Cassazione Civile, Ordinanza n. 27089/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi da una cliente contro la richiesta di pagamento di compensi professionali avanzata da una professionista. Il Giudice di pace aveva revocato i decreti ingiuntivi e ordinato la restituzione delle somme già versate, ritenendo improponibili le domande per abusivo frazionamento del credito; il Tribunale aveva respinto l’appello della professionista, confermando che, a fronte di un unico rapporto professionale riferito a un unico sinistro stradale, non fosse consentito articolare in autonomi ricorsi monitori i crediti relativi a più fasi o pratiche. La ricorrente ha proposto nove motivi di ricorso: (1) nullità per mancata rimessione al primo giudice e violazione del contraddittorio, sostenendo che l’eccezione di improponibilità fosse stata introdotta tardivamente e senza termine per memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.; (2) motivazione apparente sulla mancata concessione del termine per replicare; (3) violazione del principio di conservazione e del giusto processo per l’effetto di duplicazione dei procedimenti; (4) errore nell’avere ritenuto unico il rapporto obbligatorio, deducendo invece tre distinti incarichi; (5) omesso esame del fatto decisivo che l’azione frazionata non avrebbe arrecato alcun aggravio di spese alla debitrice; (6) violazione delle norme sulla competenza per valore, lamentando che la condanna alla restituzione eccedesse il limite del giudice di pace; (7) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello attribuito alla cliente una domanda di integrale restituzione non proposta; (8) violazioni sul modello decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e motivazione apparente; (9) erroneo rigetto della richiesta di cancellazione di espressioni ritenute offensive ai sensi dell’art. 89 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto fondato, in particolare, il vizio di contraddittorio: l’eccezione di abusivo frazionamento del credito, pur rilevabile anche d’ufficio, imponeva comunque la concessione di un termine per memorie difensive, al fine di consentire alla creditrice di dimostrare un eventuale interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ha inoltre rilevato che il Tribunale non aveva esaminato il profilo, decisivo, dell’assenza di un concreto aggravio della posizione economica della debitrice, profilo rilevante alla luce della giurisprudenza sul frazionamento del credito e sui principi di correttezza e buona fede. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 101, comma 2, c.p.c.
Se il giudice rileva d’ufficio una questione non previamente dibattuta, deve assicurare il contraddittorio concedendo alle parti un termine per interloquire; il principio vale, secondo la Corte, anche quando la questione sia sollevata dalla controparte ma produca un effetto equivalente sul piano del contraddittorio.
art. 354 c.p.c.
La nullità della sentenza per violazione del contraddittorio non comporta la rimessione al primo giudice nei casi disciplinati dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello deve invece rimettere in termini per l’attività processuale non svolta.
art. 336 c.p.c.
La Corte esclude che la domanda di restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecuzione possa considerarsi nuova quando sia accessoria alla revoca del decreto ingiuntivo, applicandosi l’effetto espansivo/riflesso della riforma o cassazione.
art. 281-sexies c.p.c.
Le doglianze circa la forma della decisione e la motivazione sono ritenute assorbite o non decisive rispetto ai motivi accolti; la Corte d’appello aveva comunque escluso la nullità della sentenza per tale profilo.
art. 89 c.p.c.
La richiesta di cancellazione di espressioni offensive è stata rigettata nei gradi di merito; il relativo motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito.
art. 1173 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’esistenza di un unico rapporto obbligatorio; la Corte non decide su questo motivo perché assorbito dall’accoglimento dei primi motivi e del quinto.
art. 111 Cost.
Il principio del giusto processo e del contraddittorio impone che la parte abbia concreta possibilità di difendersi su una questione nuova o rilevata d’ufficio, soprattutto quando incida sulla proponibilità della domanda.
art. 24 Cost.
Il contraddittorio è strumento essenziale del diritto di difesa; non è sufficiente una mera replica orale se la parte avrebbe dovuto poter depositare difese scritte.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La ricorrente lamentava motivazione apparente; la Corte accoglie altri motivi e non sviluppa un autonomo principio su tale norma.
art. 7 c.p.c.
La censura di incompetenza per valore viene richiamata come motivo di appello/ricorso ma non accolta nel merito.
art. 14 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di competenza per valore; non forma oggetto della ratio decidendi finale.
Massime di principio
- L’eccezione di abusivo frazionamento di un credito derivante da un unico rapporto obbligatorio è rilevabile anche d’ufficio e non è soggetta a preclusioni, salvo giudicato interno.
- Quando il giudice intenda porre a fondamento della decisione una questione di proponibilità della domanda o di abuso del frazionamento del credito, deve garantire il pieno contraddittorio concedendo un termine per memorie difensive, così da consentire alla parte di allegare e provare un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
- Il frazionamento del credito è illecito solo se comporta un aggravamento della posizione del debitore o una duplicazione ingiustificata dell’attività istruttoria e della conoscenza della medesima vicenda sostanziale; occorre quindi verificare in concreto se vi sia stato un effettivo pregiudizio per la controparte.
- La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione provvisoria può essere accessoria alla revoca o cassazione del titolo monitorio e non integra necessariamente una domanda nuova.
- La mancata considerazione di un fatto decisivo discusso tra le parti, quale l’assenza di maggiori oneri per il debitore, determina vizio di motivazione rilevante in cassazione se quel fatto è idoneo a mutare l’esito della controversia.
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