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Sentenza

Sentenza del 17/09/2015 n. 1379 - Comm. Trib. Prov. Torino

Accertamento - Notificazione - Raddoppio del termine - Fatti delittuosi - Discrezionalità dell'A.F. - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il raddoppio dei termini per l'accertamento tributario in presenza di fatti potenzialmente costituenti reato. Il principio affermato è che il raddoppio non può dipendere da una valutazione discrezionale, soggettiva o meramente eventuale dell'Amministrazione finanziaria. È necessario che siano obiettivamente riscontrabili, da parte di un pubblico ufficiale, gli elementi previsti dall'art. 331 c.p.p., tali da far sorgere l'obbligo di presentare denuncia penale.

La decisione

La sentenza esclude che l'Amministrazione finanziaria possa applicare automaticamente il raddoppio dei termini sulla sola base di una propria valutazione interna o della prospettazione astratta di un illecito penale. Il raddoppio è legittimo soltanto quando, al momento dell'accertamento, risultino concretamente e oggettivamente integrati gli elementi che impongono la denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. Il testo non contiene informazioni sufficienti per ricostruire l'esito processuale specifico, come l'annullamento o la conferma dell'atto.

Norme richiamate

  • Art. 331 c.p.p.

    Obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

    Il raddoppio dei termini può operare solo quando siano obiettivamente presenti elementi che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale previsto da questa disposizione; non è sufficiente una valutazione discrezionale o soggettiva dell'ufficio tributario.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento non è automatico e non può essere fondato sulla sola ipotesi astratta che il contribuente abbia commesso un reato.
  • L'Amministrazione deve poter dimostrare l'esistenza di elementi concreti e obiettivi, già riscontrabili al momento dell'accertamento, idonei a imporre la denuncia penale.
  • Una motivazione basata esclusivamente su valutazioni soggettive dell'ufficio o su contestazioni penali generiche può rendere illegittimo il raddoppio dei termini.
  • In una situazione analoga occorre verificare sia la concreta consistenza degli elementi di possibile reato sia la loro esposizione nell'atto impositivo; la mera qualificazione discrezionale dei fatti da parte dell'Amministrazione non è sufficiente.

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