Sentenza n. 4145/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 02946/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso contro la graduatoria e i punteggi della procedura di progressione verticale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante aveva partecipato a una procedura riservata al personale interno per la copertura di due posti di funzionario di elevata qualificazione nell'area della sicurezza e protezione civile, classificandosi terzo. Contestava l'attribuzione ai primi due classificati di tre punti per ciascun corso di formazione frequentato, anche quando il corso non prevedeva o non era seguito dal superamento di un esame finale, mentre a lui erano stati valutati corsi conclusi con esame finale superato. Deduceva, in appello, la violazione del principio di autosufficienza del processo amministrativo e, soprattutto, l'erronea applicazione della lex specialis e la violazione del principio di autovincolo, sostenendo che la clausola dell'avviso relativa ai «Corsi di formazione attinenti superati con esito positivo» consentisse di attribuire il punteggio soltanto per corsi conclusi con una verifica finale positivamente superata. Il Comune sosteneva invece che fosse sufficiente la frequenza del corso e il rilascio di un attestato di partecipazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformato la sentenza del TAR e accolto il ricorso di primo grado. Ha ritenuto decisivo il tenore letterale dell'avviso, che attribuiva tre punti ai «Corsi di formazione attinenti superati con esito positivo». In applicazione del principio di autovincolo e del criterio interpretativo secondo cui, quando il testo è chiaro, non occorre una diversa interpretazione, la clausola è stata intesa nel senso che il corso dovesse prevedere un esame o altra verifica finale, positivamente superata dal candidato. La mera frequenza, accompagnata dal solo attestato di partecipazione, non era sufficiente. Il Collegio ha collegato tale interpretazione alla necessità di valorizzare effettivamente il merito e le competenze acquisite, richiamando i principi di concorsualità, imparzialità ed eguaglianza sostanziale e la disciplina contrattuale e regolamentare, che considera le competenze acquisite e prevede l'accertamento finale delle competenze. Ha inoltre ritenuto coerenti le linee guida del Dipartimento della Funzione pubblica e dell'ANCI, che distinguono i corsi con semplice attestato da quelli con superamento dell'esame finale. Sono stati annullati la determinazione comunale del 12 settembre 2024 di approvazione della graduatoria e il verbale della commissione del 5 settembre 2024 di attribuzione dei punteggi. Il Comune dovrà riesaminare le posizioni dei primi tre classificati ed espungere dai punteggi i punti relativi ai corsi meramente frequentati senza esame finale. Le spese del doppio grado, pari complessivamente a 5.000 euro oltre IVA e CPA, sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 97, comma 1, Cost.
principio di imparzialità della pubblica amministrazione
L'attribuzione dello stesso valore a corsi seguiti con e senza verifica conclusiva può determinare un appiattimento delle differenze tra candidati e contrastare con l'imparzialità amministrativa.
art. 97, comma 3, Cost.
la regola per accedere ai pubblici uffici è quello della concorsualità
Il principio concorsuale e meritocratico richiede che la selezione valorizzi effettivamente le competenze dimostrate dai candidati.
art. 3 Cost.
principio di eguaglianza sostanziale
Situazioni diverse, quali la frequenza di corsi con o senza verifica finale, devono ricevere un trattamento differenziato nella valutazione dei titoli.
art. 34, comma 3, Cost.
la Repubblica è incline sempre a premiare i più meritevoli e capaci
Il criterio di valutazione dei corsi deve consentire di distinguere i candidati in base alle competenze effettivamente dimostrate.
art. 55, comma 3, CCNL Funzioni locali 2019-2021
La disciplina della formazione nelle progressioni verticali deve essere orientata alla valorizzazione di competenze effettivamente acquisite.
art. 55, comma 10, CCNL Funzioni locali 2019-2021
iniziative formative [...] concluse con accertamento finale delle competenze acquisite
L'accertamento finale costituisce il criterio per verificare l'effettiva acquisizione delle competenze maturate attraverso la formazione.
art. 13, comma 7, CCNL Funzioni locali
La valutazione nelle progressioni verticali è articolata in esperienza professionale, titoli di studio e competenze ulteriori acquisite attraverso percorsi formativi, competenze certificate e abilitazioni professionali.
art. 3 del regolamento comunale per le progressioni verticali tra aree
Il regolamento comunale, in coerenza con il CCNL, concorre a definire i criteri di valutazione delle competenze e dei percorsi formativi nelle progressioni verticali.
Massime di principio
- Quando una lex specialis di una procedura selettiva attribuisce un punteggio ai «corsi di formazione superati con esito positivo», la clausola deve essere interpretata, in applicazione del principio di autovincolo e del suo tenore letterale, nel senso che il corso deve prevedere una verifica o un esame finale positivamente superato; la mera frequenza con rilascio di un attestato di partecipazione non è sufficiente.
- Nelle procedure di progressione verticale del personale pubblico, la valorizzazione delle competenze formative deve riferirsi a competenze effettivamente acquisite e verificabili, non alla sola partecipazione passiva a un corso.
- L'attribuzione del medesimo punteggio a corsi conclusi con esame finale superato e a corsi privi di verifica conclusiva può violare i principi di meritocrazia, imparzialità ed eguaglianza, perché non consente di distinguere tra competenze effettivamente dimostrate e mera frequenza.
- Quando il giudice annulla una graduatoria per l'illegittima valutazione dei corsi di formazione, l'amministrazione deve rinnovare la valutazione delle posizioni interessate espungendo soltanto i punteggi riferiti ai corsi meramente frequentati privi di esame finale, procedendo quindi alla rideterminazione della graduatoria.
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