Sentenza n. 1334/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di qualificazione della tettoia come nuova costruzione e ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, oltre agli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un immobile destinato all'attività di un'impresa, ha impugnato il provvedimento comunale del 23 aprile 2026 e l'ordinanza di demolizione del 30 aprile 2026 riguardanti una tettoia in acciaio realizzata sull'area di sua proprietà. Ha dedotto che la struttura, avente secondo la prospettazione difensiva una superficie di circa 59 mq, è aperta su tre lati, ancorata al suolo e alla parete dell'edificio mediante bulloni, destinata a proteggere impianti e attrezzature dagli agenti atmosferici e funzionalmente asservita all'attività aziendale. Sono stati dedotti violazione degli artt. 3, 10 e 22 d.P.R. 380/2001, dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto del presupposto, difetto di istruttoria, erroneità, travisamento, sviamento, arbitrarietà, illogicità e difetto di motivazione. In particolare, il ricorrente ha contestato la qualificazione dell'opera come nuova costruzione, le dimensioni indicate dall'amministrazione, l'assenza di una concreta verifica dell'aumento del carico urbanistico, l'omessa considerazione della natura pertinenziale e dell'amovibilità della struttura, nonché la violazione delle garanzie partecipative. Ha inoltre dedotto, nei confronti dell'ordinanza di demolizione, l'illegittimità derivata, l'insussistenza dei presupposti dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, la mancata qualificazione dell'intervento come abuso soggetto a demolizione, il difetto di motivazione e la mancata individuazione del responsabile delle opere. La Prefettura ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e sostenuto che la tettoia costituisse un organismo edilizio autonomo e una nuova costruzione realizzata senza titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha annullato i provvedimenti impugnati. Il Collegio ha richiamato l'orientamento secondo cui una tettoia aperta, priva di volumetria e non incidente sui prospetti, può rientrare nella ristrutturazione edilizia soggetta a SCIA, con applicazione della sanzione pecuniaria dell'art. 37 d.P.R. 380/2001 in caso di violazione dell'art. 22, anziché della più grave sanzione demolitoria. Ha inoltre richiamato il principio per cui una struttura in ferro aperta sui lati, strumentale all'attività produttiva e priva di incremento del carico urbanistico, può essere qualificata come pertinenza urbanistica sottratta al regime del permesso di costruire. Applicando tali criteri, ha ritenuto che la tettoia fosse aperta su tre lati, non autonomamente utilizzabile e funzionalmente collegata all'attività aziendale, senza incremento del carico urbanistico. Da ciò ha desunto la fondatezza dei motivi e l'illegittimità della qualificazione dell'intervento come nuova costruzione e della conseguente demolizione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della mancata costituzione dell'amministrazione comunale.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il ricorso è manifestamente fondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all'esito della presente fase cautelare.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando la causa è manifestamente fondata, previo avviso alle parti.
art. 3 d.P.R. 380/2001
È richiamato per la qualificazione degli interventi edilizi e, in particolare, per la prospettata distinzione tra pertinenza, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.
art. 22 d.P.R. 380/2001
La tettoia, per le sue caratteristiche, è stata ritenuta riconducibile a un intervento soggetto a SCIA e non a permesso di costruire.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La sanzione demolitoria prevista per gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità non è stata ritenuta applicabile alla tettoia in esame.
art. 37 d.P.R. 380/2001
sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi
Per gli interventi soggetti a SCIA realizzati in violazione dell'art. 22, la conseguenza sanzionatoria indicata dal giudice è pecuniaria, non demolitoria.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato in relazione agli obblighi di motivazione dell'atto comunale, contestati per la mancata esplicitazione dell'aumento del carico urbanistico e delle ragioni ostative alla qualificazione pertinenziale.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
Sono richiamati per la dedotta violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale.
art. 140, comma 5, RUEC
È stato invocato dal ricorrente per sostenere che le pertinenze, ove inferiori al 20% della cubatura del fabbricato principale, rientrassero nei limiti dimensionali previsti dalla disciplina comunale.
Massime di principio
- Una tettoia aperta su tre lati, priva di autonoma utilizzabilità e funzionalmente asservita all'edificio o all'attività principale, senza incremento del carico urbanistico, può essere qualificata come pertinenza urbanistica e non come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
- Una tettoia aperta che non crea volumetria e non incide sui prospetti può rientrare tra gli interventi soggetti a SCIA; in caso di violazione dell'art. 22 d.P.R. 380/2001, la sanzione applicabile è quella pecuniaria prevista dall'art. 37, non la demolizione riservata agli interventi di maggiore impatto urbanistico abusivi.
- L'ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 è illegittima quando l'amministrazione non dimostri che l'intervento costituisca una nuova costruzione realizzata in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.
- La qualificazione di una tettoia come nuova costruzione richiede una concreta istruttoria sulle sue caratteristiche dimensionali, costruttive e funzionali e sull'eventuale incremento del carico urbanistico; l'omessa esplicitazione di tali elementi determina l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio.
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