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Sentenza

Sentenza del 28/12/2018 n. 33583 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva annullato un avviso di accertamento relativo a maggiori imposte IRES, IRAP e IVA per il periodo d'imposta 2006. Con il primo motivo ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, sostenendo che l'avviso non doveva essere annullato per la mancata allegazione del processo verbale di constatazione, poiché il verbale era già stato consegnato al rappresentante legale della società ed era integralmente richiamato nell'avviso. Con il secondo motivo ha denunciato l'insufficiente motivazione della CTR sulla presunta estraneità e buona fede della società rispetto a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode intracomunitaria e carosello IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che non è necessaria l'allegazione di un atto già integralmente conosciuto dal contribuente, come il processo verbale di constatazione sottoscritto e consegnato al suo rappresentante. Ha inoltre chiarito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche, mediante elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza professionale, che l'operazione si inseriva in un'evasione IVA. La CTR aveva erroneamente ritenuto rilevante soprattutto l'assenza di prova della partecipazione diretta della società alla frode, senza verificare adeguatamente la sua possibile conoscenza o conoscibilità degli elementi anomali dell'operazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Se la motivazione dell'avviso di accertamento fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, salvo che l'avviso ne riproduca il contenuto essenziale.

    L'allegazione dell'atto richiamato non è necessaria quando il contribuente ne abbia già avuto integrale e legale conoscenza, ad esempio perché il processo verbale di constatazione gli è stato consegnato e sottoscritto dal rappresentante legale.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Ogni documento richiamato nell'atto deve essere allegato, salvo che l'atto ne riproduca il contenuto essenziale o che il documento sia già conosciuto dal contribuente.

    La norma tutela il diritto di difesa e la conoscibilità della pretesa tributaria, ma non impone formalismi inutili quando il contribuente conosce già integralmente il documento richiamato.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2

    L'accertamento IVA può fondarsi anche su presunzioni semplici e su elementi indiziari.

    L'Amministrazione può provare la fittizietà delle operazioni e la consapevolezza del cessionario anche mediante un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti, senza dover dimostrare ogni dettaglio con prova diretta.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Per le imposte dirette, gli elementi presuntivi possono concorrere alla ricostruzione del reddito e alla contestazione delle operazioni fittizie.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Sono stati invocati rispettivamente per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi.

  • Art. 378 c.p.c.

    Ha disciplinato il deposito delle memorie dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio di cassazione.

  • Principi della Corte di Giustizia UE in materia di frodi IVA

    La partecipazione del fornitore a una frode non determina automaticamente la perdita del diritto alla detrazione del cessionario. Occorre dimostrare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, sulla base di elementi oggettivi e della diligenza esigibile, dell'inserimento dell'operazione nella frode.

Massime di principio

  • Un atto tributario che richiama un documento precedente non è necessariamente invalido se il contribuente ha già ricevuto quel documento e ne ha avuto piena conoscenza legale.
  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, il Fisco deve provare sia che il fornitore formale era un soggetto interposto o una cartiera, sia che il cliente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode.
  • La prova della consapevolezza può essere indiziaria e deve basarsi su elementi concreti e specifici, come mancati pagamenti del fornitore, identità anomala tra fatture di acquisto e rivendita, mancata consegna delle merci o deposito presso soggetti collegati.
  • Non è necessario dimostrare che il contribuente abbia organizzato o partecipato direttamente alla frode: può essere sufficiente provare che avrebbe dovuto riconoscerla usando la normale diligenza, aumentata in ragione della sua professionalità.
  • La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti e delle fatture non esclude da sola la consapevolezza della frode, perché tali elementi possono essere compatibili con operazioni solo cartolari.
  • Una volta forniti dal Fisco indizi specifici e convincenti sulla conoscibilità della frode, spetta al contribuente dimostrare di avere agito in buona fede e di aver svolto i controlli ragionevolmente esigibili nel caso concreto.
  • L'esito di un procedimento penale di archiviazione non è automaticamente decisivo nel giudizio tributario: il giudice deve esaminarne concretamente oggetto, motivazione e rilevanza rispetto agli elementi fiscali contestati.

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