la qualifica o il trattamento fiscale dell'autoproduttore è necessario verificare la disciplina applicabile ratione temporis, eventuali autorizzazioni pregresse e il rispetto delle soglie quantitative richieste dalla legge.

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