Sentenza del 17/09/2015 n. 1379 - Comm. Trib. Prov. Torino
Accertamento - Notificazione - Raddoppio del termine - Fatti delittuosi - Discrezionalità dell'A.F. - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il raddoppio dei termini per l'accertamento tributario in presenza di fatti potenzialmente costituenti reato. Il principio affermato è che il raddoppio non può dipendere da una valutazione discrezionale, soggettiva o meramente eventuale dell'Amministrazione finanziaria. È necessario che siano obiettivamente riscontrabili, da parte di un pubblico ufficiale, gli elementi previsti dall'art. 331 c.p.p., tali da far sorgere l'obbligo di presentare denuncia penale.
La decisione
La sentenza esclude che l'Amministrazione finanziaria possa applicare automaticamente il raddoppio dei termini sulla sola base di una propria valutazione interna o della prospettazione astratta di un illecito penale. Il raddoppio è legittimo soltanto quando, al momento dell'accertamento, risultino concretamente e oggettivamente integrati gli elementi che impongono la denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. Il testo non contiene informazioni sufficienti per ricostruire l'esito processuale specifico, come l'annullamento o la conferma dell'atto.
Norme richiamate
Art. 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
Il raddoppio dei termini può operare solo quando siano obiettivamente presenti elementi che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale previsto da questa disposizione; non è sufficiente una valutazione discrezionale o soggettiva dell'ufficio tributario.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non è automatico e non può essere fondato sulla sola ipotesi astratta che il contribuente abbia commesso un reato.
- L'Amministrazione deve poter dimostrare l'esistenza di elementi concreti e obiettivi, già riscontrabili al momento dell'accertamento, idonei a imporre la denuncia penale.
- Una motivazione basata esclusivamente su valutazioni soggettive dell'ufficio o su contestazioni penali generiche può rendere illegittimo il raddoppio dei termini.
- In una situazione analoga occorre verificare sia la concreta consistenza degli elementi di possibile reato sia la loro esposizione nell'atto impositivo; la mera qualificazione discrezionale dei fatti da parte dell'Amministrazione non è sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 set 2015Sentenza del 17/09/2015 n. 608 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 17 set 2015Sentenza del 17/09/2015 n. 612 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 17 set 2015Sentenza del 17/09/2015 n. 617 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 17 set 2015Sentenza del 17/09/2015 n. 937 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 17 set 2015Sentenza del 17/09/2015 n. 938 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 17 set 2015Sentenza del 17/09/2015 n. 939 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →