Cassazione Penale, Sentenza n. 25054/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in riforma della decisione del giudice dell'udienza preliminare, ha riqualificato il fatto originariamente contestato come riciclaggio nella forma tentata, rideterminando la pena in anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, perché l'udienza camerale di appello era stata celebrata nonostante la richiesta di rinvio formulata per consentire all'imputato, detenuto agli arresti domiciliari per altro titolo, di presenziare e rendere dichiarazioni spontanee; 2) violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto nel meno grave delitto di ricettazione, sostenendosi che non vi fossero condotte idonee a ostacolare l'accertamento della provenienza del bene e che l'azione fosse sorretta da fine di lucro.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e manifestamente infondato il secondo. Ha affermato che, nel giudizio camerale di appello contro sentenza resa all'esito di rito abbreviato, la richiesta di partecipazione dell'imputato detenuto per altra causa non può essere desunta dalla sola istanza del difensore: occorre una specifica e tempestiva manifestazione di volontà dell'imputato di comparire e di essere tradotto, che nella specie mancava. Quanto al merito, ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come tentativo di riciclaggio, poiché lo smontaggio di un veicolo per ricavarne pezzi di ricambio integra una condotta oggettivamente idonea a ostacolare l'identificazione del bene; poiché l'attività era ancora in corso al momento dell'intervento della polizia giudiziaria e la dispersione dei dati identificativi non si era ancora concretamente verificata, correttamente la Corte territoriale ha ravvisato il tentativo e non la ricettazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
nei limiti di cui all’art. 173,comma 1, disp. att.cod.proc.pen.
Il richiamo delimita l'ampiezza della censura deducibile nel ricorso, ma la decisione non vi attribuisce un autonomo significato decisivo.
art. 648 c.p.
È la norma invocata dalla difesa per sostenere la riqualificazione del fatto in ricettazione, ma la Corte ritiene corretta la qualificazione in tentato riciclaggio e quindi non accoglie la tesi difensiva.
art. 648-bis c.p.
La sentenza, pur non riportando espressamente l'articolo, tratta il fatto come riciclaggio nella forma tentata, valorizzando la condotta di smontaggio del veicolo idonea a ostacolare l'identificazione del bene.
Massime di principio
- Nel giudizio camerale di appello avverso sentenza resa all'esito di rito abbreviato, la mera richiesta del difensore non basta a ottenere la traduzione dell'imputato detenuto per altra causa: è necessaria una specifica e tempestiva manifestazione di volontà dell'imputato di comparire.
- L'eventuale richiesta di rinvio finalizzata alla partecipazione dell'imputato può essere legittimamente respinta quando sia tardiva e quando l'imputato, pur a conoscenza del precedente rinvio, non abbia attivato per tempo il proprio diritto a essere tradotto.
- La destrutturazione di un veicolo per ricavarne pezzi di ricambio può integrare una condotta oggettivamente idonea a ostacolare l'identificazione del bene e quindi il delitto di riciclaggio; se l'attività è interrotta prima che si realizzi concretamente la dispersione dei dati identificativi, la fattispecie può restare allo stadio del tentativo.
- La riqualificazione del fatto come tentativo di riciclaggio rispetto alla ricettazione è corretta quando la condotta non si esaurisce nel semplice possesso o acquisto del bene, ma si traduce in un'attività di alterazione materiale diretta a schermarne la provenienza.
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