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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15692/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Torino che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per detenzione di sostanza stupefacente (hashish, Kg 5,639). Il ricorrente articolava due motivi: (1) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) sostenendo che il riesame si era basato soltanto su precedenti penali risalenti al 2009-2010 e non sulle esigenze cautelari attuali; (2) manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) in ordine all'irricevibilità degli arresti domiciliari, osservando che l'abitazione ritenuta incompatibile non era quella di domiciliazione ma un'altra abitazione nella sua disponibilità e chiedendo l'applicazione degli arresti domiciliari presso l'abitazione dov'era domiciliato con la compagna.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivi: il primo motivo è nuovo e non era stato dedotto nel giudizio di riesame, quindi inammissibile; il secondo è infondato perché il Tribunale aveva valutato l'idoneità degli arresti domiciliari non in relazione a una specifica abitazione ma considerando che il tipo di attività criminosa contestata poteva essere reiterata anche in regime di custodia domiciliare (quindi gli arresti domiciliari e misure di controllo ex art. 275-bis c.p.p. risultavano inidonei). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. È stato disposto che la cancelleria esegua gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: norma richiamata per la contestazione di partecipazione al reato insieme ad altri (richiama il concorso materiale o morale nell'illecito penale).

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (commi 1 e 4)

    d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti; applicata per la contestazione della detenzione illecita di hashish (quantitativo rilevante).

  • artt. 274 e 275 c.p.p.

    Norme procedurali relative alle motivazioni del provvedimento cautelare e alle esigenze cautelari; il ricorrente ha censurato la motivazione del riesame in relazione a queste disposizioni, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile trattandosi di motivo non dedotto nel giudizio di riesame.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Comma che individua uno dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto); richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Comma che consente di impugnare la motivazione manifestamente illogica; invocato per criticare il rifiuto degli arresti domiciliari: la Corte ha ritenuto la censura infondata.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Strumenti di controllo particolari (es. obblighi di comunicazione, sistemi di controllo elettronico); la Corte ha ritenuto irrilevante la possibilità di adottare misure di controllo di questo tipo, perché l'attività criminosa poteva essere reiterata anche sotto regime domiciliare.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Adempimenti amministrativi relativi all'informazione sulla custodia cautelare dell'imputato; la cancelleria è stata incaricata di provvedere agli adempimenti previsti essendo l'imputato in custodia cautelare.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere introdotti motivi nuovi che non siano stati dedotti nei precedenti gradi o nel giudizio di riesame: se il motivo non è stato proposto prima, è inammissibile.
  • Il giudizio sulla idoneità di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) deve valutare se l'attività criminosa possa essere agevolmente reiterata anche sotto il regime alternativo; se il tipo di reato consente la prosecuzione dell'attività criminale anche in domicilio, la custodia cautelare in carcere può risultare proporzionata.
  • Elementi fattuali forti (possesso di chiavi dell'occultamento, ingente quantità di stupefacente, ingenti somme in contanti, occultamento) rafforzano il quadro indiziario e le esigenze cautelari, rendendo meno probabile l'accoglimento di misure meno afflittive.
  • Contestare la scelta della specifica abitazione per gli arresti domiciliari è insufficiente se il giudice ha motivato la inidoneità degli arresti domiciliari in termini generali (sulla natura dell'attività criminale e non sulla caratteristica dell'immobile); le critiche devono essere rivolte alla valutazione complessiva delle esigenze cautelari e presentate nei termini processuali corretti.
  • Chi propone ricorso deve curare che i motivi impugnatori siano già stati prospettati nei precedenti gradi; altrimenti il rischio è l'inammissibilità con conseguente condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie.

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